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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 5 maggio 2010 contro la decisione del 9 aprile 2010 in materia di IC e IFD 2007 - 2008. |
Fatti
A. RI 1 lavora alle dipendenze della __________ SA ad __________. La moglie RI 2 è casalinga.
Nel 2007, il marito ha percepito uno stipendio netto di fr. 265'325.–, oltre ad un’indennità di fr. 8'400.– per spese di rappresentanza.
Nella dichiarazione d’imposta 2007, i contribuenti chiedevano una deduzione per spese professionali di fr. 12’818.–, costituita da un importo di fr. 3'289.– per spese di trasporto e da uno di fr. 9'529.– per altre spese professionali. Queste ultime erano composte da spese di vestiario (fr. 4'679.50), per telefono e internet (fr. 1'171.95), per ristoranti (fr. 3'078,50), per autosilo (fr. 73.–) e per trasferte, perlopiù a __________ (fr. 524.60).
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 217'700.– per l’IC ed in fr. 234'800.– per l’IFD. Le sole spese professionali ammesse erano quelle per il trasporto (fr. 3'289.–) e quelle forfetarie per “altre spese professionali” (fr. 2'400.- per l’IC e fr. 3'800.- per l’IFD).
B. Nel periodo fiscale 2008, RI 1 ha percepito uno stipendio netto di fr. 253'749.–, oltre ad un’indennità di fr. 8'400.– per spese di rappresentanza.
Nella dichiarazione d’imposta 2008, i contribuenti chiedevano una deduzione per spese professionali di fr. 14’773.–, costituita da un importo di fr. 3'289.– per spese di trasporto e da uno di fr. 11’484.– per altre spese professionali. Queste ultime erano composte da spese di vestiario (fr. 3’461.98), per telefono e internet (fr. 1'203.40), per ristoranti (fr. 3'953.65), per autosilo (fr. 355.30) e per trasferte, perlopiù a __________ e __________ (fr. 2’509.35).
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 3 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 205’300.– per l’IC ed in fr. 220’200.– per l’IFD. Le sole spese professionali ammesse erano quelle per il trasporto (fr. 3'289.–) e quelle forfetarie per “altre spese professionali”, limitatamente all’imposta cantonale (fr. 2'400.- per l’IC e fr. 0.- per l’IFD).
C. Con tempestivo reclamo del 9 marzo 2010, i contribuenti chiedevano il riconoscimento delle deduzioni delle spese professionali effettive oltre che la possibilità di un colloquio con l’autorità di tassazione.
L’Ufficio di tassazione, ritenendo inutile l’incontro, che pertanto non è avvenuto, con decisioni del 9 aprile 2010 respingeva il reclamo, argomentando che sono deducibili le spese atte al conseguimento del salario mentre parte di quelle elencate dai contribuenti sono invece di natura privata.
A titolo di spese di viaggio, secondo l’autorità fiscale, sono da intendere gli spostamenti tra il domicilio e il luogo di lavoro mentre gli altri spostamenti, a partire dal luogo di lavoro, non possono essere riconosciuti. Secondo il codice delle obbligazioni, spetta infatti al datore di lavoro rimborsare al dipendente le spese necessarie per l’esecuzione del lavoro.
L’Ufficio di tassazione sottolineava poi come la maggior parte dei costi in questione fosse coperta dal rimborso spese di cui il contribuente beneficiava da parte del datore di lavoro. Per l’IFD, veniva quindi concessa la deduzione per “altre spese professionali”, nella misura di fr. 3'800.–.
D. Con il presente, tempestivo ricorso RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente la deduzione delle spese professionali del marito indicate nelle dichiarazioni 2007 e 2008 che, a loro dire, non gli sarebbero rimborsate dal datore di lavoro. Per quanto concerne in particolare le spese di trasferta, gli insorgenti sostengono che la loro deduzione sarebbe giustificata per il fatto che il datore di lavoro gli avrebbe corrisposto un’indennità per leasing che è stata considerata reddito imponibile.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007; art. 8 cpv. 1 decreto esecutvio del 20 dicembre 2007, valido per il periodo fiscale 2008). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 decreti citati). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 decreti citati).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
2. 2.1.
Le “altre spese professionali” fatte valere dal contribuente comprendono quelle per vestiario, abbonamenti telefonici e internet, ristorazione e trasferte in macchina.
2.2.
2.2.1.
Il ricorrente ha inserito fra i costi litigiosi numerosi pagamenti riferiti all’acquisto di abiti e scarpe, per fr. 4'679.– nel 2007 e per fr. 3'461.98 nel 2008.
2.2.2.
Le spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, ad art. 26 LIFD, n. 41, p. 658; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, § 35, n. 14, p. 425; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55/1954 p. 78, come pure alla dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367).
Anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Locher, loc. cit. e giurisprudenza citata; Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367).
Sono di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).
Questa Camera ha avuto modo di escludere che costituissero spese deducibili quelle sostenute da un contribuente che gestiva negozi di abbigliamento, sebbene le stesse avessero anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio dell’attività (CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G.C.). Analogamente ha deciso nel caso di un economista, collaboratore di una società fiduciaria, da cui il datore di lavoro si aspettava che si presentasse al lavoro con abiti di una certa cura (CDT n. 80.2005.148 del 9 dicembre 2005, in RtiD I-2006 n.7t) ed in quello di un contribuente che aveva acquistato diverse paia di pantaloni, a suo dire riservati alla sua attività di docente (CDT n. 80.2008.2 del 5 marzo 2008, consid. 2.6.).
2.2.3.
Il ricorrente non dimostra minimamente in quale misura gli acquisti di capi d’abbigliamento e di scarpe sui periodi fiscali in questione abbiano una relazione con la sua attività professio-nale. In ogni caso, la sua professione non giustificherebbe la deduzione di spese di tale natura. Secondo il Tribunale federale, infatti, i costi per l’acquisto di abiti non sono deducibili neppure se in una determinata attività o posizione professionale è lecito attendersi un abbigliamento particolarmente curato e costoso, che può comunque essere utilizzato anche in ambito privato (cfr. sentenza del 6 agosto 2008 n. 2C_260/2008, in RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.2).
I costi fatti valere a questo titolo rientrano indiscutibilmente fra le spese per il mantenimento del contribuente, la cui deduzione è esplicitamente esclusa dalla legge (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
2.3.
La stessa conclusione si impone per le spese relative al telefono cellulare ed alla connessione ADSL, chieste in deduzione nella misura, rispettivamente, del 70% le prime e del 50% le seconde. Per quanto riguarda il collegamento ADSL, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che i relativi costi, al pari dell’abbonamento telefonico tradizionale, costituiscono spese ordinarie di mantenimento giusta l’art. 34 lett. a LIFD (RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.3.).
Lo stesso ragionamento può essere esteso al telefono cellulare, tanto più che il contribuente svolge la sua attività in un ufficio del datore di lavoro, dotato certamente di una linea telefonica fissa.
2.4.
Per quanto concerne le consumazioni in ristoranti, i ricorrenti non spiegano in quale misura si tratti di costi legati al conseguimento del reddito dell’attività lucrativa del marito. Come ha sottolineato l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, appare già singolare la circostanza che buona parte delle consumazioni per le quali è fatta valere la deduzione si riferiscano ai giorni di venerdì e sabato. In ogni caso, va ricordato che il ricorrente beneficia di un rimborso spese forfetario, il cui ammontare supera abbondantemente la totalità dei costi chiesti in deduzione.
2.5.
2.5.1.
Per quanto concerne infine le trasferte in automobile e le tasse di parcheggio, deve essere ricordato che l’insorgente ha già ottenuto la deduzione delle spese per lo spostamento quotidiano dal domicilio al luogo di lavoro, per un ammontare di fr. 3'289.– all’anno.
2.5.2.
Ebbene, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
In linea di principio non possono invece essere dedotti i costi che il contribuente deve affrontare per gli altri spostamenti a partire dal luogo di lavoro.
Non va infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).
Lo stesso codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’ usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).
2.5.3.
Ne consegue che le considerazioni contenute nel ricorso relative al preteso insufficiente risarcimento delle spese di trasporto non sono di rilievo ai fini della deduzione fiscale. Il problema sollevato è di carattere squisitamente civilistico. Il lavoratore al quale tali costi non fossero o fossero insufficientemente rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta.
Il fatto che il contribuente abbia rinunciato a chiedere al datore di lavoro il rimborso di spese di trasferta sostenute nell’ambito delle sue mansioni non trasforma certamente tali costi in spese professionali deducibili. Né si comprende perché la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto un’indennità per il leasing della sua automobile dovrebbe influenzare la qualifica delle spese di trasferta.
3. 3.1.
È ancora il caso di osservare che i ricorrenti hanno già goduto di una certa benevolenza da parte dell’autorità di tassazione, la quale ha loro riconosciuto la deduzione forfetaria delle altre spese professionali, senza esigere la prova di averne sostenute in misura eccedente il rimborso versato dal datore di lavoro.
3.2.
Secondo una recente giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le spese professionali sono deducibili dal reddito solo se non sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se invece quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue spese, si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per le altre spese professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente di provare che le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre spese necessarie per l’esercizio della professione, superano l’importo del rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n. 2C_326/2008, in RDAF 2008 II 519 consid. 4.2).
3.3.
Nel caso in esame, il ricorrente non porta la prova di aver sostenuto spese professionali in misura eccedente il già più che cospicuo rimborso versatogli dal datore di lavoro pari a ben fr. 8'400.–. I costi fatti valere, come già rilevato, costituiscono in larga misura infatti spese per il mantenimento del contribuente e non già spese professionali.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: