Incarto n.
80.2010.139

Lugano

3 marzo 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 17 novembre 2010 contro le decisioni del 15 ottobre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2003-2006.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, classe 1950, è sposato con __________, classe 1953. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1981) e __________ (1987).

                                         Di formazione ingegnere elettronico, il contribuente, da anni in cura per una sindrome depressiva ricorrente, è attualmente al beneficio di una rendita AI e di una pensione. La moglie, che dall’inizio degli anni novanta soffre di gravi depressioni bipolari, percepisce anch’essa una rendita AI e un assegno per grandi invalidi.

 

 

                                  B.   Il 18 dicembre 2009, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali degli anni 2003-2009. A sostegno della sua domanda, il contribuente lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di avere perso il proprio lavoro di __________, nel Canton __________, già all’inizio del 2003, a seguito delle sue ripetute assenze per motivi di salute e per stare accanto alla famiglia, specie quando la moglie veniva ricoverata in clinica.

 

 

                                  C.   L’autorità fiscale, con separate decisioni del 23 giugno 2010, respingeva la domanda. Spiegava anzitutto che gli importi degli anni 2007-2009 non potevano essere oggetto di una domanda di condono, trattandosi di semplici richieste di acconto non ancora confermate dalle relative decisioni di tassazione. Alla luce delle entrate del nucleo famigliare e del suo diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità, compreso nella sfera delle prestazioni complementari, negava invece la concessione del condono delle imposte 2003-2006.

 

 

                                  D.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 21 luglio 2010, nel quale lamentava il mancato condono delle imposte degli anni 2003-2006, ponendo nuovamente l’accento sul suo precario stato di salute e su quello di sua moglie __________, all’origine delle attuali difficoltà economiche.

                                         L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 15 ottobre 2010. L’autorità spiegava che le ragioni alla base della mancata concessione del condono non andavano ricercate tanto nella sua attuale situazione finanziaria quanto piuttosto nelle difficoltà sempre palesate nel saldare gli oneri fiscali, dando rilievo agli importanti redditi percepiti negli anni 2003/2006 ed ai considerevoli condoni di cui aveva già potuto beneficiare.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce anzitutto che le sue vicissitudini personali e famigliari sono iniziate già nel corso del 1991, costringendolo dapprima a lasciare il proprio lavoro di __________ ed imponendogli oggi di vivere con le sole rendite AI e della cassa pensione, chiaramente insufficienti a coprire le ingenti spese della famiglia.

                                         Nelle proprie osservazioni del 21 dicembre, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame, sottolineando in particolare che il ricorrente avrebbe annullato la licenza della propria automobile solo il 15 ottobre 2010, in concomitanza con la data di intimazione della decisione su reclamo qui impugnata.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

 

                                         2.2.

                                         Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·        l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·        conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

                                         Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·        un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·        un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·        considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);

·        oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

                                         3.2.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

                                         Le due nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

 

                                         3.3.

                                         Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Come esposto in narrativa, a sostegno della sua richiesta di condono, il ricorrente rileva di avere subito gravi perdite finanziarie sin dal 1991, quando sono iniziate le sue vicissitudini personali e famigliari, che lo hanno costretto a lasciare il proprio lavoro di __________ e che oggi gli impongono di vivere con le sole rendite AI e della cassa pensione, chiaramente insufficienti a coprire le ingenti spese della famiglia.

                                         Di parere avverso è invece l’Ufficio esazione e condoni, secondo cui l’istanza non può essere accolta. Da un lato, perché il suo attuale tenore di vita risulta eccedere lo stato di disagio da lui denunciato. Dall’altro, poiché ha sempre dimostrato una certa reticenza nel saldare i propri impegni fiscali, anche quando disponeva di importanti redditi, privilegiando piuttosto i creditori di diritto privato a discapito di quelli pubblici.

 

                                         4.2.

                                         Come riscontrato dall’Ufficio esazioni e condoni nella decisione di prima istanza del 23 giugno 2010, al momento della presentazione della domanda di condono qui in discussione risultava ancora immatricolata a nome del contribuente un’automobile di grossa cilindrata, una __________ del valore a nuovo di    fr. 71'000.–, in chiaro contrasto con lo stato di disagio da lui lamentato, specie se si considera che non era neppure più necessaria per lo svolgimento della sua attività lucrativa, che per sua stessa ammissione aveva già perso alla fine del 2002. È infatti principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ai sensi dell’art. 92 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73). Nella fattispecie, per contro, solo il 15 ottobre 2010, in coincidenza con l’intimazione della decisione su reclamo qui impugnata, il contribuente si è affrettato ad annullare la licenza di circolazione della __________, palesando un comportamento doloso, che non fa altro che confermare l’eccessivo tenore di vita sin lì assunto.

                                         Difficilmente conciliabile con le attuali entrate è pure l’ammontare della pigione, pari a fr. 2'048.– oltre spese accessorie. A tale riguardo, in assenza di un qualsiasi elemento probante, a nulla valgono le giustificazioni del ricorrente, che pur ammettendo di pagare un canone piuttosto dispendioso, sostiene però di non potersi trasferire in un’abitazione meno cara, in quanto la moglie __________ – ammalatasi di depressione proprio a causa di un precedente travagliato trasloco – non reggerebbe un nuovo cambiamento. Medesimo discorso vale per i premi della cassa malati e l’asserita necessità di stipulare un’assicurazione complementare a copertura della camera privata. In difetto del benché minimo indizio, nulla lascia infatti presagire che vi sia un’indicazione medica alla base della scelta di assicurarsi contro i costi di un maggiore confort per la degenza in camera privata in ospedale.

                                         Sulla base di quel che precede, preso inoltre atto del fatto che il ricorrente non ha mai compiutamente esposto – come più volte promesso – la sua situazione di bisogno, disattendendo quindi all’onere della prova che gli incombeva, a questa Camera non resta che confermare la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, con la quale ha concluso per un tenore di vita eccedente il lamentato disagio economico, contrario allo scopo stesso di una domanda di condono (Beusch, op. cit., n. 19 ad art. 167 LIFD, p. 608).

 

                                         4.3.

                                         Comunque sia, un ulteriore motivo per respingere la domanda di condono presentata dal ricorrente è stato individuato dall’Ufficio esazione e condoni nella persistente difficoltà ad amministrare la sua fortuna, ed in particolare a liquidare i propri oneri fiscali, privilegiando semmai i creditori privati.

                                         Basti pensare, a tale proposito, che già alla fine degli anni novanta il contribuente era costantemente in ritardo nell’onorare i suoi obblighi fiscali, peraltro già oggetto di una prima decisione di condono parziale: nel 1999, per esempio, ha versato un importo totale di fr. 5'675.75 a copertura delle imposte degli anni 1997/1998, mentre solo nel 2000 ha finito di liquidare le imposte degli anni 1995/1996. Tale tendenza si è addirittura aggravata dopo la decisione di condono totale delle imposte 2001/2002, per un importo complessivo di fr. 23'302.35 oltre interessi e spese. Da allora non ha infatti più versato alcun acconto all’ente pubblico, continuando invece a far fronte ai propri impegni privati, come dimostra inequivocabilmente la drastica diminuzione dei debiti dichiarati nelle ultime due istanze di condono, passati dal 2004 ad oggi da oltre 50'000 franchi a soli 6'000 franchi. Un simile atteggiamento non può essere giustificato dal suo precario stato di salute né tanto meno da quello della moglie. Senza con questo voler sminuire l’importanza del suo apporto alla causa famigliare (cfr. rapporto medico della dottoressa __________ del 22 dicembre 2004), il quadro clinico della moglie non poteva certo impedirgli di saldare, unitamente ai debiti privati, anche le rate delle imposte. D’altra parte, pur ammettendo che il progressivo deterioramento delle sue condizioni psichiche fosse tale da sviluppare crescenti difficoltà nella gestione degli atti burocratici, così come certificato il 27 gennaio 2010 dal dottor __________, anche il suo stato di salute non era certamente tale da impedirgli di agire o perlomeno di dare disposizioni per agire, specie se si considera che i creditori privati venivano, come visto, costantemente onorati.

                                         In definitiva, è quindi lecito concludere che il condono delle imposte 2001/2002 non ha favorito tanto il ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati, ciò che di tutta evidenza contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, secondo cui una procedura di condono deve contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente e deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori. Già per questa ragione, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), merita piena tutela.

 

                                         4.4.

                                         Del resto, che il contribuente godesse negli anni 2003/2006 di importanti redditi, che gli avrebbero permesso di provvedere alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte qui in discussione, è dimostrato dalle relative decisioni di tassazione, nel frattempo passate in giudicato:

 

 

reddito annuo

reddito mensile

2003

fr. 108'957.–

fr. 9'079.–

2004

fr. 115'193.–

fr. 9'599.–

2005

fr. 110'625.–

fr. 9'219.–

2006

fr. 81'984.–

fr. 6'832.–

 

                                         Conformemente a quanto disposto dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono non può in nessun caso sostituirsi ai rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato, anche se queste ultime dovessero risultare manifestamente errate (cfr., al proposito, la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2009/185), non è qui il caso di rimettere in discussione le tassazioni degli anni 2003/2006. Di fronte a simili redditi e ricordato inoltre che il contribuente aveva appena beneficiato, come visto, del condono totale delle imposte 2001/2002 “quale risanamento definitivo della posizione debitoria fiscale” (cfr. decisione del 15 gennaio 2004), era più che legittimo aspettarsi che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte future. Anche per questa ragione, la decisione impugnata merita piena tutela. Decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

                                         4.5.

                                         Si aggiunga infine che il 2 settembre 2010, pendente la presente procedura e dopo oltre sette anni dall’ultimo versamento, il ricorrente ha (finalmente) saldato un primo importo di fr. 4'910.40, a copertura delle imposte 2003 e 2004. Altri acconti liberi sono stati in seguito versati nel mese di ottobre 2010 (fr. 300.–), nel mese di novembre 2010 (fr. 800.–), nel mese di dicembre 2010         (fr. 800.–), nel mese di gennaio 2011 (fr. 400.–) ed il 1° febbraio 2011 (fr. 300.–). Un simile atteggiamento non può passare inosservato (cfr. art. 7 cpv. 4 dell’Ordinanza federale) e non fa altro che confermare che il contribuente avrebbe potuto costituire le necessarie riserve al pagamento delle imposte negli anni 2003/2006, quando le sue entrate erano ben superiori alle attuali.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

                                         Vista la sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

                                         5.2.

                                         Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: