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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Stefano Magini, giurista |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 21 dicembre 2010 contro la decisione del 24 novembre 2010 in materia di IC e IFD 2008. |
Fatti
A. RI 1, nato nel 1947, non svolge alcuna attività lucrativa, soffrendo delle conseguenze di un ictus verificatosi nel 1992 che in particolare ne limitano l’autonomia nelle attività quotidiane e negli spostamenti.
Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente chiedeva la deduzione per spese di invalidità mediante il riconoscimento del forfait di fr. 7'500.–. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 27 gennaio 2010, l’CO 1 respingeva la richiesta, con la seguente motivazione: “deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge (deduzione ammessa solo per i beneficiari di assegni grandi invalidi)”.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 febbraio 2010, nel quale supportava la sua rinnovata richiesta della concessione della deduzione forfetaria di fr. 7'500.- mediante l’invio del questionario “deduzione delle spese per disabilità” (allegato alla circolare della Divisione delle contribuzioni n. 9/2005 del gennaio 2006), compilato dal dr. med. __________ in data 11 febbraio 2010, che il ricorrente sostiene attestare in modo chiaro il suo “grave stato di inabilità”.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 novembre 2010, nella quale sottolineava che sulla base delle precise disposizioni emanate dalla Divisione delle contribuzioni la concessione di deduzioni forfetarie (di fr. 2'500.-, fr. 5'000.- o fr. 7'500.-) è accordata unicamente ai beneficiari di assegni per grandi invalidi (di grado basso, lieve o elevato).
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il riconoscimento della deduzione forfetaria di fr. 7'500.- per spese di disabilità, evidenziando che il certificato medico prodotto attesta l’importante stato di disabilità.
Diritto
1. 1.1.
In virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese per malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2005, non va più presa in considerazione alcuna franchigia.
L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma lo stesso principio.
La stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.
L’art. 2 cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:
Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa.
1.2.
Secondo la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del 31 agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate spese per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio, abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina).
1.3.
La circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie, statuendo quanto segue (cap. 4.4, pag. 10):
Al posto delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere una deduzione forfetaria annua del seguente importo:
- beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-
- beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-
- beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-
A prescindere dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere una deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:
- i non udenti;
- i nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.
La stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., pag. 21):
La deduzione di questi forfait è subordinata alla presentazione dei relativi giustificativi (assegno per grandi invalidi e, per il secondo forfait, attestazione del medico che certifica lo stato di non udente o di nefropatico che necessita di dialisi).
Sia la circolare federale che quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera e allo spirito dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, rispettivamente dell’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.
2. 2.1.
Il ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione forfetaria delle spese per disabilità nella misura di fr. 7'500.-, sulla base del certificato medico dell’11 febbraio 2010. Il dr. med. __________, compilando il questionario allegato alla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006, ha attestato un rilevante stato di disabilità, originato da un ictus sofferto nel 1992, che comporta per il paziente la necessità di usufruire dell’ausilio di terze persone per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. A mente del ricorrente, sulla base di tale attestazione dovrebbe essergli concessa la deduzione forfetaria di fr. 7'500.-, sottintendendo dunque che la richiesta di disporre di un assegno di grande invalido, formulata in modo chiaro dall’autorità fiscale, sarebbe superflua.
2.2.
Il ricorrente non ha inteso spiegare il motivo per cui non beneficia dell’assegno per grandi invalidi; non è dunque noto se lo abbia richiesto senza successo, o se non intenda farne richiesta. Anche se, sulla base del certificato medico prodotto, non vi sono dubbi che i disagi e le limitazioni sofferti dal contribuente sono rilevanti, la sua pretesa di deduzione forfetaria deve essere respinta, considerato il testo chiaro della circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 agosto 2005 e della circolare n. 9/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006, che laddove richiedono espressamente la presentazione di un assegno per grandi invalidi non possono dar adito a diverse interpretazioni. Deve infatti essere considerato che la possibilità della deduzione forfetaria, offerta ai beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (come pure ai non udenti e ai nefropatici con necessità di dialisi), rappresenta in principio una mera facilitazione, in base alla quale l’autorità di tassazione tralascia di richiedere al contribuente che rientra nelle menzionate categorie i singoli giustificativi delle spese. Nel caso concreto, il contribuente, che per motivi non illustrati non beneficia dell’assegno per grandi invalidi, avrebbe certamente avuto la facoltà di produrre i giustificativi dettagliati delle spese causate dal suo stato di (accertata) disabilità, ciò che però ha omesso di fare.
2.3.
Non si può del resto neppure considerare che il contribuente si sia trovato improvvisamente di fronte ad una situazione nuova e non abbia avuto la possibilità di organizzarsi di conseguenza, dato che risulta come già in occasione delle dichiarazioni d’imposta degli anni precedenti aveva formulato richiesta di beneficiare della deduzione forfetaria di fr. 7'500.-, senza però inoltrare reclamo contro le decisioni di tassazione che – in mancanza dell’assegno per grandi invalidi – regolarmente respingevano tale pretesa. Indubbiamente, la presentazione di un certificato medico può fornire indicazioni sul tipo di disabilità e quindi sulle spese ad essa correlate, ma non può sostituire il requisito dell’assegno per grandi invalidi per ottenere la possibilità di deduzioni forfetarie. Al contribuente, in conclusione, va rammentato che senza l’assegno per grandi invalidi ha senz’altro la facoltà di produrre, nelle procedure di tassazione ancora in fase di definizione, i giustificativi dettagliati delle spese causate dal suo stato di disabilità; l’autorità fiscale, appurata la correlazione tra singola spesa e disabilità, sulla base delle menzionate circolari dell’AFC e della Divisione delle contribuzioni, potrà concederne la deduzione dal reddito, per un importo complessivo – qualora comprovato – se del caso anche superiore ai fr. 7'500.-.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: