Incarto n.
80.2010.99

Lugano

14 gennaio 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

oggetto

ricorso del 4 agosto 2010 contro la decisione del 7 luglio 2010 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, di professione consulente, lavora alle dipendenze di __________, società attiva nel commercio di prodotti tessili, di abbigliamento e nell’esercizio di negozi di confezioni.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito da attività dipendente di fr. 43'723.–, a fronte di interessi passivi per complessivi fr. 170'706.–. Per quanto concerne la sostanza imponibile, faceva invece valere debiti privati per fr. 4'416'867.–, mentre agli attivi attribuiva un valore di fr. 1'067'462.–.

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 29 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 219'800.– per l’IC (fr. 298'100.– per l’aliquota) ed in fr. 223'400.– per l’IFD (fr. 302'500.– per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva invece calcolata in     fr. 630'000.– (fr. 3'349'000.– per l’aliquota).

                                         L’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 196'000.–, spiegando nella motivazione allegata alla decisione di avere ravvisato gli estremi di una “distribuzione dissimulata di utili, pari all’aumento del prestito ottenuto dalla __________ (__________) nel corso dell’anno”. Osservava inoltre di non avere concesso la deduzione degli interessi passivi relativi al mutuo in discussione e di avere valutato la sostanza estera e i redditi esteri in, rispettivamente, fr. 4'500'000.– e fr. 150'000.–.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 24 agosto 2009, nel quale sottolineava in particolare che l’esistenza del debito ed il conteggio degli interessi maturati sullo stesso erano stati confermati dalla società creditrice.

                                         In occasione di un’udienza tenutasi il 28 settembre 2009, il reclamante ribadiva che non esisteva alcun contratto scritto con la società lussemburghese, ma che erano in corso trattative private per la vendita parziale della sostanza immobiliare italiana, ciò che gli avrebbe permesso di rimborsare in maniera importante il debito in questione.

                                         L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 luglio 2010. Nella motivazione allegata argomentava che non erano date le condizioni per ammettere la deduzione del debito e degli interessi passivi. Sulla base del calcolo finanziario allestito per l’anno 2007, l’autorità confermava pertanto l’imposizione dell’incremento del debito verso __________ quale prestazione valutabile in denaro.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 descrive l’evoluzione del debito verso __________, che già nel corso del 2003 gli avrebbe concesso un finanziamento di       1'300'000.– per l’acquisto di un immobile di __________, al tasso iniziale del 4%.

                                         Il ricorrente sottolinea in particolare che i movimenti finanziari registrati negli anni successivi non hanno sollevato particolari obiezioni da parte dell’autorità di tassazione, aggiungendo infine di avere acquistato nel corso del 2007 un immobile nel comune di __________ per il prezzo di 300'000.–, finanziato in parte grazie ad un anticipo di __________ di 100'000.–.

                                         A suo dire, l’esistenza del debito e della sua evoluzione è sufficientemente confermata dalla documentazione presentata e avallata sull’arco degli anni dall’autorità fiscale. Conclude quindi per lo stralcio degli “altri redditi della sostanza mobiliare” di        fr. 196'000.– e per la deduzione degli interessi passivi e dei debiti privati per un ammontare complessivo di, rispettivamente,      fr. 170'706.– e fr. 4'416'867.–.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2010, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame. Ribadisce in particolare che sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite del 2007, già sottoposto al ricorrente in sede di reclamo, una disponibilità finanziaria poteva giustificarsi unicamente facendo ricorso all’aumento del prestito, avvenuto nel corso dell’anno, verso __________.

                                         All’udienza del 22 giugno 2011, il ricorrente ha sottolineato di aver acquistato nel 2001 un immobile a __________ dalla __________ s.r.l., riprendendo il debito già esistente nei confronti della __________ SA. L’autorità fiscale, da parte sua, ha rilevato che il preteso debito non è documentato né da un contratto di mutuo né da garanzie e neppure da un piano di rimborso. Il contribuente si è allora impegnato a produrre i giustificativi dei versamenti degli interessi e lo sviluppo del conto relativo al debito in questione.

                                         Il 28 luglio 2011, il ricorrente ha trasmesso alla Camera un estratto conto della __________ SA per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, unitamente a degli avvisi di addebito, a comprova del parziale rimborso del prestito.

                                         Il 26 aprile 2012, la Camera ha trasmesso alle parti i conti annuali della __________ SA per gli esercizi dal 2003 al 2008, acquisiti direttamente presso il Registro di commercio lussemburghese, ed ha attribuito loro un termine di trenta giorni per prendere posizione. Nessuna delle parti ha dato seguito all’invito.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Per gli articoli 33 cpv. 1 lett. a prima frase LIFD e 32 cpv. 1 lett. a prima frase LT, sono dedotti dai proventi gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza e di ulteriori 50’000.– franchi. La seconda frase delle stesse disposizioni afferma che “non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi”.

 

                                         1.2.

                                         Gli articoli 33 cpv. 1 lett. a seconda frase LIFD e 32 cpv. 1 lett. a seconda frase LT si riferiscono alla prassi generale relativa alle prestazioni valutabili in denaro ed al criterio a tal fine determinante del cosiddetto confronto con terzi. Il principio è che una società anonima è in sé libera di concedere al suo azionista anche unico un mutuo nella misura e alle condizioni di cui avrebbe goduto anche un terzo nella stessa situazione (cosiddetto principio “dealing at arm’s lenght”). Si considera dunque prestazione valutabile in denaro non solo la rinuncia ad interessi a favore dell’azionista o di una persona vicina (cfr. p. es. RF 66/2011 p. 62 consid. 3; RF 60/2005 p. 24 consid. 3.3 e 4.2). La prestazione può estendersi, del tutto o parzialmente (cfr. p. es. RF 60/2005 p. 24 consid. 3.3 e 4.2; ASA 53 p. 54 consid. 7), all’importo prestato in quanto tale, sia che il mutuo si debba considerare fin dal principio simulato e non sia possibile fin da subito fare affidamento sul suo rimborso (ASA 72 p. 736 consid. 2.2), sia che la società rinunci solo in seguito al rimborso del credito nei confronti del suo socio o di una persona vicina (cfr. p. es. StE 201 B 24.4. n. 58 consid. 3).

                                         Gli articoli 33 cpv. 1 lett. a seconda frase LIFD e 32 cpv. 1 lett. a seconda frase LT si riferiscono non alla ripresa di redditi dichiarati come spese bensì solo alla questione se la deduzione degli interessi passivi fatta valere possa essere ammessa. Non si tratta quindi tanto di interessi a condizioni di favore, ma di casi in cui la concessione del mutuo in quanto tale non regge al confronto con terzi (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 26 ottobre 2012 n. 2C_565/2011 consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

 

                                         1.3.

                                         Nel campo di applicazione delle disposizioni citate rientrano in primo luogo gli “interessi per pseudo mutui”, cioè i casi in cui i contribuenti che detengono una partecipazione dominante in una società di capitali si fanno concedere da quest’ultima formalmente un mutuo, il cui ultimo scopo consiste nel trasferire nel patrimonio personale gli utili accumulati nella società, non solo in esenzione d’imposta ma addirittura beneficiando nel contempo pure della deduzione degli interessi passivi pattuiti. 

                                         L’esclusione della deduzione non vale solo nei confronti dei soci diretti, ma anche per i crediti a persone vicine, cioè a persone con cui vi sono legami economici o personali (in particolare di parentela), che alla luce dell’insieme delle circostanze si devono considerare il vero motivo della prestazione imponibile. Persone vicine si considerano anche quelle cui l’azionista consente di usare la società come se fosse la propria (sentenza del 26 ottobre 2012 cit., consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

 

 

                                   2.   2.1.                                

                                         Il ricorrente ha dichiarato debiti alla fine del 2007 per complessivi fr. 4'416'867.–, di cui circa la metà nei confronti della __________ SA di __________. A quest’ultima ha dichiarato di aver versato interessi passivi per fr. 82'991.–. Alla fine del periodo fiscale precedente, il debito in questione ammontava a fr. 1'985'847.– e già l’autorità fiscale cantonale non lo aveva ammesso in deduzione, non avendo il contribuente documentato la prestazione di garanzie.

                                         Con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione del debito nei confronti della __________ SA e dei relativi interessi passivi, argomentando che non è stato prodotto il contratto di mutuo e che non sono noti “i termini che stabiliscano gli interessi dovuti, il piano di rientro e le garanzie che normalmente in campo commerciale devono essere fornite”. L’autorità fiscale ha poi sottolineato che il calcolo finanziario poteva “reggere dal profilo matematico unicamente con l’aumento del debito verso __________ SA”, con la conseguenza che l’incremento del debito intervenuto nel corso del periodo fiscale in contestazione doveva essere imposto come prestazione valutabile in denaro.

 

                                         2.2.

                                         Come già ricordato, se ed in quale misura un mutuo all’azionista debba considerarsi prestazione valutabile in denaro è una questione che deve essere determinata in base ad un confronto con terzi: vi è una prestazione valutabile in denaro nella misura in cui il mutuo in discussione non sarebbe stato concesso ad un terzo indipendente. Nel confronto con terzi, in ogni singolo caso, devono essere prese in considerazione tutte le circostanze concrete, a partire dal contratto concluso fra la società e l’azionista; il Tribunale federale ha sviluppato, a tale riguardo, una serie di criteri, in presenza dei quali un mutuo all’azionista deve essere qualificato prestazione valutabile in denaro (ASA 53 p. 54 consid. 5; ASA 66 p. 554 consid. 3c; inoltre: Yersin, De quelques problémes relatifs à la déduction des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, in ASA 47, p. 586 ss.; Rivier, Réflexions sur le prêt d’une société anonyme à son actionnaire, in ASA 54, p. 20 ; Bochud, Darlehen an Aktionäre aus wirtschaftlicher, zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Berna, 1991, p. 293 ss.; Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 471; Heuberger, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna, 2001, p. 285 ss.).

                                         Venendo ai singoli criteri, stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come prestazione dissimulata di utili un mutuo all’azionista, si tratta dei seguenti:

·        l’ammontare del prestito assume dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti sia per rapporto al bilancio della società creditrice;

·        non vengono fornite adeguate garanzie per rapporto a quanto sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri applicati dalle banche in materia di concessione di crediti;

·        la situazione finanziaria personale del debitore non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei relativi interessi;

·        non ci sono operazioni di rimborso né viene espressa la volontà di procedere allo stesso da parte del debitore (prestito concesso senza un contratto scritto che indichi la scadenza e le condizioni del rimborso);

·        gli interessi vengono accumulati sul prestito.

 

                                         2.3.

                                         La __________ SA, con sede a __________, è stata costituita nel 1997. Dalla documentazione acquisita durante la procedura di ricorso, in particolare presso il Registro di commercio lussemburghese, risulta che la società in questione ha quale principale attivo una partecipazione sociale, precisamente una quota del 90% del capitale della __________ S.r.l., di __________. Di quest’ultima società, il ricorrente dichiara il rimanente 10% del capitale; inoltre, è la stessa società dalla quale egli ha affermato, nel corso dell’udienza del 3 giugno 2011, di avere acquistato nel 2001 un immobile situato a __________, assumendosi il debito già esistente nei confronti della società lussemburghese.

                                         Dalla stessa ragione sociale della __________ S.r.l. si evince del resto che si tratta di una società appartenente alla famiglia del ricorrente.

                                         Di conseguenza, anche la società lussemburghese che ne detiene una partecipazione del 90%, non può che essere considerata vicina al contribuente.

 

 

 

                                         2.4.

                                         Fatta questa necessaria premessa, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che il preteso mutuo concesso dalla __________ SA all’insorgente costituisca n realtà una distribuzione mascherata di utile. Anzitutto, l’ammontare del prestito è estremamente rilevante rispetto al capitale della __________ SA. Gli attivi totali al 31 dicembre 2007 hanno un valore di 2'304'615 ed il credito nei confronti del ricorrente ammonta a ben 1'440'033. Si consideri poi che la società ha un capitale proprio alquanto ridotto e, alla fine del periodo fiscale in discussione, ha debiti per 2'318'868. 

                                         Come opportunamente evidenziato dall’autorità di tassazione, colpisce inoltre la circostanza che, di fronte ad un credito di tali proporzioni, la società mutuante non abbia preteso alcuna garanzia.

                                         Dal conteggio dell’evoluzione del debito, prodotto nel corso della procedura di ricorso, si apprende altresì che gli interessi non sono stati pagati dal contribuente, ma sono andati ad aumentare il debito. Per rimanere al periodo fiscale 2007, il debito all’inizio dell’anno ammontava a € 1'289'511 e, dopo ulteriori versamenti di € 100'000 al ricorrente, alla fine dell’anno è salito a € 1'440'033, importo che include anche gli interessi (€ 50'522).

 

                                         2.5.

                                         È dunque senz’altro condivisibile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero incremento del debito del ricorrente nei confronti della __________ SA, intervenuto nel corso del 2007.

                                         Se il beneficiario della prestazione non fosse stato una persona vicina, è infatti da escludere che la società lussemburghese avrebbe concesso un ulteriore credito ad una persona che già aveva debiti per oltre quattro milioni di franchi, a fronte di un patrimonio dichiarato di circa un milione (valutato in circa 5 milioni e mezzo dall’autorità fiscale), e, soprattutto, che già pagava interessi passivi per un ammontare complessivo vicino alla totalità dei suoi redditi. Meno che mai lo avrebbe fatto senza ottenere alcuna garanzia dal mutuatario, senza un contratto di mutuo scritto e senza che fossero presi accordi in merito alle modalità ed ai tempi del rimborso.

 

                                         2.6.

                                         A quest’ultimo proposito, è vero, come sottolinea il contribuente, che l’ammontare del debito si è ridotto negli anni seguenti. Salito dapprima a 1'501'459 alla fine del 2008, è poi sceso a € 1'393’171 alla fine del 2009 e a € 677'988 alla fine del 2010.

                                         Secondo la giurisprudenza, per stabilire se un pretesto prestito si debba considerare simulato, ci si deve fondare sulla situazione al momento della concessione del credito, tenendo conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti o perlomeno prevedibili (DTF 138 II 57 = RF 67/2012 p. 280 = RDAF 2012 II 299 consid. 5.2.1 e giurisprudenza citata). Nel caso in esame, al momento della concessione del preteso mutuo, come già rilevato, nulla è stato pattuito in merito al rimborso. Come risulta dalla documentazione prodotta durante la procedura di ricorso, la riduzione del debito è intervenuta nei periodi fiscali 2009 e 2010, in particolare in quest’ultimo.

                                         Comunque, anche tenendo conto dei rimborsi intervenuti in anni seguenti, il debito assume proporzioni rilevanti. Inoltre, l’importante disponibilità di denaro di cui ha potuto godere il ricorrente, negli anni in cui il debito è stato continuamente incrementato, gli ha consentito di far fronte a spese che altrimenti non avrebbe potuto sostenere. Proprio nel periodo fiscale litigioso, avrebbe avuto entrate per circa 200'000 franchi, provenienti in gran parte dalla gestione degli immobili, ed avrebbe pagato interessi passivi per oltre 170'000 franchi. Anche senza considerare l’investimento immobiliare intrapreso durante quell’anno, è innegabile che, se non avesse potuto disporre dei fondi provenienti dalla società lussemburghese, il ricorrente non sarebbe stato in grado di coprire le sue spese. Secondo il Tribunale federale, un importante indizio del carattere simulato del prestito è rappresetato proprio dalla circostanza che i mezzi messi a disposizione del beneficiario siano serviti a finanziare il suo tenore di vita privato (DTF 138 II 57 consid. 5.1.2 e giurisprudenza citata). Nel caso in questione, come già ricordato, nel 2007 l’insorgente ha acquistato un immobile a __________.

                                         È ancora il caso di rilevare che, anche dopo il rimborso parziale del debito, il suo ammontare residuo eccede ancora ampiamente l’importo qui in discussione, considerato mutuo simulato.

 

                                         2.7.

                                         Come ha deciso l’autorità fiscale, l’incremento del preteso mutuo concesso dalla __________ SA al ricorrente, nelle condizioni descritte, deve essere considerato come una prestazione valutabile in denaro, imponibile quale reddito della sostanza del contribuente. Inoltre, gli interessi passivi pagati nel periodo fiscale non sono ammessi in deduzione.

 

 

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 5’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 5’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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-  .

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: