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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorsi del 23 dicembre 2010 contro le decisioni del 24 novembre 2010 in materia di IC e IFD 2005, 2006 e 2007. |
Fatti
A. Nell’ambito di pubblici incanti tenutisi presso l’Ufficio esecuzione di __________ (__________) in data 25 aprile 2005 RI 1 acquistava al prezzo di fr. 50.– un credito di fr. 885'598,75 vantato dall’escussa __________ AG in liquidazione nei confronti della __________ AG. Entrambe le società, iscritte nel Registro di commercio dei Grigioni, risultavano essere attive nell’ambito immobiliare.
Successivamente, in occasione di ulteriori quattro pubblici incanti, pure tenutisi presso l’Ufficio esecuzione di __________, nell’ambito dei quali la società escussa risultava essere la __________ __________ AG, RI 1 procedeva, il 24 aprile 2006, il 28 agosto 2006, il 13 novembre 2006 ed il 5 marzo 2007, all’acquisto di rispettivamente 3, 1, 1 e 20 azioni al portatore della __________ AG da fr. 10'000.– cadauna, mediante la corresponsione rispettivamente di fr. 200.– (3 azioni), fr. 300.– (1 azione), 150.– (1 azione) e fr. 150.– (20 azioni). Pure la __________ AG risultava iscritta a RC dei Grigioni come società immobiliare.
B. Allo scopo di definire la tassazione 2005 dei coniugi __________ e RI 1, con lettera 6 agosto 2007 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna richiedeva loro documentazione e chiarimenti in relazione alla provenienza dei fondi che avevano permesso la costituzione del credito, dichiarato a nuovo al 31.12.2005, di fr. 938'818 verso la __________ AG di __________, come pure riguardo alla posizione debitoria di fr. 49'750.– presente al 31.12.2004 ma non più indicata al 31.12.2005.
__________ rispondeva in data 12 settembre 2007 spiegando che sua moglie RI 1 aveva acquisito dall’Ufficio di esecuzione di __________, in base all’incanto del 25 aprile 2005, un credito di fr. 885'538,15 nei confronti della __________ AG. Il contribuente aggiungeva inoltre che in data 17 maggio 2005 la __________ AG aveva venduto la sua proprietà immobiliare sita in __________ a __________ (____________________alla __________ AG per il prezzo complessivo di fr. 3'308'000.–. In tale contesto la __________ AG aveva ripreso il debito della __________ AG nei confronti di RI 1. Il contribuente allegava alla missiva un giustificativo contabile datato 6 luglio 2005 inerente la __________ AG, dove nella colonna “dare” risultava indicato il debito nei confronti di RI 1 (“Schuld __________ ex __________ x 01.01.03”) quantificato in fr. 613'226,65, cui venivano addizionati ulteriori importi a titolo di interessi per un ammontare totale del debito al 17 maggio 2005 di fr. 936'817,75. Il contribuente spiegava inoltre che per una svista aveva omesso di indicare tre posizioni debitorie esistenti al 31.12.2005: di fr. 51'248,75 nei confronti della __________ SA, __________ (interessi passivi di fr. 1'246,90); di fr. 135'256.– nei confronti del Comune di __________ e di fr. 111'285 nei confronti della Confederazione.
C. Con lettera 6 novembre 2007 all’Ufficio di tassazione __________ chiedeva che potessero venir considerati nell’elenco titoli relativo alla dichiarazione d’imposta 2006 due attestati di carenza beni, esistenti da molto tempo e di cui si era scordato, per un importo complessivo di fr. 2'864'229,35.
Il 20 novembre 2007 l’Ufficio di tassazione richiedeva ai coniugi __________, nell’ambito della definizione della tassazione 2005 e a complemento delle informazioni fornite dal marito nella precedente lettera del 12 settembre 2007, informazioni ulteriori in merito al titolo in base al quale era stato assegnato il credito di fr. 885'538,15 e/o il prezzo pagato per l’ottenimento dello stesso. __________ rispondeva il 3 dicembre 2007 indicando che il credito di fr. 885'538,15 era stato assegnato alla moglie RI 1 dall’Ufficio di esecuzione di __________ in sede di incanto del 25 aprile 2005 contro pagamento della somma di fr. 50.–.
D. Il 26 febbraio 2008 __________ decedeva a __________.
Il 4 agosto 2008 l’Ufficio di tassazione chiedeva a RI 1, allo scopo di definire le tassazioni 2005–2006, e a complemento di quanto già richiesto in precedenza, documentazione o informazioni in merito all’acquisto o sottoscrizione delle 25 azioni (di nominali fr. 10'000.– cadauna) della __________ AG, dichiarate per la prima volta con effetto 31.12.2006, nonché ragguagli in merito alle azioni __________ AG, aumentate di 25 unità tra il 31.12.2004 e il 31.12.2005. La contribuente veniva inoltre invitata a fornire spiegazioni circa la destinazione data ai capitali dichiarati al 31.12.2005 sotto forma di credito verso la __________ AG e non più indicati nell’elenco dei titoli al 31.12.2006.
Il 27 agosto 2008 la contribuente indicava che le 25 azioni al portatore di nominali fr. 10'000.– cadauna della __________ AG erano state acquistate tramite pubblici incanti dell’UEF di __________, rispettivamente, il 24 aprile 2006 (3 azioni), il 28 agosto 2006 (1 azione), il 13 novembre 2006 (1 azione) ed il 5 marzo 2007 (20 azioni). Da ciò risultava che al 31.12.2006 andavano dichiarate unicamente 5 azioni __________ AG, e le ulteriori 20 andavano dichiarate al 31.12.2007. Riguardo alle azioni __________ AG, affermava che da una ricerca effettuata non era stato possibile rintracciare un contratto d’acquisto: non era pertanto stata fatta alcuna sottoscrizione, il capitale azionario della società essendo di fr. 50'000.– da ben prima del 1999. Infine, con riferimento al credito verso __________ AG, spiegava che non vi era stato alcun utilizzo di fondi, non spiegandosi peraltro per quale ragione il defunto marito avesse dimenticato di dichiarare il credito, che peraltro era stato regolarmente bilanciato fra i passivi societari (della __________ AG) negli anni 2005 e 2006.
E. In data 26 agosto 2009 l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 le decisioni di tassazione IC e IFD per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Per l’IC 2005 il reddito imponibile era commisurato in fr. 974'400.– e per l’IFD 2005 in fr. 981'100.–; la sostanza imponibile ammontava a fr. 2'830'000.–. L’autorità aveva in particolare ripreso l’importo di fr. 885'548.–, con la seguente motivazione: “imposizione della prestazione ottenuta da __________ nell’ambito dell’acquisto del credito vantato dalla __________ AG verso la __________ AG. Tassabile è la differenza tra il valore nominale del credito ed il prezzo pagato”.
La decisione di tassazione 2006 commisurava il reddito imponibile in fr. 138'200.– per l’IC ed in fr. 144'700.– per l’IFD; la sostanza imponibile era stabilita in fr. 1'799'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 1'844'000.–). Era stato ripreso in particolar modo l’importo di fr. 49'350.–, con la seguente motivazione: “imposizione della prestazione ottenuta da RI 1 nell’ambito dell’acquisto delle azioni __________ (n. 5 azioni)”. Inoltre, per il calcolo dell’imposta sulla sostanza era stata considerata l’eredità ricevuta da __________ a seguito del decesso della sorella __________ quantificata in fr. 314’510.–.
La decisione di tassazione 2007 commisurava il reddito imponibile in fr. 285'500.– per l’IC ed in fr. 294'700.– per l’IFD; la sostanza imponibile ammontava a fr. 2'765'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 2'970'000.–). Anche in questo caso, vi era una ripresa (di fr. 199'850.–) legata alla prestazione che la contribuente aveva conseguito nell’ambito dell’acquisto delle azioni __________.
F. Contro tali decisioni di tassazione (IC e IFD 2005, 2006 e 2007) la contribuente, in data 22 settembre 2009 interponeva tempestivi reclami.
In relazione alla tassazione IC e IFD 2005 la contribuente contestava la ripresa dell’importo di fr. 885'548.–, argomentando che tale credito era stato acquistato ad un pubblico incanto, al quale qualsiasi terzo poteva partecipare. Riguardo alle tassazioni IC e IFD 2006 e 2007, la contribuente contestava la ripresa dell’importo di fr. 49'350.–, rilevando che anche le azioni __________ erano state acquistate ad un pubblico incanto, e che in ogni caso non vi era alcuna prestazione, di conseguenza alcun reddito imponibile. La contribuente contestava inoltre l’inserimento di una sostanza immobiliare di fr. 232'576.– che nell’ambito della ripartizione risultava assegnata a __________, dichiarando di non comprendere assolutamente quale sostanza immobiliare fosse stata considerata.
Inoltre, per tutte e tre i periodi di tassazione (2005, 2006, 2007) la contribuente sosteneva che, nella misura in cui potesse essere di rilievo per la propria posizione fiscale, l’autorità fiscale avrebbe dovuto considerare due attestati di carenza beni (ACB) di fr. 2'864'229,35 del marito nel frattempo scomparso. Da ultimo, per tutti e tre i periodi di tassazione la contribuente postulava il riconoscimento del riparto tra i coniugi ai sensi degli art. 12 LT e 13 LIFD, in considerazione della notoria insolvenza del marito.
G. Nel corso dell’udienza di discussione tenutasi il 5 ottobre 2010 presso gli uffici dell’autorità fiscale, il rappresentante della contribuente confermava le argomentazioni espresse nei reclami, chiarendo inoltre che la sostanza di __________ doveva riferirsi all’eredità di __________, sorella di __________ e deceduta il 6 ottobre 2006, aggiungendo che tali beni ereditati “sono serviti in larga misura, per quanto ricorda, per il pagamento delle imposte di successione e di imposte scoperte del contribuente”. Con lettera 29 ottobre 2010, il rappresentante della contribuente dichiarava di ritirare la propria contestazione inerente la mancata considerazione dei due ACB, ma riconfermava integralmente le altre argomentazioni espresse nei reclami, rimarcando in particolar modo quanto segue:
a. Qualsiasi terzo poteva partecipare all’asta pubblica del credito di fr. 885'000.– dovuto dalla __________ AG __________ AG. Pertanto la contribuente non ha conseguito alcun vantaggio già solo per questa ragione. Ciò poi vale a maggior ragione se si considera che l’azionariato della __________ AG non è noto e l’autorità fiscale nemmeno afferma che il contribuente era l’azionista o una persona a questi vicina, presupposto imprescindibile per sostanziare un vantaggio. Si ribadisce che non vi è alcuna prestazione.
b. Non vi è alcun nesso fra l’acquisto di detto credito e la successiva vendita di un bene immobile da parte della __________ AG alla __________ AG, quand’anche per libera scelta delle società il pagamento del prezzo è avvenuto in parte tramite assunzione del debito in questione. Infatti il bene immobile non garantisce con pegno il credito in questione e lo stesso sarebbe rimasto inalterato nei confronti della __________ AG anche se il bene immobile non fosse stato venduto oppure se il pagamento del prezzo di acquisto non fosse avvenuto parzialmente tramite assunzione del debito. Sotto questo profilo la transazione avvenuta fra __________ AG ed __________ AG è totalmente priva di contenuti dal profilo fiscale.
H. Con decisioni del 24 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo contro la tassazione IC 2007, limitatamente alla contestazione riguardante la sostanza immobiliare di __________ (che veniva defalcata, constatato che si trattava di sostanza mobiliare nel frattempo consumata). Per il resto, le contestazioni venivano respinte, con la medesima motivazione:
– RI 1 era azionista unica della __________ Ag
– RI 1 era azionista (200/300 azioni nominali fr. 1'000.– e 25/90 azioni nominali fr. 10'000.– della __________ SA)
– __________ era amministratore unico con firma individuale della __________ AG
La reale situazione delle società era conosciuta unicamente dal contribuente e dai suoi famigliari, ragione per cui se si esamina il profilo economico dell’operazione c’è stato un indubbio arricchimento che ha potuto concretizzarsi unicamente sulla base della posizione di privilegio che gli attori hanno avuto nelle varie società al momento dell’esecuzione delle operazioni. Il fatto che l’asta fosse pubblica non ha alcuna rilevanza in questo contesto. Per tale motivo le prestazioni imposte dall’autorità fiscale nell’attribuzione, al contribuente, del credito vantato dalla __________ AG nei confronti della __________ AG e della partecipazione alla __________ SA a prezzi irrisori deve essere riconfermata ed il reclamo su questo punto deve essere respinto.
I. Avverso tali decisioni RI 1 insorge mediante tempestivi ricorsi del 23 dicembre 2010, nei quali contesta nuovamente che in relazione agli acquisti effettuati ai pubblici incanti siano ravvisabili prestazioni valutabili in denaro (valutate dall’autorità fiscale in fr. 885'548.– per l’anno 2005, in fr. 49'350.– per il 2006 e in fr. 199'850.– per il 2007). In particolare, la contribuente contesta di poter essere considerata azionista delle società in discorso (in particolare della __________ AG), statuto che neppure poteva essere ravvisabile in persone a lei vicine. Verrebbe pertanto a mancare già il primo presupposto della fattispecie relativa a prestazioni valutabili in denaro, cioè l’impoverimento della società con il corrispettivo arricchimento per il proprio azionista o persona a lui vicina. Inoltre, per il fatto che le acquisizioni in discussione sono avvenute in pubblici incanti, difetterebbe pure la seconda condizione posta dalla dottrina, che presuppone che il vantaggio non sarebbe stato concesso nei medesimi termini ad una terza persona indipendente dalla società. La contribuente rileva inoltre come nel preambolo alle motivazioni delle decisioni su reclamo l’autorità fiscale abbia fatto riferimento all’audizione del 5 ottobre 2010, senza però riprendere espressamente l’evidenziazione effettuata in tale sede relativa alla compravendita immobiliare del 17 maggio 2005 da parte di __________ AG in favore di __________ AG di un immobile a __________ per l’importo di fr. 3'308'000.–. A mente della contribuente, pure tale fattispecie non potrebbe configurare una prestazione valutabile in denaro, dato che non vi sarebbe stata spoliazione della __________ AG senza corrispondente controprestazione da parte della __________ AG, e ritenuto che neppure risulterebbe adempiuto l’ulteriore requisito in base al quale la prestazione non sarebbe stata concessa nei medesimi termini ad un terzo indipendente. A titolo prettamente prudenziale e cautelativo la ricorrente contesta pure gli importi considerati dall’autorità fiscale quali prestazioni valutabili in denaro, in particolare sostenendo che al valore nominale non corrisponderebbe necessariamente un equivalente valore venale, indicando che una perizia sul valore delle azioni al giorno di acquisto potrebbe risultare necessaria in caso di accoglimento della tesi giuridica di fondo sostenuta dall’autorità fiscale. Infine, la ricorrente ribadisce la richiesta di riparto fra i coniugi per tutti e tre i periodi di tassazione in discorso.
L. Nell’udienza del 24 giugno 2011 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. L’Ufficio di tassazione ha rimarcato come le tre società coinvolte (__________AG, __________ AG e __________ AG) fossero legate a membri della medesima famiglia __________; il fatto che le cessioni in discussione siano avvenute nell’ambito di pubblici incanti sarebbe per contro irrilevante. Il rappresentante della contribuente ha da parte sua ribadito le sue – antitetiche – posizioni, osservando innanzitutto che l’azionariato della __________ AG non è noto, e che il padre (scomparso il 26 febbraio 2008) ne era unicamente l’amministratore. Rimarcando la rilevanza degli acquisti ad aste pubbliche, il rappresentante della contribuente sottolineava che queste non possono essere manovrate (pilotate), tanto più che le procedure esecutive erano state promosse da creditori terzi (in casu il fisco del Cantone di __________). L’ufficio di tassazione ha replicato che nella fattispecie solo gli azionisti e l’amministratore potevano sapere che il credito ceduto fosse coperto (esigibile), riservandosi inoltre di presentare ulteriori osservazioni scritte entro il 31 luglio 2011.
Le osservazioni in questione sono seguite il 28 luglio 2011. La ricorrente ha replicato il 30 agosto 2011.
Nel corso della procedura, la Camera di diritto tributario ha richiamato dall’Ufficio esecuzione di __________ e dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ gli atti relativi ai procedimenti esecutivi in discussione ed al fallimento della __________ AG. Il rappresentante della ricorrente ha visionato gli atti il 14 giugno 2012 ed ha presentato osservazioni il 18 giugno 2012.
Diritto
1. In contestazione sono alcune prestazioni di cui la ricorrente avrebbe goduto, secondo l’autorità di tassazione, quale azionista o persona vicina alle società __________ __________ AG e __________ AG in liquidazione, entrambe con sede a __________ (GR). Avrebbe acquistato a prezzo di favore, in un caso, un credito della __________ AG nei confronti della __________ AG e, negli altri casi, delle partecipazioni della __________ AG (con sede a sua volta a __________), appartenenti alla ____________________.
2. 2.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza
mobiliare, segnatamente:
c.
i dividendi, le quote
di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
2.2.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
2.3.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
3. 3.1.
La prima operazione che ha indotto l’Ufficio di tassazione a ravvisare una distribuzione dissimulata di utile è costituita dall’acquisto, da parte della contribuente, di un importante credito, vantato dalla __________ AG in liquidazione nei confronti della __________ AG. Il credito è stato acquistato da RI 1 in occasione di un’asta organizzata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti, nell’ambito di un procedimento esecutivo nei confronti della __________ AG in liquidazione, la cui procedura di fallimento, avviata nel 2003, era stata sospesa per mancanza d’attivi nel 2004. Il 25 aprile 2005 si è dunque tenuta l’asta, durante la quale il credito nei confronti della __________ AG, del valore nominale di fr. 885'598.75, è stato aggiudicato per fr. 50.– alla ricorrente. Quest’ultima era azionista della società debitrice, della quale il marito __________ era amministratore. Il marito stesso era poi anche amministratore della __________ AG.
Pochi giorni dopo, il 17 maggio 2005, la __________ AG ha venduto un immobile situato a __________ alla __________ AG, per il prezzo di fr. 3'308'000.–. In tale contesto, la società acquirente, a sua volta amministrata da __________, ha ripreso il debito della __________ AG nei confronti della contribuente, che ammontava a quel momento a fr. 936'817.75. Grazie all’assunzione di patrimonio, la __________ AG ha proceduto ad un aumento di capitale, nella misura di fr. 700'000.–. Le 70 azioni al portatore del valore di 10'000 franchi ciascuna sono state sottoscritte dalla __________ AG.
3.2.
La decisione dell’Ufficio di tassazione ha opportunamente messo in luce l’importanza dell’arricchimento di cui ha beneficiato la ricorrente, grazie all’acquisto dalla __________ AG, per soli 50 franchi, di un credito di ben 885'598.20. Che vi sia una sproporzione non solo manifesta ma anche clamorosa fra prestazione e controprestazione non può essere messo in discussione, ed infatti la stessa insorgente lo riconosce. D’altronde, la contribuente, nelle sue dichiarazioni fiscali, ha sempre indicato il valore nominale del credito, ritenuto integralmente esigibile. Inoltre, lo stesso debito è stato ripreso dalla __________ AG, in occasione dell’acquisto dell’immobile che apparteneva alla __________ AG.
Il primo requisito di una distribuzione dissimulata di utile è dunque senz’altro adempiuto.
3.3.
L’insorgente contesta tuttavia di essere stata azionista o “persona vicina” alla __________ AG.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si considerano persone vicine i membri dell’amministrazione o altri organi, come pure ogni persona fisica o giuridica, quando sussistono legami economici o personali che, in base all’insieme delle circostanze, si devono considerare la vera ragione della prestazione imponibile. Una persona si considera vicina anche quando l’azionista le permette di usare la società come se le appartenesse (cfr. p. es. la sentenza n. 2C_88/2011 e 2C_89/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).
Non si vede dunque come si possa negare che la ricorrente, moglie dell’avv. __________, membro del consiglio d’amministrazione, con potere di firma individuale, della __________ AG in liquidazione, si debba considerare una “persona vicina”. Contrariamente a quanto sostiene la contribuente nel ricorso e nella replica alle osservazioni dell’autorità di tassazione, non è determinante che non siano conosciuti gli azionisti della __________ AG: lo svolgimento delle vicende che hanno portato l’insorgente a diventare titolare del credito nei confronti della __________ AG si spiega solo con il fatto che entrambe le società erano sotto il controllo della ricorrente e di suo marito. Nel caso della __________ AG, del resto, l’appartenenza alla contribuente è incontestata.
Come sottolineato dall’autorità fiscale, infatti, proprio in qualità di azionista della società debitrice, la ricorrente era nelle condizioni ideali per conoscere l’esigibilità del credito che si accingeva ad acquistare all’incanto.
3.4.
Un’altra condizione, della quale la contribuente contesta l’adempimento, fra quelle cui è subordinata la qualifica di distribuzione dissimulata di utile, è quella secondo cui la prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni.
L’insorgente sottolinea a tale proposito che l’acquisto del credito è avvenuto ai pubblici incanti e che pertanto chiunque avrebbe potuto entrarne in possesso, senza che la società escussa potesse influenzarne l’aggiudicazione.
Ancora una volta l’argomentazione ricorsuale appare eccessivamente formalistica: ciò che è determinante, per valutare se la prestazione appaia “insolita” secondo la giurisprudenza relativa alla distribuzione dissimulata di utile, non è la qualifica o la forma del contratto bensì il suo risultato economico. Nel caso in discussione, anche se la contribuente non poteva effettivamente controllare lo svolgimento della procedura di aggiudicazione del credito messo all’incanto, era in una condizione in cui nessun terzo avrebbe potuto trovarsi. Infatti, non solo il marito era amministratore della società escussa ma, soprattutto, lei stessa era azionista unica della società debitrice. Nella sua condizione, era la sola che potesse con certezza conoscere l’esigibilità del credito che era intenzionata ad acquistare. D’altronde, se qualcun altro avesse partecipato all’asta, avrebbe potuto semplicemente lasciar salire il prezzo senza subire alcun pregiudizio: anche acquistando per 500'000 o 600'000 franchi ci avrebbe guadagnato. È comunque più che dubbio che, anche conoscendo le condizioni della debitrice, una terza persona avrebbe rischiato un’offerta tanto elevata.
3.5.
È ancora il caso di sottolineare alcune particolarità dello svolgimento della procedura esecutiva che è sfociata nell’aggiudicazione del credito alla ricorrente.
Come già ricordato, la __________ AG in liquidazione era stata dichiarata fallita con decreto del giudice dei fallimenti del 29 agosto 2003; il procedimento era poi stato sospeso per mancanza d’attivi il 18 febbraio 2004. Dall’inventario allestito dall’Ufficio dei fallimenti del __________ si evince in particolare che, accanto agli attivi immobiliari, la società fallita aveva numerosi attivi mobiliari, soprattutto partecipazioni sociali e crediti; fra le prime, 180 azioni di nominali fr. 10'000.– della __________ AG di __________, 25 azioni di nominali fr. 1'000.– della __________ AG, di __________, e 90 azioni di nominali fr. 1'000.– della ____________________ di __________; fra i secondi, oltre al credito di fr. 885'598.75 nei confronti della __________ AG, ne figuravano altri cinque, per un valore nominale totale di fr. 5'960’153.40, nei confronti di altrettante società, tutte con sede a __________ (__________AG, __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ SA). Ad ognuno di questi attivi mobiliari, il cui valore nominale eccedeva ampiamente gli otto milioni di franchi, l’Ufficio dei fallimenti aveva attribuito un valore di stima di un franco. Di fronte all’inventario in questione, tenuto conto soprattutto dei legami esistenti fra le varie società coinvolte e fra queste ultime e la stessa società fallita, si deve ritenere che la ricorrente ed il marito non potessero non essere consapevoli che la valutazione delle partecipazioni e dei crediti, intrapresa dall’Ufficio dei fallimenti fosse inadeguata.
In ogni caso, per tornare all’aggiudicazione del credito di cui si discute in questa sede, nel dicembre 2004 la __________ SA di __________ ha promosso una procedura esecutiva nei confronti della __________ AG in liquidazione per l’incasso di un credito di fr. 5'380.–. È interessante osservare che la società creditrice, che ha avviato il procedimento che si sarebbe poi concluso con l’aggiudicazione del credito, era presieduta dallo stesso avv. __________ ed aveva sede in __________ a __________, cioè esattamente allo stesso indirizzo del suo studio legale.
In simili circostanze, non si vede come si possa negare che l’avv. __________ abbia, più o meno direttamente, provocato la procedura esecutiva necessaria ad entrare in possesso del credito litigioso; inoltre, poteva già ritenere che non vi fosse grande interesse altrui ad entrare in possesso del credito, dopo che nella procedura di fallimento quest’ultimo era stato valutato un franco.
3.6.
Nella sua presa di posizione del 18 giugno 2012, dopo aver preso visione degli atti delle procedure esecutive e fallimentari, l’insorgente ha lamentato una violazione del principio della buona fede, da parte dell’Ufficio di tassazione. Argomenta infatti che dagli atti in questione risulta che già nel 2004 ella ha acquistato ai pubblici incanti, azioni della __________ AG appartenenti alla __________ AG in liquidazione. Per il fatto che l’autorità fiscale ha omesso di imporre tale acquisto come prestazione valutabile in denaro, sarebbe ravvisabile un diverso “trattamento fiscale, della medesima fattispecie, fra un periodo di tassazione ed un altro”.
È opportuno rammentare alla contribuente, in primo luogo, che il principio della buona fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
Va anche detto che difficilmente l’Ufficio di tassazione poteva conoscere le modalità e, soprattutto, le condizioni in cui era avvenuto l’acquisto delle azioni in questione. È solo dopo aver appreso, dalla dichiarazione fiscale per il periodo 2005, che la contribuente era diventata creditrice della __________ AG, che l’autorità ha chiesto informazioni in merito alla provenienza dei fondi necessari ed è venuta così a conoscenza degli acquisti ai pubblici incanti.
3.7.
La decisione impugnata, che ha ravvisato nell’aggiudicazione del credito litigioso una distribuzione dissimulata di utile da parte della __________ AG a favore della ricorrente, non può pertanto che essere confermata.
4. 4.1.
L’Ufficio di tassazione ha ritenuto che la contribuente abbia goduto di ulteriori prestazioni valutabili in denaro, stavolta da parte della __________ AG, mediante l’acquisto di 70 azioni della __________ AG.
A quattro riprese, il 24 aprile, il 28 agosto, il 13 novembre 2006 ed il 5 marzo 2007, la ricorrente ha partecipato ad incanti pubblici presso l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, aggiudicandosi, per complessivi fr. 800.–, azioni del valore nominale di fr. 250'000.– della __________ AG.
Come si è già ricordato (v. supra, consid. 3.3.), non è contestato che la __________ AG fosse detenuta dalla ricorrente, mentre il marito era unico membro del consiglio di amministrazione, con potere di firma individuale. Quanto alla __________ AG, è a sua volta già stata evocata (v. supra, consid. 3.1.), in quanto ha acquistato, proprio dalla __________ AG, diversi attivi, fra i quali un immobile, ed ha ripreso il debito nei confronti della ricorrente. I coniugi __________ dichiaravano di detenere già 200 azioni del valore di 1'000 franchi ciascuna della __________ AG alla fine del 2005; dopo le acquisizioni in questione, alla fine del 2006 dichiaravano ulteriori 25 azioni del valore di 10'000 franchi ciascuna, per un valore complessivo di fr. 250'000.–. Alla fine del 2007, le azioni da 10'000 franchi dichiarate erano 26, per un valore di 260'000 franchi.
4.2.
Anche a proposito dell’acquisto delle azioni __________ AG, la decisione dell’autorità fiscale appare ineccepibile. È innegabile che la ricorrente sia stata arricchita dalla società, dalla quale ha acquistato le azioni ad un prezzo irrisorio. In questo caso, è pure indiscutibile che la contribuente fosse azionista della società da cui proviene la prestazione.
La stessa insorgente si limita, in tale contesto, a riproporre la censura relativa alle modalità di acquisizione degli attivi della società che ha fatto la prestazione, sottolineando nuovamente che qualsiasi terzo avrebbe potuto partecipare all’asta pubblica, senza che la società escussa potesse influenzare la procedura. Anche in relazione all’aggiudicazione delle azioni __________ AG è il caso di sottolineare che una distribuzione dissimulata di utile non presuppone che l’arricchimento dell’azionista o della persona vicina avvenga necessariamente nel rispetto di determinate forme. Ma soprattutto, nonostante vi fosse la possibilità – più teorica che pratica – che terze persone partecipassero all’asta pubblica, la ricorrente era manifestamente in una posizione tale da potersi solo avvantaggiare dalla vendita all’incanto degli attivi della __________ AG; come nel caso del credito acquistato dalla __________ AG, anche per le azioni in questione l’eventuale partecipazione all’asta di un’altra persona avrebbe tutt’al più ridotto il suo guadagno, facendo crescere il valore di aggiudicazione.
4.3.
In via subordinata, la ricorrente contesta il valore venale attribuito alle azioni, ai fini del calcolo della prestazione valutabile in denaro.
In primo luogo, deve essere ricordato alla contribuente che lei stessa, nelle dichiarazioni fiscali 2006 e 2007 e nell’elenco dei titoli ad esse allegato, ha attribuito alle azioni acquistate il valore di cui si è servita l’autorità fiscale per rivalutare la prestazione ricevuta dalla società. Quale “valore imponibile della sostanza” delle azioni __________ AG, ha cioè dichiarato il valore nominale delle stesse e non uno inferiore (per l’art. 45 cpv. 2 LT, le azioni non regolarmente oggetto di transazione sono valutate “tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco”). Rimettere in discussione quanto dichiarato configurerebbe un venire contra factum proprium e sarebbe in contrasto con il principio della buona fede.
In ogni caso, come ha sottolineato l’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, l’adozione del valore nominale quale valore venale delle azioni acquistate deve essere considerata addirittura una scelta prudenziale, in considerazione del fatto che la società non evidenziava né una perdita di capitale né un’eccedenza di debiti e che il suo capitale non risultava intaccato da perdite di bilancio.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 8’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 8’100.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: