Incarto n.
80.2010.6

Lugano

21 gennaio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 31 dicembre 2009 contro la decisione del 2 dicembre 2009 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2007, RI 1 indicava di aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 39'001.–, oltre a redditi del capitale di fr. 24.–.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 16 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 58'000.– per l’imposta cantonale ed in fr. 57'900.– per l’Imposta federale diretta. Aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati un reddito dell’attività dipendente accessoria di fr. 11'862.– ed altri redditi per fr. 14'000.–. Nella motivazione allegata, spiegava che il primo importo si riferiva alle indennità percepite dal Corpo Civici Pompieri di __________ negli anni 2006 e 2007, mentre il secondo era rappresentato da “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

 

 

                                  B.   Il contribuente interponeva reclamo all’autorità di tassazione il 15 settembre 2009, dichiarando semplicemente di opporsi al calcolo dell’imponibile e chiedendo “un incontro volto a chiarire i vari punti non accettati”.

                                         Il 28 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione convocava il reclamante per il 19 novembre 2009 alle ore 11.00. La relativa raccomandata, non ritirata, ritornava peraltro al mittente.

                                         L’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 2 dicembre 2009, argomentando che il contribuente non aveva dato seguito alla richiesta di convocazione intimatagli e che il reclamo era “privo di elementi utili”.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 asserisce di essere costretto ad impugnare la decisione dell’Ufficio di tassazione in quanto gli sarebbe stata negata la possibilità di esprimere le sue argomentazioni. Contesta di aver ricevuto la raccomandata con cui è stato convocato dall’Ufficio di tassazione e sostiene che si sarebbe senz’altro presentato.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decis ione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

 

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, con una motivazione estremamente succinta, dalla quale non si comprende esattamente quale sia il motivo per cui l’autorità ha ritenuto di non dover entrare nel merito delle sue contestazioni. Da un lato si riferisce al mancato ritiro della raccomandata con cui il reclamante era stato convocato, dall’altro accenna alla mancanza di motivazione del reclamo.

 

                                         2.2.

                                         È vero che, prendendo posizione sul ricorso, in uno scritto del 12 gennaio 2010 alla Camera di diritto tributario, l’Ufficio di tassazione sostiene di avere “respinto” il reclamo nel merito e che l’indicazione contenuta nella decisione impugnata, che menziona l’irricevibilità del gravame, si deve ad una “pura svista”.

                                         Tuttavia, con la sua motivazione, l’autorità fiscale ha condizionato la motivazione del ricorso da parte del contribuente. Infatti, sostenendo di non essere entrata nel merito del reclamo, ha spinto il reclamante a ritenere di dover motivare il proprio ricorso esclusivamente sugli aspetti formali, procedurali, e non anche su quelli sostanziali, di merito. In presenza di una decisione con cui l’autorità constata l’irricevibilità di un reclamo, infatti, l’autorità di ricorso deve limitarsi a verificare la pertinenza degli argomenti (formali) che hanno determinato la decisione di non entrare nel merito, mentre le è precluso l’esame del merito della causa.

                                         Nel caso concreto, la Camera di diritto tributario potrebbe tutt’al più seguire l’indicazione suggerita dall’autorità fiscale nella sua presa di posizione, e considerare pertanto che il dispositivo della decisione impugnata dichiari il reclamo “respinto” anziché “irricevibile”, se il ricorrente avesse proposto una motivazione del ricorso anche nel merito. Il ricorrente invece si è limitato a contestare gli aspetti formali della decisione, argomentando di non aver ricevuto la convocazione.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Quanto alla motivazione della decisione impugnata, va rilevato che il mancato ritiro della raccomandata non costituisce in sé un motivo per dichiarare irricevibile un reclamo contro una decisione di tassazione. Nel caso concreto, l’autorità fiscale aveva convocato il reclamante, seguendo una sua richiesta contenuta nel reclamo. D’altronde, la motivazione del reclamo si riduceva a tale richiesta, non proponendo alcuna ulteriore argomentazione.

 

 

 

                                         3.2.

                                         L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

 

                                         3.3.

                                         Diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve neppure più essere motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate ((cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in ASA 71 p. 623 = RDAF 2003 II 285 consid. 1b; inoltre la giurisprudenza di questa Camera, p. es. la sentenza CDT n. 80.96.046 del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.). Nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

 

                                         3.4.

                                         È comprensibile che, di fronte ad un reclamo praticamente privo della benché minima motivazione, l’autorità fiscale abbia voluto sentire le ragioni del contribuente, per conoscere gli aspetti sui quali dissentiva dalla decisione impugnata. Niente però la obbligava a convocare il contribuente. L’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto procedere ad un nuovo esame della tassazione, concentrandosi evidentemente sugli aspetti in relazione ai quali si era distanziato dalla dichiarazione del contribuente.

                                         Né il fatto che egli non si sia presentato all’Ufficio di tassazione, conformemente alla convocazione ricevuta, né il mancato ritiro della raccomandata giustificavano comunque la decisione di dichiarare irricevibile il suo reclamo.

 

                                         3.5.

                                         Si aggiunga che, diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve invece essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         Non potendo, per le ragioni già ricordate, dichiarare irricevibile il reclamo, l’Ufficio di tassazione era obbligato a motivare la decisione, prendendo posizione sulle modifiche rispetto alla dichiarazione del contribuente.

                                         Tale conclusione si impone in particolar modo pensando al fatto che, nella decisione di tassazione, l’autorità aveva aggiunto ai redditi dichiarati non solo il compenso percepito dal contribuente quale pompiere ma anche “altri redditi” per fr. 14'000.–, limitandosi a fare riferimento ad una “insufficienza di disponibilità finanziaria”. Agli atti è reperibile un calcolo delle entrate e delle uscite del contribuente, allestito dall’Ufficio di tassazione il 3 settembre 2009, ma non risulta che sia stato sottoposto al contribuente perché prendesse posizione. Se così fosse, è evidente che vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito, cosa che gli avrebbe anche impedito di motivare il reclamo in modo adeguato.

 

 

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione, dopo aver consentito al contribuente di pronunciarsi sul calcolo delle entrate e delle uscite.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 2 dicembre 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione, dopo aver consentito al contribuente di pronunciarsi sul calcolo delle entrate e delle uscite.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: