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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 9 luglio 2010 contro la decisione del 9 giugno 2010 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
A. RI 1, venditrice alla __________ di __________, è domiciliata presso l’abitazione dei genitori a __________. Per essere vicina al luogo di lavoro, ha locato un appartamento nel __________, dove afferma di tornare pressoché ogni fine settimana, nonché durante la settimana quando gli orari lavorativi glielo consentono. Tra i comuni di __________, di __________ e la __________ fin dal 2002 vige una convenzione secondo la quale l’imposta comunale viene suddivisa in ragione di metà ciascuno tra i due comuni in questione.
Nella dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava le seguenti spese professionali:
trasporto (abbonamento mezzo pubblico) fr. 700.−
alloggio fr. 4'800.−
vitto fr. 6'400.−
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.−
totale fr. 14'400.−
B. Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 aprile 2010, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 29'600.– per l’IC ed in fr. 33'600.– per l’IFD. In particolare, aveva ammesso le deduzioni per spese professionali del contribuente nella seguente misura, ai fini dell’IC:
abbonamento mezzo pubblico fr. 700.−
pasto principale fuori casa fr. 3'200.−
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.−
totale fr. 6'400.−
Per l’IFD, le spese professionali erano stabilite in fr. 5’900.−, poiché il forfait per le altre spese ammontava a fr. 2'000.–.
La sola motivazione apportata dall’Autorità era che le deduzioni richieste dalla contribuente non potevano essere ammesse “difettando i requisiti di legge”.
C. La contribuente interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione, con missiva del 22 aprile 2010. La reclamante postulava nuovamente la deduzione delle spese di alloggio e di vitto nella misura indicata nella dichiarazione fiscale (fr. 14'400.–), argomentando di non poter raggiungere il luogo di lavoro in tempo da __________.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 giugno 2010, argomentando che l’affitto pagato per il proprio appartamento non era deducibile fiscalmente.
D. Con tempestivo ricorso del 17 agosto 2010 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la sua richiesta, precisando che il domicilio fiscale resta a __________, dove rientra regolarmente tutti i fine settimana e quando le risulta possibile anche durante i giorni liberi infrasettimanali.
Diritto
1. Deve anzitutto essere rilevato che, se il domicilio civile della ricorrente permane __________, così non è per quello fiscale. Infatti, come emerge dalla convenzione stipulata tra il municipio di __________ e quello di __________, le parti hanno convenuto una ripartizione dell’imposta comunale del 50% ciascuno.
Ne consegue che la contribuente non ha il domicilio fiscale in un unico luogo, ma ha un domicilio alternato, nella misura del 50% nel comune di __________ e nella stessa misura a __________.
Tale situazione, su cui si è fondata la stessa autorità fiscale per redigere il riparto intercomunale, deve essere tenuta in considerazione anche ai fini della definizione delle deduzioni per spese professionali.
2. 2.1.
Risultano essere litigiose le deduzioni relative alle spese per l’alloggio e per il vitto. La ricorrente postula infatti una deduzione di fr. 4’800.− che corrisponde alla spesa effettiva, vale a dire al canone di locazione di fr. 400.- da versare per 12 mesi, oltre ad un vitto di fr. 6'400.-.
2.2.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive. Una delega analoga è presente all’art. 26 cpv. 2 LIFD.
Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 6 cpv. 1 Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009).
È ammessa la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto della propria abitazione al luogo di lavoro (art. 6 cpv. 2 DE).
Analoga normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
2.3.
Secondo l’art. 5 cpv. 1 DE 2009, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
Se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6400.– l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
Anche per l’IFD sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).
2.4.
L’Ufficio di tassazione di __________ ha negato la deduzione delle spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio, riconoscendo solamente l’importo di fr. 3'200.- corrispondente ad un pasto principale consumato fuori casa.
Coerentemente con la convenzione stipulata fra la contribuente ed i comuni di __________ e di __________, si deve ammettere che l’insorgente è per metà domiciliata a __________, comune situato ad una distanza tale da giustificare il rientro solo settimanale da __________, almeno quando ci si serve dei mezzi pubblici.
Ne consegue che deve essere ammessa la deduzione per metà delle spese supplementari di doppia economia domestica, cioè per l’alloggio fr. 2'400.– e per il vitto fr. 3’200.–. Quest’ultimo importo include anche le spese per il pasto di mezzogiorno, le quali a loro volta si riducono a metà, per tener conto del fatto che per il 50% il luogo di lavoro coincide con il domicilio.
4. Il ricorso è conseguentemente accolto solo in parte, per i motivi sopra esposti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in misura parziale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2010 è riformata nel senso che la deduzione per spese professionali è aumentata a fr. 8'800.– per l’IC ed a fr. 8'300.– per l’IFD.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 290.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipi di e.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: