Incarto n.
80.2010.87

Lugano

28 settembre 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: __________, __________

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 25 giugno 2010 contro la decisione del 27 maggio 2010 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1974, coniugato, lavora alle dipendenza della __________ di __________, società con scopo l’acquisto, la vendita, l’import-export di macchine da caffè e prodotti affini. La moglie RI 2, nata nel 1977, gestisce una propria attività di estetista.

                                         Non avendo i coniugi __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2007, nonostante un primo richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con decisione del 21 agosto 2009, infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 300.– ed attribuiva loro un termine di 30 giorni per adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  B.   Con successiva decisione del 28 ottobre 2009, l’autorità di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2007, allestita d’ufficio a causa della loro mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 53'100.– per l’IC ed in fr. 69'800.– per l’IFD. Nella motivazione allegata, l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai necessari mezzi di prova.

 

 

                                  C.   I contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 novembre 2009, producendo (finalmente) il modulo per la dichiarazione d’imposta, nel quale esponevano un reddito di, rispettivamente, fr. 58'601.– il marito e fr. 5'000.– la moglie.

                                         Con scritto del 9 dicembre 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai contribuenti, chiedendo loro di presentare, fra l’altro, la contabilità dell’attività indipendente della moglie e giustificare la provenienza dei capitali utilizzati per aumentare di oltre 290'000 franchi i risparmi depositati in banca.

                                         A tali richieste non veniva dato nessun seguito, nemmeno dopo un sollecito raccomandato del 16 marzo 2010.

 

 

                                  D.   L’autorità di tassazione, con decisione su reclamo del 27 maggio 2010, commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in         fr. 296'900.– per l’IC ed in fr. 313'600.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per fr. 250'000.–, spiegando nell’allegata motivazione che tale importo era stato stabilito “per mancanza di disponibilità finanziaria”. Confermava inoltre in fr. 20'000.– il reddito dell’attività indipendente della moglie, così come stimato nella prima decisione di tassazione.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano sia l’aggiunta di altri redditi sia la misura dei ricavi della moglie, che chiedono vengano ridotti all’importo dichiarato di fr. 5'000.–.

                                         A sostegno della loro disponibilità finanziaria, i ricorrenti producono un avviso di accredito bancario per un ammontare di         fr. 460'506.–, valuta 11 aprile 2007, apparentemente ricavato dalla vendita di un appartamento a __________. Osservano quindi che l’attività di estetista della contribuente è molto limitata, in quanto “deve occuparsi della figlia portatrice di gravissima malattia”.

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 sono stati dapprima assoggettati ad una tassazione d’ufficio, non avendo ottemperato ai propri obblighi procedurali, nemmeno dopo una diffida ed una multa disciplinare. Il loro reddito imponibile è così stato stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione in fr. 53'100.– per l’IC ed in fr. 69'800.– per l’IFD.

                                         Solo in sede di reclamo, i ricorrenti hanno (finalmente) presentato la dichiarazione d’imposta 2007 con i relativi allegati, indicando fra l’altro di avere percepito un reddito da attività lucrativa di, rispettivamente, fr. 58'601.– il marito e fr. 5'000.– la moglie. Sulla scorta di tale documentazione, l’autorità di tassazione ha così potuto allestire il seguente calcolo delle entrate e delle uscite per l’anno 2007, che ha debitamente sottoposto ai ricorrenti per osservazioni (cfr. raccomandata del 16 marzo 2010):

 

 

Entrate

Uscite

Attivi:

 

 

titoli, capitali e numerario

 

290'406

costi di costruzione

 

380'000

 

 

 

Passivi:

 

 

debiti privati

383'464

 

 

 

 

Proventi:

 

 

salario marito

58'601

 

redditi moglie

5'000

 

redditi titoli e capitali

2'823

 

affitti incassati

13'830

 

 

 

 

Oneri:

 

 

spese professionali

 

3'200

contributi AVS, 2. e 3. pilastro

 

6'077

oneri assicurativi

 

10'000

spese immobili

 

4'150

interessi passivi

 

17'380

imposte

 

2'000

 

 

 

Totale entrate/uscite

463'718

735'213

Ammanco annuo

271'495

 

                                         2.2.

                                         Tra le uscite dell’anno 2007, a colpire non sono tanto i costi di ristrutturazione degli stabili di __________ (mapp. __________), peraltro compensati dal corrispondente aumento dei debiti privati, quanto piuttosto l’incremento di oltre 290'000 franchi riscontrato nella voce “titoli, capitali e numerario”.

                                         Sulla base di questo particolare coefficiente, non avendo peraltro ricevuto alcuna risposta alle sue richieste di documentazione del 9 dicembre 2009 e del 16 marzo 2010, con successiva decisione del 27 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha infine modificato la propria tassazione d’ufficio, commisurando il reddito imponibile dei contribuenti in ben fr. 296'900.– per l’IC ed in ben fr. 313'600.– per l’IFD. L’autorità ha in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 250'000.–, confermando inoltre in fr. 20'000.– il reddito dell’attività indipendente della moglie, così come stimato nella sua prima decisione.

 

                                         2.3.

                                         In questa sede, i ricorrenti non contestano il principio di una tassazione per apprezzamento fondata sul calcolo della loro disponibilità finanziaria. Essi pretendono però che venga riconosciuto, fra le entrate dell’anno 2007, un ulteriore importo proveniente dalla vendita di un appartamento a __________, di proprietà del padre del contribuente. A tale proposito, producono per la prima volta dinanzi a questa Camera un avviso di accredito bancario per un ammontare di complessivi fr. 460'506.–, postulando lo stralcio dell’importo di fr. 250'000.–, esposto dall’autorità di tassazione quale reddito d’altra fonte.

                                         Alla luce di questo nuovo elemento, il calcolo delle entrate e delle uscite potrebbe effettivamente lasciare emergere un’eccedenza, tale da far apparire ormai insostenibile il reddito d’altra fonte stabilito dall’Ufficio di tassazione in via valutativa. Sennonché, le spiegazioni rese dai ricorrenti risultano incomplete e nemmeno sufficientemente comprovate. Non è in particolare dato sapere se abbiano potuto beneficiare dell’intero capitale di fr. 460'506.– (il conto bancario su cui è stata accreditata la somma in discussione è infatti cointestato anche ai genitori del ricorrente) e soprattutto a che titolo ne abbiano potuto disporre: donazione, mutuo oppure altro ancora. D’altra parte, degli approfondimenti si giustificano anche in merito all’asserita vendita dell’appartamento di __________, specie se si considerano le limitate possibilità di verifica di cui il fisco dispone nei rapporti giuridici internazionali. A tale proposito, risulta quindi essenziale la produzione, quali mezzi di prova, del contratto di compravendita dell’immobile e di eventuali convenzioni sottoscritte dal ricorrente e dai suoi genitori.

 

                                         2.4.

                                         A questa Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra descritti, avvertendo i contribuenti che qualora non dovessero dar seguito alle sue precise richieste di informazioni, omettendo così nuovamente di adempiere i propri obblighi di collaborazione, non potrà fare altro che confermare il reddito d’altra fonte, così come stimato in base all'attuale calcolo della loro disponibilità finanziaria.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come già anticipato, una seconda censura concerne la commisurazione del reddito da attività lucrativa indipendente della moglie, che l’Ufficio di tassazione ha commisurato per apprezzamento in fr. 20'000.–, sull’esempio di quanto già tassato negli anni precedenti. I ricorrenti chiedono in questa sede che i proventi vengano ridotti all’importo dichiarato di fr. 5'000.–, limitandosi però a sostenere che l’attività di estetista della contribuente sarebbe molto limitata, in quanto “deve occuparsi della figlia portatrice di gravissima malattia”.

 

                                         3.2.

                                         Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

                                         L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296)

 

                                         3.3.

                                         Secondo costante giurisprudenza, i requisiti che le “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n. 2A.272/2003 consid. 4; Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125 LIFD, p. 297). In effetti, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, che nel gravame qui in esame si limitano ad affermare che l’attività di estetista della moglie sarebbe molto limitata, senza tuttavia produrre il benché minimo documento contabile, la procedura fiscale è pure retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con i contribuenti le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. A questi ultimi è in particolare imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; art. 200 LT).

 

                                         3.4.

                                         In simili circostanze ed in mancanza di altri elementi utili, è quindi immediatamente evidente che il reddito aziendale della moglie non poteva che essere definito per apprezzamento. Qualora i ricorrenti dovessero nuovamente rifiutarsi di produrre la documentazione contabile più volte richiesta, all’autorità di tassazione non resterà pertanto che confermare, nel pieno rispetto dell’onere della prova, l’importo di fr. 20'000.– già tassato nei precedenti periodi fiscali, che tutto sommato appare ancora prudenziale.

 

 

                                   4.   La decisione su reclamo del 27 maggio 2010 è conseguentemente annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati ai punti 2.4. e 3.4.

                                         In concreto, una migliore collaborazione sin dal principio della procedura di tassazione, avrebbe verosimilmente consentito di evitare il presente ricorso. Si giustifica pertanto di caricare, al di là dell’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali ai ricorrenti (art. 231 cpv. 3 LT).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 27 maggio 2010 è annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: