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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 27 novembre 2010 contro la decisione del 29 ottobre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2003. |
Fatti
A. RI 1, nato nel 1955, è sposato con __________, nata nel 1967. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1988) e __________ (1992).
Di professione ingegnere, il contribuente beneficia sin dal 1992 di una rendita AI e di una pensione. Svolge inoltre attività di consulenza per la __________, società che ha sede presso il suo domicilio privato. Sua moglie __________ è amministratrice della stessa società e della __________.
B. Il 5 ottobre 2009, tramite formulario ufficiale, l’ing. RI 1 si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2003. A sostegno della sua domanda indicava di non essere in grado di far fronte agli oneri fiscali così come calcolati dall’autorità di tassazione e confermati da questa Camera, sostenendo in particolar modo che le entrate della sua attività accessoria di consulenza ammonterebbero a circa 1'300 franchi al mese, ben al di sotto quindi dell’importo di fr. 50'000.– tassato d’ufficio nel 2003.
C. L’autorità fiscale, con separate decisioni del 10 dicembre 2009, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava anzitutto che la procedura di condono non poteva avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato, rilevando poi che la disponibilità mensile della sua famiglia, da un lato, e l’ammontare dei debiti, prevalentemente di diritto privato, dall’altro, facevano apparire come ormai pregiudicata la situazione economica del contribuente.
D. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 30 gennaio 2010, nel quale ribadiva di non avere conseguito il reddito aziendale impostogli, di avere perso il diritto a diverse prestazioni sociali, tra cui il sussidio al premio dell’assicurazione malattia, agli assegni di studio per le figlie e alle prestazioni complementari AVS, di avere subito una grave perdita economica nell’operazione immobiliare di __________, a causa di vicissitudini legali ancora pendenti con gli artigiani e, da ultimo, di non essere il proprietario delle società __________ e __________.
L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 aprile 2010, nuovamente intimate su richiesta del contribuente il 29 ottobre 2010. Nelle motivazioni, l’autorità si limitava ad evidenziare “una situazione di grave indebitamento che il condono delle sole imposte non risolverebbe… per cui l’accoglimento dell’istanza sarebbe in antitesi con lo scopo del condono citato”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova le argomentazioni già sollevate dinanzi all’Ufficio esazione e condoni. Si sofferma quindi sulla propria situazione debitoria, sottolineando che la stessa non può essere motivo di diniego del postulato condono, in quanto facilmente sanabile: i debiti riconducibili all’immobile di __________ sarebbero infatti coperti dal credito di costruzione aperto presso la __________, non ancora consolidato a seguito delle note vicissitudini legali, l’attestato di carenza di beni rilasciato alla __________ potrebbe fare l’oggetto di un’azione legale, mentre gli ulteriori debiti indicati nel registro delle esecuzioni sarebbero ormai inesigibili.
Diritto
1. L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
2. 2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
· l’esistenza di una situazione di bisogno e;
· conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3. 3.1.
Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
· un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
· considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);
· oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della prima condizione della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito fiscale non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).
3.3.
Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
4. 4.1.
Venendo al caso in esame, il ricorrente ritiene anzitutto che gli oneri fiscali così come calcolati dall’autorità di tassazione e confermati da questa Camera (di quasi fr. 15'000.– tra imposte federali, cantonali e comunali) siano sproporzionati alla sua capacità finanziaria, sostenendo in particolar modo che le entrate della sua attività accessoria di consulente ammonterebbero tutt’oggi a circa 1'300 franchi al mese, ben al di sotto quindi dell’importo annuo di fr. 50'000.– tassatogli d’ufficio nel 2003. Sempre con riguardo alla sua reale capacità economica, sottolinea inoltre di avere perso, a causa della citata decisione di tassazione, il diritto a diverse prestazioni sociali, tra cui il sussidio al premio dell’assicurazione malattia, gli assegni di studio per le figlie e le prestazioni complementari, che quantifica negli anni (dal 2004 ad oggi) in fr. 115'313.–, concludendo quindi “di essere già stato abbondantemente penalizzato da questa situazione”.
4.2.
Sennonché, così facendo, il ricorrente rimette (nuovamente) in discussione la tassazione del 2003, contravvenendo in tal modo al chiaro disposto dell’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono non può in nessun caso sostituirsi ai rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato, anche se queste ultime dovessero risultare manifestamente errate (cfr., al proposito, la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2009/185).
Del resto, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le sole entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni per calcolare la sua attuale disponibilità finanziaria sono quelle da lui stesso indicate nel formulario ufficiale, ad esclusione in particolare del reddito aziendale di fr. 50'000.– commisurato nell’ambito della tassazione ordinaria del 2003. Anzi, dopo avere apportato le dovute correzioni alla rendita AI dichiarata, i redditi mensili considerati risultano addirittura più bassi di quelli indicati dal contribuente:
lavoro marito fr. 1'408.00
lavoro moglie fr. 125.00
AI/AVS fr. 2'604.00
indennità malattia fr. 1'093.00
Totale fr. 5'230.00
Per quanto attiene invece alle spese, conformemente a quanto stabilito dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti, deducendo dai redditi, oltre ad un importo base mensile per le spese ricorrenti (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.– e, per ogni figlio oltre i 10 anni, a fr. 600.–), i seguenti costi:
riscaldamento fr. 200.00
oneri sociali (AVS/AI) fr. 239.00
assicurazioni obbligatorie fr. 150.00
cassa malati fr. 1'208.00
Totale fr. 4'097.00
4.3.
Da qui la conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'133.–, che peraltro il ricorrente non ha nemmeno contestato in quanto tale.
Premesso che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), un simile importo mensile è certamente sufficiente per permettere al contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un termine ragionevole, specie se si considera che i coniugi __________ sono pure a capo di due società: la __________ e la __________. Come questa Camera ha già avuto modo di affermare nell’ambito della tassazione 2003 (decisione CDT n. 80.2006.5 del 31 gennaio 2008), in difetto di un contratto fiduciario che attesti il contrario, si giustifica infatti la presunzione che azionista delle due società sia la moglie __________, che per appunto ha sottoscritto le relative azioni in qualità di amministratrice.
Bene ha quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio.
5. 5.1.
Comunque sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito fiscale. Come correttamente evidenziato dall’autorità di prima istanza, la situazione debitoria del contribuente sarebbe infatti in ogni caso compromessa.
Dagli atti dell’incarto fiscale risulta anzitutto che il credito concesso per la costruzione della palazzina di __________, composta da tre appartamenti, supera attualmente i cinque milioni di franchi. A preoccupare questa Camera non è soltanto l’entità complessiva di tali debiti ma anche la loro evoluzione negativa, ove si pensi che un’ultima cartella ipotecaria di 4° grado, del valore nominale di fr. 1'800'000.–, è stata iscritta a registro fondiario solo il 3 gennaio 2008, ad oltre quattro anni di distanza dalla prima e malgrado nell’ambito della tassazione del 2003 fossero sorti alcuni dubbi in merito ad una possibile falsificazione delle decisioni di tassazione ai fini dell’ottenimento dei mutui ipotecari (cfr. decisione CDT n. 80.2006.5 del 31 gennaio 2008).
Ai debiti ipotecari deve ancora essere aggiunto l’attestato di carenza di beni a carico della moglie __________, di fr. 129'470.–, e gli ulteriori debiti privati che emergono dall’estratto dei carichi pendenti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, pure agli atti dell’incarto fiscale. Già dedotti i debiti verosimilmente in relazione con l’immobile di __________, le esecuzioni in corso ammontano a fr. 21'473.–, così composte:
Bank Finalba fr. 1'779.85
Shuby SA fr. 18'236.65
Nazionale Svizzera fr. 1'130.80
5.2.
In simili circostanze, la situazione debitoria del contribuente è pacificamente pregiudicata, così come rettamente osservato anche dall’autorità fiscale. È quindi facilmente prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame, di complessivi fr. 14'582.90, non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, che potrebbero beneficiare dell’intera disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
A nulla valgono le censure sollevate dal ricorrente dinanzi a questa Camera, ed in particolare la pretesa rivalutazione della sua reale situazione debitoria.
Per quanto attiene ai debiti riconducibili alla palazzina di __________, di oltre cinque milioni, è qui appena il caso di ricordare che, una volta consolidato il credito di costruzione aperto presso la __________, gli stessi debiti non saranno semplicemente liquidati, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, ma diverranno a tutti gli effetti un mutuo ipotecario garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti l’immobile. A tale proposito, l’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale precisa espressamente che qualora un eccessivo indebitamento sia da ricondurre alla presenza di elevati debiti ipotecari, come nella fattispecie in esame, lo Stato non può rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio degli istituti di credito. Conseguentemente, un condono potrebbe essere accordato solo nel caso in cui anche gli altri creditori rinunciassero ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso contrario, le condizioni per la sua concessione non sono adempiute (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Per quanto concerne invece gli ulteriori debiti privati indicati nel registro delle esecuzioni, è sufficiente rilevare che la perenzione dei relativi precetti esecutivi non comporta certamente la loro estinzione, come vorrebbe far credere il ricorrente. Conformemente al chiaro disposto dell’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che impone al richiedente di provare le sue allegazioni, in assenza di elementi contrari è quindi da ritenere che gli stessi crediti siano a tutt’oggi esigibili. Lo stesso discorso vale per le censure sollevate in merito all’attestato di carenza di beni rilasciato a favore della __________ di __________, che a dire del ricorrente potrebbe fare l’oggetto di una non meglio precisata azione legale. Senza la necessità di approfondire oltre la questione, a questo stadio della procedura deve essere solo ricordato che qualora dovessero esserci degli effettivi sviluppi giudiziari, RI 1 potrebbe sempre ricorrere all’istituto del riesame, che può venir preteso, sulla base dell’art. 29 Cost. fed., ogni volta che le circostanze si modificano in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 38).
6. 6.1.
Alla luce di tutte le circostanze descritte sopra, il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
6.2.
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: