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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorsi del 23 dicembre 2010 contro le decisioni del 1° dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2006 e 2007. |
Fatti
A. __________, nato nel 1942, medico specialista FMH in radiologia diagnostica, è attualmente accreditato alla __________.
Negli anni novanta collaborava invece con la __________, di cui era azionista e membro del consiglio di amministrazione. La società è nel frattempo stata sciolta per fallimento e i suoi amministratori convenuti in giudizio dalla __________, creditrice della fallita per un importo scoperto di quasi 5 milioni di franchi.
B. Con sentenza del 6 agosto 2007, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello accoglieva parzialmente la petizione della creditrice. Pendente un ricorso al Tribunale federale, il 7 dicembre 2007 le parti decidevano infine di sottoscrivere un accordo transattivo, con il quale veniva definito l’obbligo di versare un importo complessivo di fr. 2'798'700.– alla creditrice. Per quanto qui di interesse, al contribuente veniva imposto il pagamento di 312'900 franchi entro il termine del 21 dicembre 2007.
C. Nella dichiarazione fiscale 2006, RI 1, in relazione alla menzionata vicenda giudiziaria, poneva fra l’altro in deduzione dal suo reddito da attività indipendente un importo di fr. 15'000.– sostenuto per spese legali. Nella successiva dichiarazione fiscale 2007 faceva invece valere in deduzione l’importo di fr. 312'900.– versato a titolo di indennizzo e un ulteriore importo di fr. 28'500.– a titolo di spese legali, per un totale di complessivi fr. 341'400.–.
D. Notificando ai coniugi RI 1 le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, con separate decisioni del 30 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna rifiutava di riconoscere in deduzione i postulati importi di fr. 15'000.– (tassazione 2006) e di fr. 341'400.– (tassazione 2007), con la seguente motivazione:
In caso di colpa dovuta a negligenza nel ruolo di amministratore e membro di CdA, le conseguenze economiche dovute ad un risarcimento non possono essere considerate quale costo aziendale e quindi non rientrano tra i costi deducibili.
E. I contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano le suddette decisioni con reclami del 21 ottobre 2009, nei quali contestavano la mancata considerazione degli importi posti in deduzione, sottolineando fra l’altro come l’autorità di tassazione avesse già riconosciuto come “aziendale” la partecipazione azionaria del marito alla __________.
L’autorità di tassazione, con decisioni del 1° dicembre 2010, respingeva entrambi i reclami, spiegando nelle motivazioni allegate che “le colpe dovute a negligenza nel ruolo di amministratore, e le successive conseguenze economiche dovute ad un risarcimento, non possono essere considerate quale costo aziendale e quindi non possono essere dedotte dal reddito”.
F. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la deduzione degli importi versati a titolo di indennizzo e di spese legali.
Nelle proprie osservazioni del 17 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione propone di respingere i ricorsi, non essendo ravvisabile nel caso concreto un legame diretto tra i costi sostenuti dal ricorrente e la sua attività professionale di medico.
All’udienza tenutasi il 24 giugno 2011 dinanzi a questa Camera, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).
1.2.
In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale (lett. d).
In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
1.3.
La dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba ormai fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia ancora ai redditi della sostanza (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).
L’attuale tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma anche tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
2. 2.1.
Le prestazioni di risarcimento danni e i relativi costi processuali, tra cui rientrano in particolare le tasse di giustizia e gli onorari versati al proprio difensore, rappresentano di principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Essi possono essere qualificati quali spese generali deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale che tendono a salvaguardare (Aeschbach, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3. ediz., Muri-Berna 2009, p. 716).
2.2.
Per quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, per esempio, la dottrina afferma oggi che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre spese professionali” solo se contribuiscano al conseguimento del reddito: ciò è segnatamente il caso se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul pagamento di pretese salariali (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 26, p. 660; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 3. ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è invece se la vertenza ha per oggetto la perdita del posto di lavoro (decisione del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio 1984, StE 1984 B 22.3 n. 2, citata in: Locher, op. cit., p. 660).
Le prestazioni di risarcimento danni e i relativi costi processuali sono inoltre deducibili quali “altre spese necessarie per l’esercizio della professione” nella misura in cui il dipendente soggiace a un rischio professionale accresciuto ed è chiamato a sopportare personalmente tali costi. Di principio devono essere presi in considerazione sia i risarcimenti da responsabilità causale, sia i risarcimenti dovuti a errori nell’esercizio della professione (cfr. Funk, op. cit., p. 215 con riferimenti). Non sono invece deducibili le multe di qualunque tipo esse siano, fatta eccezione per le pene convenzionali degli art. 160 ss. CO, il cui carattere penale è assolutamente secondario rispetto all’inadempienza contrattuale (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 26 LIFD, p. 662).
2.3.
Per quanto concerne più in dettaglio l’attività lucrativa indipendente, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che il rischio di essere obbligati all’indennizzo e di incorrere in spese legali debba essere così strettamente legato all’attività lucrativa da apparire come un “effetto collaterale” della stessa. Deve cioè trattarsi di un rischio di impresa ordinario, tale da incidere sulla capacità contributiva del professionista.
Un nesso di natura professionale viene normalmente negato nell’ambito della responsabilità aquiliana, ovvero per atto illecito (Verschuldenshaftung), quando vi è colpa grave o addirittura intenzionalità nell’agire. In questi casi, infatti, il danno arrecato nell’espletazione dell’attività professionale non risulta tanto dalla stretta relazione con i rischi correnti della prestazione professionale, quanto piuttosto da “difetti personali” del titolare dell’azienda. Così il Tribunale federale ha per esempio concluso che risarcimenti da responsabilità legata al diritto azionario non sono deducibili quando il contribuente causa il danno per una grave negligenza, non potendosi parlare in questo caso di ordinari rischi di impresa (decisione TF n. 2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80). Sempre in questa prospettiva, l’Alta Corte ha inoltre negato la deducibilità di un accantonamento fatto da un avvocato in relazione ad un procedimento per responsabilità civile e dei relativi costi legali e processuali, poiché il danno sarebbe stato cagionato da “mancanze personali” del contribuente (StE 2002 B 23.45.2 n. 2 = RDAF 58/2002 p. 315 = AJP 2003 p. 1232).
2.4.
La succitata giurisprudenza – delineatasi in relazione a contribuenti che esercitano un’attività indipendente, ma valevole anche nei confronti dei salariati, conformemente all’opinione oggi dominante di una nozione omogenea di spese professionali – è criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito quanto piuttosto nel rapporto di causalità tra l’attività professionale e l’obbligo di risarcire (Koller, Bemerkungen zum BGE vom 25.1.2002 2A.90/2001, in: AJP 2003, 1236 ss.; Locher, op. cit., p. 660). La dottrina più radicale giunge persino ad affermare che errori commessi nell’esercizio dell’attività professionale non sarebbero mai “questione privata” del contribuente, bensì sempre atti connessi con l’esercizio della professione (Reich, op. cit., p. 190).
Sia come sia, la contiguità del danno con l’attività professionale rimane comunque l’elemento decisivo per poter qualificare quali spese generali deducibili le prestazioni di risarcimento e i relativi costi processuali. Come ancora recentemente sottolineato dal Tribunale federale, in questo contesto, la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare lo stretto legame esistente tra l’obbligo di indennizzo e l’attività professionale (decisione TF n. 2C_819/2009 del 28 settembre 2010, in: RDAF 2010 II p. 605). Nel caso di una violazione grossolana di una disposizione civile o penale, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una grave negligenza, appare infatti estremamente difficile sostenere che un simile obbligo rientri ancora nel rischio d’impresa ordinario.
3. 3.1.
Venendo al caso in esame, occorre subito negare una qualsivoglia relazione tra l’obbligo di risarcimento e le relative spese processuali, da una parte, e l’attività indipendente di medico specialista in radiologia diagnostica, d’altra parte. Le spese in discussione sono infatti la conseguenza della causa civile promossa dalla __________ nei confronti degli organi societari della __________, che ha visto coinvolto insieme ad altri anche il contribuente. Esse devono quindi essere considerate piuttosto spese alle quali il ricorrente è necessariamente andato incontro a tutela della propria persona e del proprio patrimonio privato, messo a repentaglio dalle richieste di risarcimento promosse dalla creditrice della società anonima.
Poco importa se la partecipazione azionaria del ricorrente sia stata a suo tempo considerata di carattere aziendale, così come non consente una soluzione diversa da quella adottata dall’autorità di tassazione la tesi ricorsuale, peraltro nemmeno comprovata, secondo cui una condizione basilare per poter espletare l’attività indipendente di medico all’interno della clinica era quella di diventare azionista e membro del consiglio di amministrazione della società. Trattandosi con ogni evidenza di richieste risarcitorie fondate sul diritto societario, deve essere negato un loro legame (quantomeno diretto) con il reddito professionale del ricorrente, tale da farle apparire come un rischio d’impresa ordinario.
3.2.
Uno stretto rapporto potrebbe tutt’al più esistere tra il suo ruolo di amministratore della fallita __________ e la successiva causa civile promossa dalla creditrice __________. Sennonché, dalla lettura della sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello emerge in particolare che gli addebiti a carico del contribuente si fondavano principalmente sul fatto di non aver tempestivamente sollecitato, a fronte del chiaro indebitamento della società, l’avviso al giudice ai sensi dell’art. 725 CO, violando così la legge e i suoi obblighi di amministratore. Come ha già avuto modo di concludere il Tribunale federale in una sentenza risalente al 23 giugno 1994, nel caso di una simile violazione grossolana, da parte dell’amministratore, degli obblighi che gli derivano dal diritto della società anonima, i danni causati per questa ragione non costituiscono più dei rischi connessi inevitabilmente all’attività di un amministratore (ASA 64 p. 232).
Senza la necessità di verificare se il contribuente percepisse effettivamente un reddito da questa sua attività accessoria, ai fini del presente procedimento ci sono sufficienti elementi per ritenere che le postulate spese di fr. 15'000.– (tassazione 2006) e di fr. 341'400.– (tassazione 2007) non possano in ogni caso essere dedotte quali spese generali, in mancanza di uno stretto legame con l’attività di amministratore e, a maggior ragione, con quella principale di medico.
4. I ricorsi sono conseguentemente respinti.
Tasse di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2'080.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: