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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 19 maggio 2010 contro la decisione del 21 aprile 2010 in materia di rettifica di errori calcolo e di scrittura IC/IFD 2004/2005/ 2006. |
Fatti
A. RI 1 e RI 2 sono domiciliati a __________. Il marito lavora come consulente a __________ mentre la moglie svolge la propria attività lavorativa quale impiegata a tempo parziale tra __________ e __________. Nelle dichiarazioni fiscali IC/IFD 2004, 2005 e 2006 i coniugi __________ domandavano, fra le altre, la deduzione dei contributi del ll e lll pilastro, pagati dal marito.
B. Per tutti e tre i periodi fiscali in questione, l’Ufficio di tassazione di __________ aveva stabilito un riparto internazionale in funzione della localizzazione del reddito proveniente dall’attività lucrativa percepita dal marito in Svizzera e quello conseguito dalla moglie all’estero. Nelle decisioni di tassazione IC/IFD 2004, 2005 e 2006, notificate ai contribuenti, rispettivamente, il 22 febbraio 2006, il 13 aprile 2007 e l’11 giugno 2008, aveva ammesso la deduzione dei contributi alla previdenza professionale in proporzione al reddito dell’attività lucrativa in Svizzera.
C. Con decisione del 23 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007. In data 6 maggio 2009__________essi interponevano reclamo, contestando il valore di una partecipazione azionaria ed il reddito della sostanza mobiliare.
Il 22 dicembre 2009, le parti firmavano un verbale di audizione, nel quale si affermava che i premi per il 2° Pilastro sarebbero stati dedotti “integralmente nel Cantone e non proporzionalmente ai redditi complessivi”.
D. Resisi conto che il medesimo errore era stato commesso dall’autorità anche nelle tassazioni per i periodi fiscali 2004, 2005 e 2006, il 26 gennaio 2010 RI 1 e RI 2 hanno presentato tre richieste di rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura per i periodi fiscali summenzionati.
E. Con decisione del 2 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione ha respinto la richiesta di rettificazione facendo notare come, a suo dire, non si fosse affatto in presenza di un errore di calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio problema di apprezzamento del diritto applicabile a livello dell’allestimento del riparto.
F.Con reclamo del 1° aprile 2010, i coniugi __________ hanno avversato la decisione del 2 marzo 2010, sostenendo che la svista in questione era palesemente un errore di calcolo e più precisamente informatico.
Il 21 aprile 2010, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio ha respinto il ricorso sostenendo che non si trattava affatto di un errore di calcolo ma di un errore nell’apprezzamento e nella valutazione della ripartizione dei fattori imponibili.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 postulano nuovamente la rettifica delle decisioni di tassazione, ribadendo che a loro avviso vi è stato un errore di calcolo.
Diritto
1.1.1.
Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).
Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT).
Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).
1.2.
Per eliminare la doppia imposizione, la Svizzera applica il metodo dell’esenzione; ciò non ha tuttavia un significato assoluto, cioè non implica che il reddito e la sostanza che sono esclusi dall’imposizione in Svizzera non possano assolutamente essere presi in considerazione. Al contrario, tali elementi possono essere determinanti per altri fini, quali la determinazione dell’aliquota e la ripartizione delle deduzioni.
2. 2.1
Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha proceduto al riparto internazionale della deduzione relativa ai premi del secondo e terzo pilastro nella proporzione fra il reddito proveniente dall’ attività lucrativa complessiva di entrambi i coniugi e la parte conseguita in Svizzera.
2.2.
Il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e riferimenti).
In particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell’immobile.
Le deduzioni generali, cioè quelle disciplinate dagli articoli 33 LIFD e 32 LT, non sono in rapporto con il conseguimento di un reddito particolare e sono pertanto ripartite in funzione del reddito netto (cioè del reddito lordo diminuito delle spese per il conseguimento del reddito e degli interessi passivi; cfr. De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna, 2005, n. 427, p. 143 e giurisprudenza citata).
Per quanto attiene più specificamente ai contributi ai pilastri primo, secondo e 3a, essi vengono attribuiti integralmente al cantone che è competente per l’imposizione del reddito del lavoro, (De Vries Reilingh, op. cit., n. 402, p. 137; Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna, 2010, p. 78).
2.3.
Alla luce delle premesse descritte, la decisione dell’ Ufficio di tassazione, che ha ripartito con l’Italia le deduzioni dei contributi previdenziali del marito, per il fatto che la moglie vi esercita un’attività lucrativa dipendente appare senza ombra di dubbio errata.
3.3.1.
Secondo l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta. Le correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si riferiscono all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie, non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 150 LIFD (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 17 aprile 2007 n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006, consid. 3.1, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).
In altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.).
Per esempio, è stato riconosciuto un errore di calcolo o meglio, un errore di scritturazione (trascrizione), quando l'autorità di ricorso modifica la decisione su reclamo e fonda il suo conteggio sul reddito imponibile in base alla decisione di tassazione anziché in base alla decisione su reclamo (StE 1995 B 97.3 n. 3).
3.2.
Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha evidentemente commesso un errore nell’applicazione del diritto, ritenendo a torto che le deduzioni in discussione (contributi previdenziali) dovessero essere ripartite nei rapporti internazionali, in proporzione al reddito del lavoro conseguito dai coniugi.
La deduzione solo parziale dei contributi non è pertanto questione di errore di calcolo, ma vera e propria questione di merito.
Come si è avuto modo di ricordare, le deduzioni dal reddito, nei rapporti intercantonali così come in quelli internazionali, seguono regole diverse. Non si può pertanto sostenere che l’applicazione di un criterio di ripartizione errato costituisca un semplice errore nell’espressione della volontà, da parte dell’autorità, anziché un vero e proprio errore nella formazione di tale volontà (per riprendere la contrapposizione, proposta dalla dottrina, fra Willensäusserung e Willensbildung; cfr. p. es. Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerisches Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 150 LIFD, p. 479 e dottrina e giurisprudenza citate).
Del resto, la particolarità dell’errore che può essere rettificato nonostante la scadenza dei termini di reclamo è costituita proprio dalla sua facile riconoscibilità e dall’altrettanto agevole possibilità di correggerlo. Cosa che evidentemente non può essere sostenuta nel caso in discussione, dove l’errore si sarebbe ripetuto per ben quattro periodi fiscali, prima di essere individuato nell’ambito dell’esame di un reclamo che concerneva altri aspetti.
La tesi dell’errore del sistema informatico, su cui insistono gli insorgenti, oltre ad essere poco verosimile per la complessità delle regole in materia di ripartizione delle deduzioni, è chiaramente esclusa dall’autorità di tassazione, che l’ha negata in due decisioni successive.
L’errore andava quindi sollevato nel termine di trenta giorni dalla notifica della tassazione, mediante reclamo contro le decisioni dell’Ufficio di tassazione.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
In base agli art. 144 cpv. 1 LIFD e 231 cpv. 2 LT la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della parte soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: