Incarto n.
80.2010.52

Lugano

1 ottobre 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 23 aprile 2010 contro la decisione del 24 marzo 2010 in materia di IC e IFD 2008.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, impiegata, domiciliata a __________, lavora alle dipendenze __________ SA __________ e di __________ agl __________. Il marito__________,  commercialista, è domiciliato a __________ (__________) e lavora a __________.

                                         La moglie è imposta sui suoi fattori di reddito e sostanza nel suo cantone di domicilio. Il marito è invece imposto in Italia.

                                         Con scritto del 6 ottobre 2009 l’Ufficio di tassazione, allo scopo di definire la tassazione 2008 di RI 1 __________, le richiedeva i redditi esteri (CDU) percepiti dal marito per l’anno 2008.

                                         Con decisione del 4 novembre 2009 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava a RI 1 __________, la tassazione IC/IFD 2008.

                                         Per l’imposta cantonale e quella federale venivano esposti unicamente i fattori di reddito e di sostanza della contribuente. Al reddito imponibile veniva applicata l’aliquota A, riservata ai coniugati, che veniva determinata tenendo conto anche del reddito all’estero del marito nella misura di fr. 374'395.-.   

 

 

                                  B.   Il 2 dicembre 2009, la contribuente interponeva reclamo all’Ufficio di tassazione chiedendo la deduzione per doppia economia domestica.

                                         Con decisione del 24 marzo 2010 l’Ufficio di tassazione ammetteva il reclamo con l’indicazione “reclamo ammesso ed evaso secondo accordi presi con la rappresentante del contribuente (__________SA, Signora __________) in data 12.03.2010”.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 __________ impugna la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Sostiene di essere “dell’opinione che la propria situazione configuri una separazione di fatto e che, pertanto, non sia corretto tenere conto del reddito del marito (nemmeno) ai fini della fissazione dell’aliquota”. La ricorrente nega l’esistenza di una comunione di domicilio, di una comunione di mezzi nonché di alcun conto bancario cointestato o in comune.

                                     

 

Diritto

 

 

                                   1.   Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD da riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Ne consegue e contrario che, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).

                                         Secondo, la circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti:

·         Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).

·         Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali – non esiste più «alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il mantenimento». Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile.

·         Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede.

·         La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n. 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

                                         La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La ricorrente ha contratto matrimonio il 26 giugno 2008, ma sostiene che l’unione coniugale “fiscale” non sarebbe “mai nemmeno iniziata”, perché i coniugi hanno sempre mantenuto il proprio domicilio separato e non hanno mai instaurato una comunione di mezzi.

                                          

2.2.

                                         Va rilevato preliminarmente che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz.,  Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).

                                         Due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35).

 

2.3.

                                         Interpretando l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a  lavorare allo stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c).

                                         Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).

 

                                         2.4.

                                         Nel caso della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa sia data anche nel suo caso.

                                         Come si è ricordato poc’anzi, la semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa in un luogo separato non basta a giustificare la conclusione che vi sia una separazione di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.

                                         In queste circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Si deve comunque ritenere che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari.

 

                                         2.5.

                                         Deve dunque essere respinta, perché contrasta con la normativa applicabile, la tesi della ricorrente, secondo cui la tassazione congiunta dei coniugi dipenderebbe dall’esistenza di un “matrimonio fiscale”, che differirebbe da quello del diritto civile. Si è detto, infatti, che fintantoché è data l’unione coniugale secondo l’art. 159 CC si procede all’imposizione congiunta dei coniugi, anche se questi ultimi hanno un domicilio separato ed anche in mancanza di un’unione dei mezzi finanziari.

                                         È del resto piuttosto evidente che la tesi ricorsuale trova il suo fondamento nel disagio provocato dagli effetti del sistema fiscale previsto dal diritto federale, che in molti casi – nonostante alcuni interventi del legislatore – continua a penalizzare i coniugi, soprattutto quando esercitano entrambi un’attività lucrativa e dispongono di redditi elevati. Non è tuttavia possibile risolvere il problema attraverso un’interpretazione audace della nozione di “coniugi non separati legalmente o di fatto”, prevista dalla legge federale e da quella cantonale armonizzata.  

 

                                       

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: