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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 24 gennaio 2011 contro la decisione del 4 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________ (Italia), è limitatamente imponibile in Svizzera quale proprietario di sostanza immobiliare a __________, precisamente di un appartamento in proprietà per piani;
- notificandogli la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 20 ottobre 2010, l’CO 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 19'100.– (per l’IFD fr. 20'400.–) e quello determinante per l’aliquota in fr. 35'100.– (per l’IFD fr. 36'400.–);
- la sostanza imponibile era stabilita in fr. 268'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 513'000.–;
- il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 novembre 2010, chiedendo che fossero presi in considerazione il debito ipotecario ed i relativi interessi e che fossero stralciati i redditi e la sostanza all’estero;
- con scritto del 30 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione convocava il contribuente ad un’udienza prevista per il 21 dicembre 2010, ma la raccomandata in questione ritornava al mittente non ritirata;
- con decisione del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
Se al momento della consegna non è reperibile una persona legittimata a ricevere un invio per raccomandata, il fattorino postale lascia un invito di ritiro con l’indicazione del termine di giacenza di sette giorni.
Se il destinatario non ritira l’invio, l’ufficio postale rimanda la raccomandata al mittente, con la menzione “non ritirato”. In queste circostanze, per giurisprudenza federale, si considera che l’intimazione dell’atto sia avvenuta l’ultimo giorno della giacenza presso la posta.
Visto e considerato quanto sopra il reclamo viene respinto.
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità fiscale e sottolinea in particolare di essere stato informato da quest’ultima, dopo l’inoltro del reclamo, che la sua evasione avrebbe richiesto diversi mesi, con la conseguenza che egli si sarebbe recato all’estero per motivi di lavoro, non potendo in tal modo ritirare la raccomandata.
Diritto
- conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, la decisione impugnata afferma che il reclamo è respinto, ma dalla motivazione si evince che l’autorità di tassazione non è neppure entrata nel merito delle censure del contribuente, limitandosi a constatare che quest’ultimo non aveva ritirato la convocazione all’udienza;
- ne discende che la decisione deve essere considerata come se avesse dichiarato irricevibile il reclamo, con l’ulteriore conseguenza che a questo giudice compete esclusivamente la verifica della legittimità del rifiuto dell’Ufficio di entrare nel merito delle contestazioni del contribuente;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- nel caso in discussione, sebbene il contribuente avesse presentato un reclamo motivato ed accompagnato dai giustificativi necessari (copia della dichiarazione fiscale nello Stato di residenza e documentazione bancaria relativa al mutuo ipotecario), l’Ufficio di tassazione ha completamente omesso di confrontarsi con le censure in questione;
- in tal modo, l’autorità fiscale ha violato gli obblighi cui era tenuta in base alle chiare disposizioni di legge già ricordate;
- a ciò si aggiunga che l’Ufficio sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo, anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);
- le argomentazioni addotte dall’Ufficio per non entrare nel merito del gravame sono del tutto fuori luogo, per la semplice ragione che la legge non esige in alcun modo che il reclamante si presenti ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione ed ancor meno fa di tale udienza una condizione di ricevibilità del reclamo;
- con le sue motivazioni, l’autorità fiscale ha di fatto subordinato la ricevibilità del reclamo alla condizione che lo stesso sia motivato oralmente in un’udienza appositamente indetta dall’Ufficio di tassazione;
- la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti una nuova decisione motivata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 4 gennaio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: