|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
|
|
oggetto |
ricorso del 12 febbraio 2010 contro la decisione del 3 febbraio 2010 in materia di IC e IFD 2008. |
Fatti
A. Nel corso della procedura di tassazione per il periodo fiscale 2008, il 19 novembre 2009 RI 1 sottoscriveva un verbale d’audizione avente il seguente tenore:
Interrogato in merito all’esistenza di sostanza immobiliare in __________ (terreno più abitazione), afferma che effettivamente è proprietario di un’abitazione. Formalmente il contribuente risulta proprietario solo del terreno, in quanto l’abitazione verrà censita solo in caso di eventuale vendita. Al momento attuale la sostanza non è ancora stata venduta.
Il valore è quantificabile in fr. 200'000 ed il relativo reddito in fr. 8'000 netti. Questi elementi verranno presi in considerazione solo ai fini dell’aliquota.
B. Notificando la tassazione IC/IFD 2008 ai coniugi RI 1, con decisione del 9 dicembre 2009, l’ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 8'200.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 15'000.–; il reddito imponibile per l’IFD in fr. 13'600.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 20'500.–. La sostanza imponibile, da parte sua, era stabilita in fr. 21'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 169'000.–.
L’imposta ammontava in tutti i casi a zero franchi.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 dicembre 2009, contestando il valore attribuito alla proprietà immobiliare ed il realtivo reddito, come pure il valore dell’automobile. Quanto al verbale di audizione, la sottoscrizione sarebbe stata condizionata “dallo stato d’animo… e di salute” del contribuente.
Convocato nuovamente dall’autorità fiscale, il 21 gennaio 2010 il reclamante sottoscriveva un verbale del seguente tenore:
Dopo discussione il contribuente conferma che l’immobile in __________ è di sua proprietà. L’inizio dei lavori risale alla fine del 2001 mentre i lavori sono terminati verso la fine del 2004.
Il contribuente conferma che i costi di costruzione ammontano a circa fr. 74'000.– ma non può presentare nessuna documentazione a comprova.
L’unico documento in possesso dell’autorità fiscale è un annuncio di vendita sul sito __________ nel quale veniva indicato un prezzo di vendita di BRL 380'000; il contribuente afferma che tale valore è stato esposto al rialzo da parte della società immobiliare, per avere margine di contrattazione.
L’immobile non è ancora stato venduto e momentaneamente sono sospese le trattative di vendita. In considerazione di quanto emerso dalla discussione, della mancanza di documentazione e del fatto che nell’anno 2008 l’immobile era in vendita viene evaso il reclamo rettificando il valore dello stesso in fr. 160'000.– e il relativo reddito presunto in fr. 6'000.– netti. Tali valori verranno presi in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota.
Per quanto riguarda il verbale di audizione del 19.11.2009 il contribuente afferma di aver accettato le condizioni esposte nello stesso in quanto era in uno stato d’animo particolare dovuto a spiacevoli eventi in famiglia. Ripresosi dalla situazione ha pertanto contestato la tassazione nei termini di legge.
D. Con decisione su reclamo del 3 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha parzialmente accolto il reclamo dei contribuenti, commisurando il reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 7’900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 13'000.–; il reddito imponibile per l’IFD in fr. 13'400.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 18'500.–. La sostanza imponibile, da parte sua, era stabilita in fr. 20'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 129'000.–.
L’imposta sul reddito, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta, come pure l’imposta cantonale della sostanza dei contribuenti ammontavano a zero franchi.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il valore attribuito alla sostanza mobiliare imposta in Svizzera (automobile) ed alla sostanza immobiliare all’estero ed al relativo reddito. In una lettera allegata al ricorso, il ricorrente spiega che, per effetto della decisione contestata, è stato privato della prestazione complementare AVS/AI. A suo avviso, il valore dell’immobile corrisponde ai costi d’investimento sostenuti, pari a fr. 74'000.– ed il valore locativo non potrebbe eccedere fr. 3'300.–. Contesta nuovamente anche il valore attribuito all’automobile.
All’udienza del 9 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
Ø l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ø il ricorrente
deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si
richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura
maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro
(Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n.
1980, p. 489).
1.2.
Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul reddito e quella cantonale sulla sostanza dovute per il 2008 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale riduzione della sostanza e del reddito determinanti per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
1.3.
Secondo la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).
1.4.
Come rilevato, l’insorgente attira espressamente l’attenzione sugli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione ha avuto su quella dell’Istituto delle assicurazioni sociali, che il 28 gennaio 2010 gli ha negato il diritto alla prestazione complementare alla rendita AVS/AI, avendo computato fra le sue entrate il consumo della sostanza ed il relativo reddito.
Sebbene il ricorso non possa dunque avere alcun effetto sulle imposte dovute dal ricorrente, si potrebbe tuttavia ipotizzare una sua ricevibilità, nella misura in cui le contestazioni del contribuente avessero ripercussioni dirette sulla decisione dell’Istituto delle assicurazioni sociali.
La questione può in ogni caso essere lasciata aperta in questa sede, poiché, come si vedrà, nel presente caso non è dimostrata la diretta incidenza delle decisioni fiscali su quella dell’autorità competente per il calcolo della prestazione complementare.
2. 2.1.
Nell’ambito della procedura di tassazione del ricorrente, è emerso che quest’ultimo è proprietario di un immobile a __________, nello Stato __________ di __________. Secondo quanto egli stesso ha affermato nell’audizione tenutasi dinanzi all’autorità fiscale ticinese, la casa è stata costruita fra il 2001 e il 2004. Messa in vendita da un’agenzia immobiliare per __________ 380'000.– (pari a circa fr. 230'000.–), la proprietà in questione appartiene tuttora al contribuente ed il suo valore ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza è stato definito dall’autorità di tassazione in fr. 180'000.–, importo poi ridotto, in seguito a reclamo, a fr. 160'000.–. Il valore locativo, fissato dapprima a fr. 8'000.– all’anno, è poi stato commisurato in fr. 6'000.– nella decisione su reclamo.
2.2.
Per quanto concerne il valore dell’immobile, per l’imposta cantonale sulla sostanza esso è stato stabilito dunque, con la decisione impugnata, in fr. 160'000.–.
Il contribuente contesta tale stima, che è stata ripresa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, nel calcolo ai fini della decisione sulla prestazione complementare AVS.
A tale riguardo, va sottolineato che, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 dell’Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Tuttavia, l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI apporta un'eccezione al principio enunciato al capoverso 1 e prevede che, se la sostanza immobiliare non serve d'abitazione all'assicurato, essa deve essere computata al “valore corrente”.
Quest’ultima disposizione introduce una deroga al principio secondo cui il patrimonio deve essere stimato secondo i principi del diritto tributario cantonale e si spiega con il fatto che il valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo, che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di vendita. Se dunque l’immobile non funge da abitazione propria, deve essere valutato alla stessa stregua del rimanente patrimonio, per il quale il valore fiscale non si discosta da quello effettivo, come ne caso dei conti bancari, delle obbligazioni, ecc. (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ediz., Zurigo 2009, p. 168).
2.3.
Per quanto attiene al reddito dell’immobile, esso è stato determinato in fr. 6'000.– ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito federale e cantonale.
Anche a tale proposito, le disposizioni concernenti il calcolo delle prestazioni complementari distinguono fra il caso in cui l’abitazio-ne sia occupata dal proprietario e quello in cui non lo sia. Nel primo caso, il valore locativo come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d’impo-sta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI) oppure, se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d’imposta federale diretta (art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Se la casa non funge da abitazione per colui che richiede la prestazione e non è ceduta in locazione, per il combinato disposto degli articoli 3c cpv. 1 lett b e lett. g della Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), si deve computare un reddito ipotetico da locazione quale provento cui il richiedente ha rinunciato (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni dell’8 novembre 2005, n. P 33/05 consid. 3 e 4 e giurisprudenza citata). A tal fine, l’autorità competente deve determinare il canone di locazione conforme alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una rendita per l’intera durata dell’edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo medio per l’intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5% del valore venale (Carigiet/Koch, op. cit., p. 172).
2.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si può escludere che il ricorrente sia legittimato a contestare il valore attribuito alla sua proprietà immobiliare sita all’estero, come pure il suo reddito.
Una legittimazione in tal senso potrebbe essere riconosciuta, infatti, tutt’al più nel caso in cui la decisione dell’autorità fiscale avesse ripercussioni dirette su quella di un’altra autorità, quale un’assicurazione sociale.
Si è visto che, tuttavia, l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), in presenza di un immobile che non serve da abitazione del richiedente, è tenuto a considerarne il “valore corrente”, che non si identifica con quello determinante per l’imposta cantonale sulla sostanza. Anche per il calcolo del reddito, deve fondarsi su un valore che non corrisponde con il valore locativo accertato ai fini fiscali.
Che la casa in __________ non sia l’abitazione del contribuente è evidente, dal momento che egli ha il domicilio ad __________, dove risiede in un appartamento in locazione.
L’insorgente non ha, pertanto, alcun interesse a contestare il valore attribuito alla sua casa ai fini dell’imposta cantonale, come pure il relativo valore locativo, in considerazione del fatto che le stime in questione non servono come tali all’autorità competente per il riconoscimento della prestazione complementare.
La circostanza che, nel caso concreto, l’IAS abbia ripreso i valori risultanti dalla decisione dell’Ufficio di tassazione non porta ad una diversa conclusione, ma induce semmai a chiedersi se l’au-torità competente fosse a conoscenza del prezzo di vendita della casa stabilito dall’agenzia immobiliare incaricata dal contribuente.
3. Infine, il ricorrente contesta anche il valore attribuito all’automobile, nella decisione su reclamo impugnata.
Anche a tale proposito, tuttavia, il contribuente non dimostra che la stima dell’automezzo abbia ripercussioni sulla decisione dell’IAS. Infatti, quest’ultima autorità ha completamente ignorato il valore dell’automobile, nel calcolo delle sue entrate.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
|
|
-; -; -; -.
|
||
|
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: