Incarto n.
80.2010.27

Lugano

28 settembre 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: __________, __________

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 19 febbraio 2010 contro la decisione del 20 gennaio 2010 in materia di IC e IFD 2005.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1946, coniugato con __________, è azionista ed amministratore di due società: la __________, rappresentante dei veicoli industriali __________ per tutto il Ticino e Grigioni italiano, e la __________, già proprietaria dell’immobile di __________ (mapp. __________) su cui sorge l’officina meccanica per autocarri gestita dalla __________.

                                         Con atto pubblico del 12 maggio 2005, il contribuente cedeva, per il tramite della __________, l’immobile di __________ ai suoi due figli __________ e __________, in ragione di un mezzo ciascuno. Il prezzo di vendita veniva fissato in fr. 1'095'000.– e saldato mediante l’assunzione delle ipoteche gravanti lo stesso immobile.

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 28 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr. 569'800.– per l’IC ed in  fr. 581'000.– per l’IFD.

                                         L’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 419'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di vantaggi privati in ambito __________ (per fr. 24'000.–) e di prestazioni valutabili in denaro a favore dell’azionista in relazione alla vendita dell’immobile di proprietà della __________ ai suoi due figli (per         fr. 395'000.–).

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 giugno 2009, contestando l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro a suo favore.

                                         Parallelamente, il 14 ottobre 2009, la __________ presentava al competente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) un’istanza di revisione dell’imposta sugli utili immobiliari e dell’imposta ordinaria IC/IFD 2005. A sua giustificazione, la società produceva un “atto di rettifica e complemento”, rogato il 12 ottobre 2009, nel quale veniva in particolare accertato che il prezzo di vendita dell’immobile di __________ corrispondeva in realtà a fr. 1'494'985.– e che lo stesso era stato soluto mediante l’assunzione delle ipoteche gravanti l’immobile               (fr. 1'095'000.–) e del passivo del conto corrente azionisti, che al 31 dicembre 2004 ammontava ancora a fr. 399'985.–.

 

 

                                  D.   L’UTPG respingeva l’istanza di revisione inoltrata dalla __________, con decisione del 10 novembre 2009. Dal canto suo, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione del 20 gennaio 2010, respingeva il reclamo presentato dal qui contribuente. Nella motivazione allegata spiegava che il secondo rogito del 12 ottobre 2009, con il quale veniva modificato il prezzo di vendita dell’immobile di __________, non poteva essere di nessun supporto, in quanto l’operazione era avvenuta in un periodo fiscale diverso da quello in discussione.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 395'000.–. Il ricorrente sostiene di non aver tratto alcun vantaggio dalla cessione immobiliare, sottolineando come “la rivalutazione di fr. 395'000.– sul prezzo della compravendita immobiliare verrebbe economicamente, giuridicamente e contabilmente azzerata dal rimborso del credito correntista”.

 

 

                                  F.   All’udienza del 22 giugno 2011, le parti si sono riconfermate nelle reciproche posizioni. Il ricorrente ha posto l’accento sul verbale dell’Assemblea generale straordinaria della __________, datato 9 aprile 2005, nel quale si afferma che i suoi figli si sarebbero assunti, oltre alle ipoteche gravanti l’immobile, anche il debito correntista nei suoi confronti. L’autorità di tassazione ha invece ribadito che la rettifica del rogito non poteva risolvere un problema sorto quattro anni prima, aggiungendo poi che i due figli del contribuente non avrebbero mai indicato fra i loro debiti quello nei confronti del padre.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Come esposto in narrativa, oggetto di litigio è la pretesa distribuzione dissimulata di un utile di fr. 395'000.–, relativo alla vendita dell’immobile di proprietà della __________ ai due figli del contribuente __________ e __________.

                                         L’UTPG ha commisurato in fr. 1'490'000.– il valore di alienazione dell’immobile di __________, confrontando fra loro la perizia di parte dell’arch. __________ (fr. 1'380'000.–) e la perizia immobiliare dell’Ufficio cantonale di stima (fr. 1'600'000.–). Partendo da questo valore e sottraendovi il prezzo risultante dalla contrattazione (fr. 1'095'000.–), l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha così determinato in 395'000 franchi la prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista RI 1.

                                         Da parte sua, il ricorrente non contesta la stima operata dallUTPG. Ammette anzi che il prezzo di vendita dell’immobile di __________ ammontava in realtà a fr. 1'494'985.– e solo per una svista del notaio rogante è stato iscritto a rogito il prezzo di fr. 1'095'000.–. Ritiene tuttavia di non avere tratto alcun vantaggio economico dalla cessione immobiliare in discussione, sottolineando in particolar modo di aver rinunciato al credito correntista di fr. 399'985.– assunto dai figli __________ e __________ in contropartita alla cessione dell’immobile.

 

                                         1.2.

                                         Nel campo dell’imposizione degli utili immobiliari, il valore di alienazione è quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT). Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono pure considerati nella determinazione del valore di alienazione (art. 131 cpv. 2 LT).

                                         Nell’ambito dell’imposta ordinaria per il calcolo dell’utile netto imponibile delle società anonime, conformemente agli art. 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, costituiscono invece utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (lett. b), in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

 

                                         1.3.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; v. inoltre CDT n. 80.2000.31 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):

·        una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

·        il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·        il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

 

                                         1.4.

                                         Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall’appartenenza al medesimo gruppo societario (CDT n. 80.2002.178 del 24 settembre 2002). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all’azionista quelle che, secondo l’insieme delle circostanze oggettive, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita. Non occorre quindi un esame preliminare dell’intenzionalità e della consapevolezza degli organi della società che hanno compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli, loc. cit.; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, 2a ediz., Mendrisio 2010, p. 418 s; v. inoltre ASA 45 p. 595).

                                         1.5.

                                         Non è infrequente che, nell’ambito di società con azionariato numericamente contenuto, l’azionista cerchi di beneficiare dellutile della società senza dover sottostare all’imposizione di un determinato reddito una prima volta presso la società al momento della sua realizzazione e una seconda volta presso l’azionista medesimo al momento della sua distribuzione.

                                         Molto variata è la casistica dei provvedimenti che possono venir messi in atto allo scopo di trasferire degli utili di competenza della società direttamente nelle mani del titolare dei diritti di partecipazione (azionista per la società anonima) o di una persona a lui vicina. Una simile prestazione valutabile in denaro è ad esempio data quando viene versato un salario sproporzionato ad un azionista-direttore (Danon, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 142 ad art. 57-58 LIFD, p. 755), oppure vengono pagate agli azionisti provvigioni che eccedono la misura normale o conforme alle circostanze (Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Porza 1985, p. 271).

                                         Costituisce inoltre distribuzione dissimulata di utile il rimborso della pigione della casa abitata dall’azionista nella misura in cui eccede la quota che si riferisce allo spazio adibito ad ufficio e magazzino della ditta (CDT n. 80.97.217 del 2 luglio 1998) oppure ancora la messa a disposizione gratuitamente o a prezzo di favore di un appartamento al dipendente o all’azionista della società (CDT n. 255 del 6 settembre 1985; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987).

                                         Tra le distribuzioni dissimulate di utili vanno poi annoverate le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro, definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme), sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dallazionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (decisione TF n. 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6, in: RtiD 2008 I n. 15t; decisione TF n. 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660). Come già anticipato sopra, costituisce in particolare prestazione valutabile in denaro la vendita di un immobile da parte della società all’azionista a un prezzo di favore o viceversa dall’azionista alla società a un prezzo visibilmente sopravvalutato (cfr. art. 131 cpv. 2 LT).

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in esame, è anzitutto innegabile la prossimità di parentela ed economica tra il qui ricorrente, azionista ed amministratore unico della __________, e gli acquirenti __________ e __________. Come esposto in narrativa, oltre ad essere i suoi due figli, questi ultimi occupano infatti una funzione dirigenziale all’interno dell’altra società di famiglia, la __________, che opera proprio sull’immobile di __________, dove gestisce un’officina meccanica per autocarri. Ciò consente quindi di concludere, senza altri indizi, che essi rappresentano persone vicine alla società venditrice, in quanto tali atte a prestarsi ad una distribuzione dissimulata di utili.

 

                                         2.2.

                                         Pacifica è poi l’esistenza di una discrepanza fra il prezzo di vendita pattuito dalle parti nel primitivo rogito del 12 maggio 2005 e il valore commerciale del fondo. Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il valore venale dell’immobile di __________ ammontava in realtà a fr. 1'494'985.–, anche se attribuisce ad una svista del notaio rogante la circostanza che sia stato iscritto a rogito il prezzo di vendita di fr. 1'095'000.–. Dalla constatazione di tale errore del notaio sarebbe poi scaturita la decisione di sottoscrivere, il 12 ottobre 2009, un nuovo atto notarile di rettifica e complemento del primitivo rogito. Secondo il ricorrente, oltre alle ipoteche gravanti l’immobile, gli acquirenti si sarebbero infatti assunti anche il debito correntista nei confronti del qui contribuente, di complessivi fr. 399'985.–.

                                         Dall’insieme delle circostanze della fattispecie in esame, deve però essere condivisa la decisione dell’autorità fiscale.

                                         Certo, se ci si confronta con la situazione debitoria della __________ ci si potrebbe chiedere per quale ragione i due figli __________ e __________ avrebbero dovuto assumersi, in contropartita alla cessione dell’immobile di __________, soltanto il debito ipotecario, ad esclusione di quello correntista verso l’azionista. Altri dubbi emergono inoltre leggendo il verbale dell’Assemblea generale straordinaria del 9 aprile 2005, nel quale si afferma espressamente che gli acquirenti si sarebbero fatti carico di “tutti gli oneri, in specie il debito correntisti di fr. 399'985.– e le ipoteche gravanti l’immobile pari a fr. 1'095'000.–”.

                                         Ciò non toglie tuttavia che l’accordo intervenuto fra le parti al momento della cessione dell’immobile, come pure i successivi bilanci della società (cfr. in particolare il bilancio allegato alla dichiarazione fiscale 2005, dal quale emerge un conto correntisti di fr. 415'040.–) e le dichiarazioni fiscali degli acquirenti dell’immobile siano univoci nel dimostrare che al momento della stipulazione del contratto non vi è stata l’assunzione del debito del correntista da parte dei figli dell’insorgente. Alla medesima conclusione conduce la dichiarazione compilata il 26 luglio 2005 dalla __________ e sottoscritta dallo stesso ricorrente ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, nella quale viene indicato l’importo di soli fr. 1'095'000.– quale valore di alienazione dell’immobile di __________.

 

                                         2.3.

                                         In particolare, non può essere ignorato il contenuto del contratto di compravendita immobiliare sottoscritto il 12 maggio 2005. Come visto, la legge tributaria pone, come primo criterio di determinazione del valore di alienazione, il riferimento al valore risultante dall’atto notarile. All’atto pubblico la legge attribuisce un’efficacia probatoria superiore. L’art. 9 CC dispone infatti che i registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.

                                         Nella fattispecie, il primitivo atto rogato dal notaio avv. __________ non lascia spazio a dubbio alcuno: il prezzo di vendita è stato fissato dalle parti in fr. 1'095'000.– pagabili mediante l’assunzione delle ipoteche gravanti l’immobile. In questo contesto, come correttamente evidenziato dall’autorità di tassazione, non può passare inosservato che i due figli __________ e __________, nelle loro rispettive partite fiscali, non hanno mai dichiarato il debito asseritamente assunto nei confronti del padre RI 1, senza dimenticare inoltre che la __________ ha sempre tenuto la propria contabilità in base alle risultanze del contratto di compravendita del 12 maggio 2005, registrando una perdita netta d’esercizio di fr. 538'424.–. Soltanto nel periodo fiscale successivo, in seguito alla rinuncia dell’azionista al proprio credito correntista, tale perdita si è azzerata.

                                         Alla luce di questa convergenza di elementi che avvalorano la tesi dell’Ufficio di tassazione, non si può fondare una diversa conclusione sulla semplice pretesa di una dimenticanza attribuibile al notaio, che avrebbe omesso di indicare una parte del prezzo. Né si può pensare che nessuna delle parti contraenti abbia verificato il contenuto dell’atto che si accingeva a sottoscrivere.

 

                                         2.4.

                                         In questa prospettiva, la successiva stipulazione dell’atto di rettifica e complemento mediante atto pubblico del notaio avv. __________ del 12 ottobre 2009 si presta ad una diversa lettura. Infatti, questa iniziativa, intrapresa ad oltre quattro anni di distanza dalla stesura del contratto di compravendita e soprattutto dopo aver preso conoscenza della tassazione personale dell’azionista, fa pensare al tentativo di evitare le gravose conseguenze fiscali dell’operazione, così come è stata inizialmente impostata.

                                         A tale proposito, a nulla valgono le argomentazioni del ricorrente, secondo cui la rivalutazione del prezzo di vendita dell’immobile di __________ verrebbe in ogni caso azzerata dalla sua rinuncia al credito correntista. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la vendita dell’immobile ai due figli __________ e __________ si è infatti tradotta in una distribuzione dissimulata di utili: la società venditrice si è impoverita nella misura in cui ha di fatto rinunciato ad un compenso più alto e gli acquirenti si sono arricchiti nella stessa misura. Ciò che è determinante è infatti che, al momento della vendita immobiliare, la società fosse debitrice nei confronti dell’azionista e che tale sia rimasta, secondo la sua contabilità, anche dopo la cessione dell’immobile. È verosimilmente solo quando il contribuente si è avveduto delle implicazioni fiscali dell’operazione – e gli è stata prospettata l’alternativa che, se adottata fin dal principio, avrebbe potuto evitare tale aggravio – che egli ha cercato di rimediare, con la rettifica del contratto di compravendita e con la remissione del debito.

                                         In queste condizioni, la successiva modifica del prezzo si presenta come un inammissibile venire contra factum proprium, che non può essere accettato nel rispetto del principio della buona fede.

 

                                         2.5.

                                         In simili circostanze, questa Camera non può fare altro che confermare la decisione impugnata ed in particolare la fedefacenza del contratto di compravendita del 12 maggio 2005. Del resto, già lo si è detto, l’inesattezza del suo contenuto non può certo essere dimostrata con il solo verbale dell’Assemblea generale straordinaria del 9 aprile 2005. Per prima cosa, tale documento è stato allegato al rogito del 2009 (“atto di rettifica e complemento”) ma non anche a quello primitivo del 12 maggio 2005. In secondo luogo, lo stesso documento è sconfessato da un ulteriore verbale, peraltro redatto nella forma autentica al momento della stipulazione del contratto di compravendita, nel quale si afferma semplicemente che gli acquirenti si sarebbero assunti “tutti gli oneri e le ipoteche gravanti l’immobile”. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, questa seconda versione del verbale dell’Assemblea generale straordinaria non contempla l’assunzione del debito correntista, che di tutta evidenza non grava l’immobile di __________.

 

 

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1'080.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: