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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 31 agosto 2009 contro la decisione del 3 agosto 2009 in materia di tassa militare. |
Fatti
A. In occasione del reclutamento, RI 1, nato nel 1975, di formazione elettromeccanico, è stato incorporato nelle truppe d’aviazione quale meccanico d’elicotteri.
Il 5 febbraio 1996, egli è entrato in servizio presso la scuola reclute dell’aviazione di __________. Il successivo 27 aprile 1996, durante un congedo generale, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale, nel quale ha subito un trauma distorsivo alla colonna cervicale.
A seguito di questo evento, con decisione del 17 giugno 1996, la competente Commissione per la visita sanitaria (di seguito: CVS) lo ha dichiarato inabile al servizio militare per motivi di salute.
B. Da quel momento, RI 1 è stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, che ha regolarmente corrisposto fino al 2004.
Ricevuta la richiesta di pagamento dell’importo di fr. 714.10, relativo all’anno 2005 e calcolato tenendo conto dei giorni di servizio prestati nella protezione civile, il contribuente si è rivolto all’Ufficio della tassa militare, con scritto dell’11 aprile 2007, sostenendo di non essere tenuto a nessun versamento. A suo avviso, il congedo generale, durante il quale si era verificato l’incidente menzionato, doveva infatti essere ritenuto parte del servizio militare, ragione per cui il trauma subito doveva essere considerato un danno alla salute direttamente causato dal servizio militare. Egli precisava inoltre di essere stato effettivamente dichiarato inabile al servizio, ma di non avere mai avuto intenzione di farsi scartare.
C. L’Ufficio della tassa militare, con decisione del 3 settembre 2007, spiegava che le condizioni per un’esenzione dal pagamento della tassa non erano date, proprio poiché l’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il milite si era verificato durante un congedo generale, dopo l’arrivo al domicilio e prima della partenza per il ritorno in caserma, e doveva pertanto essere considerato siccome avvenuto fuori dal servizio.
D. Statuendo su reclamo, con cui RI 1 aveva pure postulato la revisione di tutte le decisioni di tassazione emesse in passato nei suoi confronti, il medesimo ufficio confermava, con decisione del 3 agosto 2009, la decisione resa in precedenza, negando l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il servizio militare e lo stato di salute del contribuente, dal momento che l’incidente era sopraggiunto un sabato sera, quando quest’ultimo aveva già percorso indenne il tragitto dal luogo di licenziamento al suo domicilio. A titolo abbondanziale, rilevava inoltre che un eventuale nesso si sarebbe comunque interrotto il 7 ottobre 1996, allorquando il medico che lo seguiva aveva decretato la fine della cura. Nello stesso tempo, l’Ufficio della tassa militare negava gli estremi per procedere ad una revisione delle decisioni emesse in precedenza.
E. Con ricorso del 31 agosto 2009 alla Camera di diritto tributario, RI 1 sosteneva in particolar modo che l’incidente di cui era stato vittima si era verificato durante il tragitto di ritorno al domicilio, quindi comunque ancora durante il servizio.
Questa Camera, con sentenza dell’8 febbraio 2010, confermava il diniego delle condizioni per procedere ad una revisione delle decisioni concernenti gli anni precedenti il 2005, ma accoglieva la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa per quell’anno. Facendo riferimento a una sentenza del 30 aprile 2009 della Corte europea dei diritti dell’uomo (causa Glor contro Svizzera), aveva infatti concluso che chiunque è considerato inabile al servizio per una menomazione fisica debba essere esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, indipendentemente dalla causa di questa inabilità.
F. Con decisione del 29 novembre 2010, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni contro la sentenza cantonale. L’Alta Corte ha annullato quest’ultima e rinviato gli atti alla Camera di diritto tributario per un nuovo giudizio, dopo aver proceduto ai necessari complementi istruttori, verificando in particolare l’adempimento o meno delle condizioni d’esonero indicate dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto che il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Glor contro Svizzera non giustificasse l’esonero del ricorrente (inc. 2C_226/2010).
Diritto
1. 1.1.
Assodato, e del resto mai contestato, l’assoggettamento di RI 1 alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare giusta l’art. 2 LTEO (RS 661), preso inoltre atto delle conclusioni del Tribunale federale in merito alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che appunto contesterebbe alla Svizzera una lesione dell’art. 14 CEDU unicamente in relazione alle specificità del caso Glor, a questo stadio della procedura rimane da approfondire l’adempimento o meno delle condizioni dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, secondo cui è in particolare esentato dalla stessa chiunque, nell’anno di assoggettamento in questione, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, è dichiarato inabile al servizio o è dispensato dal medesimo.
1.2.
A tale proposito, l’art. 2 dell’Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO; RS 661.1) precisa che un danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile è dato ogni volta che l’assoggettato all’obbligo militare non è più abile al servizio in seguito a un’infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o civile. Il secondo capoverso aggiunge poi che chiunque è dispensato dal servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è esentato dalla tassa soltanto per al durata della dispensa.
Grave o lieve che sia, per portare all’esonero il danno alla salute deve avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità al servizio stesso, che può essere definitiva (nel qual caso il milite non presta più servizio militare e lascia l’esercito) ma anche temporanea (nel qual caso sarà dispensato dal servizio solo per un certo periodo; cfr. Ordinanza federale concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, RS 511.12). Diversamente dai motivi di esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2C_226/2010 del 29 novembre 2010, consid. 3.3; decisione TF n. 2A.64/1999 del 2 maggio 2000, consid. 1b; cfr. anche Köbel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 p. 224; Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 88).
1.3.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio prestato.
Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato, perlomeno nei casi in cui il milite viene dispensato dal servizio per un tempo determinato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n. 2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
2. 2.1.
Tornando al caso in esame, come già esposto nella precedente decisione dell’8 febbraio 2010 (inc. CDT 80.2009.128), l’Ufficio della tassa militare ha negato l’esistenza di un nesso di causalità tra il servizio militare e lo stato di salute del milite, argomentando in particolare che l’incidente stradale si sarebbe verificato durante un congedo generale, dopo che lo stesso milite aveva già raggiunto indenne il proprio domicilio di __________, aggiungendo poi che un eventuale nesso causale si sarebbe comunque interrotto il 7 ottobre 1996, allorquando il medico che lo seguiva aveva decretato la fine della cura.
Di parere contrario è invece il ricorrente, che dinanzi a questa Camera ha sempre sostenuto di essere stato vittima dell’incidente quando ancora si prestava a rientrare dalla caserma di __________ al proprio domicilio, dove avrebbe trascorso il fine settimana di congedo.
2.2.
Così come stabilito dall’art. 47 del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 510.107.0), il servizio militare si compone del tempo di lavoro, del riposo e del tempo libero.
Non tutto il tempo libero è però considerato servizio militare: ai sensi della legislazione federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per esempio, è ancora reputato servizio militare il tragitto di andata e di ritorno dal luogo di licenziamento al luogo di domicilio, non invece il tempo trascorso durante un congedo generale (DTF 80 I 355; cfr. anche Walti, op. cit., p. 89; Köbel, op. cit., p. 227), definito dall’art. 37 dell’ordinanza federale concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21) come il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istruzione.
Ai fini della presente procedura, diventa quindi determinante ricostruire il preciso momento dell’incidente stradale del 27 aprile 1996, in cui è rimasto coinvolto il milite.
2.3.
Come già anticipato nella precedente decisione dell’8 febbraio 2010, la tesi del rientro al domicilio sostenuta dal ricorrente appare a prima vista poco plausibile, ove si pensi appena che l’incidente stradale si è verificato attorno alle ore 16:45, sulla strada cantonale di __________ (cfr. rapporto della polizia cantonale del 27 aprile 1996, agli atti dell’incarto dell’assicurazione militare). A questo proposito, non può infatti passare inosservato che la tratta __________, di circa 340 chilometri, può essere percorsa, salvo imprevisti, in poco più di tre ore (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.finaroute.ch) e che il congedo di fine settimana inizia, perlomeno abitualmente, già la mattina presto.
Come pure anticipato nella prima decisione, spetta però alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità tra il servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’Ufficio della tassa militare, ancora recentemente la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale (decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).
Nel caso in esame, non sembra invece che l’Ufficio della tassa militare abbia effettivamente esperito tutte le opportune indagini per concludere che l’incidente si sia effettivamente realizzato dopo che il ricorrente era già rientrato al proprio domicilio. Dagli atti dell’incarto fiscale non è in particolare dato a sapere l’orario di licenziamento, l’eventuale presenza di ingorghi stradali lungo il tragitto di ritorno né tanto meno la tenuta del ricorrente al momento dell’infortunio (uniforme o abiti civili).
2.4.
Dall’esame della documentazione non è neppure possibile imputare al ricorrente inopportune deviazioni di percorso oppure prolungate soste in contrasto con l’obbligo generale di percorrere i tragitti di andata e di ritorno dalla caserma entro un termine ragionevole (cfr., per esempio, art. 3 della Legge federale sull’assicurazione militare, LAM, RS 833.1), tali da interrompere un eventuale relazione di causalità adeguata con il danno alla salute provocato dall’incidente stradale.
D’altra parte, la sola circostanza che il dott. med. __________ abbia concluso, il 7 ottobre 1996, la cura prescritta al ricorrente non giustifica in nessun caso una successiva interruzione del nesso di causalità. Pur ammettendo che la tassa militare sia sempre dovuta dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio viene ristabilito, così come sostenuto dall’Ufficio della tassa militare, la semplice conclusione della cura prescritta dal dott. med. __________ non consente infatti di escludere un peggioramento dello stato preesistente l’incidente stradale, tanto più che a decorrere dal 17 marzo 1997 il milite è stato nuovamente ammesso al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione militare, proprio in relazione ai dolori residui del “colpo di frusta” dell’aprile 1996 (cfr. lettera dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare del 31 luglio 1997, agli atti dell’incarto dell’assicurazione militare).
3. In simili circostanze, a questa Camera non resta quindi che rinviare gli atti all’Ufficio della tassa militare, perché proceda alle necessarie indagini al fine di stabilire l’originaria esistenza e l’eventuale interruzione di un nesso di causalità adeguata tra il servizio militare e il danno alla salute che ha portato alla dichiarazione d’inabilità, conformemente a quanto indicato dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione del 3 agosto 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio della tassa militare per nuova decisione, dopo avere esperito le necessarie indagini.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: