Incarto n.
80.2011.110

Lugano

1 giugno 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 4 agosto 2011 contro la decisione del 27 giugno 2011 in materia di condono ICom/IC 2005/2008 e IFD 2004/2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1944, coniugato con __________, nel corso del 2007 è stato duramente colpito nella propria salute da un ictus cerebrale che lo ha reso invalido. Da allora vive al beneficio di una rendita AVS, di un assegno per grandi invalidi e di una pensione italiana.

                                         Il 23 marzo 2010, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali e cantonali 2005/2008 e delle imposte federali 2004/2008. A sostegno della sua domanda lamentava gravi difficoltà finanziarie, indicando in particolare di essere stato travolto dal fallimento della società __________, di cui era amministratore unico e azionista.

                                  B.   L’autorità fiscale, con separate decisioni del 6 settembre 2010, respingeva la domanda, spiegando nella motivazione allegata che il nucleo famigliare poteva ancora beneficiare di un’importante disponibilità mensile che – unitamente al controvalore del pacchetto azionario donato al figlio nell’estate del 2004 – gli avrebbe permesso di far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco.

 

 

                                  C.   Il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 ottobre 2010, nel quale osservava che la disponibilità mensile del suo nucleo famigliare ammontava al massimo a 1'500 franchi. Aggiungeva poi che al momento di donare al figlio il pacchetto azionario della __________ (ora __________) non poteva ancora prevedere che da lì a poco sarebbe stato colpito da un grave infortunio, che non gli avrebbe più permesso di generare redditi.

 

 

                                  D.   L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 27 giugno 2011.

                                         L’autorità sottolineava anzitutto che la disponibilità mensile accertata al momento del primo esame andava a rigore aumentata di altri 2'000 franchi. Per quanto concerne invece la situazione patrimoniale del contribuente, l’autorità confermava sia la ripresa del controvalore del pacchetto azionario donato al figlio nell’estate del 2004, pari a fr. 83'487.55, sia la ripresa del controvalore di una polizza assicurativa sulla vita, pure stipulata nel 2004, che alla fine del 2009 ammontava a fr. 104'480.–.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il condono delle imposte degli anni 2005/2008 (per l’IC/ICom) e degli anni 2004/2008 (per l’IFD), per una somma complessiva di fr. 172'000.– oltre interessi e spese.

                                         Il ricorrente contesta anzitutto il calcolo della disponibilità mensile, ponendo l’accento sugli elevati costi dovuti alla sua situazione di grande invalido, solo parzialmente coperti dall’AVS. In merito alla sua capacità economica d’insieme, contesta sia la ripresa della donazione del pacchetto azionario, che precede di quasi sei anni la domanda di condono, sia la ripresa della polizza assicurativa sulla vita con clausola beneficiaria a favore dei figli, trattandosi di un caso d’impignorabilità ai sensi dell’art. 92 LEF.

 

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 12 agosto 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone di respingere il gravame. Rileva anzitutto che le disposizioni sull’esecuzione e sul fallimento sono applicabili per analogia solo per calcolare il minimo esistenziale e non per valutare la sostanza patrimoniale di un contribuente. Ribadisce inoltre di avere calcolato in fr. 6'558.– la disponibilità finanziaria del contribuente sulla base delle informazioni da lui stesso fornite in sede di reclamo.

 

 

                                  G.   Con replica del 31 agosto 2011, il ricorrente contesta l’applicazione “meccanica” delle disposizioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento per calcolare la disponibilità finanziaria mensile, sottolineando in particolare gli ingenti costi connessi con la sua grave invalidità, che lo costringe a muoversi in sedia a rotelle.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

 

                                         2.2.

                                         Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·        l’esistenza di una situazione di bisogno, e

·        conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

                                         Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·        un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·        un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·        considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);

·        oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

 

                                         3.2.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

                                         Le nozioni di bisogno e di grave rigore sono in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

 

                                         3.3.

                                         Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Come esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono inoltrata dal ricorrente il 23 marzo 2010 in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento dapprima sulla sua disponibilità mensile e successivamente sul cospicuo patrimonio di cui si sarebbe spossessato volontariamente.

                                         Di parere avverso il ricorrente, secondo cui il calcolo del suo fabbisogno mensile andrebbe rivisto in relazione alle ingenti spese dovute alla grave invalidità, che lo costringe a muoversi in sedia a rotelle. Quanto alla sua situazione patrimoniale, il ricorrente contesta sia la ripresa della donazione del pacchetto azionario sia la ripresa del controvalore della polizza assicurativa sulla vita, applicando per analogia i termini delle azioni revocatorie disciplinate dagli art. 286 ss. LEF e l’elenco esaustivo dei beni assolutamente impignorabili di cui all’art. 92 LEF.

 

                                         4.2.

                                         In via generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso, solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale sul condono), ma presuppone anzi una sua riduzione alle spese indispensabili al mantenimento del contribuente e della sua famiglia, non fosse altro che per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento di tutti i contribuenti.

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, che nella replica del 31 agosto 2011 contesta l’applicazione “meccanica” delle disposizioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento, per valutare l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria d’insieme di un contribuente, quindi l’esistenza di una situazione di bisogno, si può senz’altro far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti. Tale facoltà è del resto prevista espressamente dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che rinvia al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

                                         Certo, dal profilo esecutivo la nozione di minimo esistenziale serve sostanzialmente a calcolare l’eccedenza pignorabile a favore dei creditori procedenti e non tanto la capacità finanziaria dell’escusso, che è inevitabilmente influenzata anche da quei redditi che sono per legge dichiarati assolutamente impignorabili (art. 92 LEF). In ogni caso, sia esso riferito alla procedura esecutiva oppure a quella di condono, il minimo d’esistenza comprende per definizione un importo base mensile – calcolato forfetariamente per tutta la Svizzera, partendo dal presupposto che a tutti gli escussi deve essere garantito un minimo assolutamente impignorabile con il quale poter vivere dignitosamente, al di sopra della soglia della povertà (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 35) – unitamente alle spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il cui importo varia a seconda del tempo e del luogo a cui sono riferite, che lo stesso escusso o contribuente sopporta effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93, p. 910; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 39). Sono in particolare escluse le spese confacenti al ceto e tenore di vita abituale del nucleo famigliare.

 

                                         4.3.

                                         Venendo al caso in esame, le entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni per calcolare la disponibilità finanziaria del ricorrente e della sua famiglia sono sostanzialmente quelle da lui stesso indicate nel formulario ufficiale:

                                         rendite AVS/AI                                   fr.       3'264.

                                         pensioni                                            fr.       3'026.–

                                         INPS pensione italiana                      fr.       1'034.–

                                         __________                                      fr.       1'578.–

                                         AGI                                                    fr.       1'824.–

                                         Totale                                                fr.     10'726.–

 

                                         Per quanto concerne invece le spese mensili correnti, che il contribuente quantifica in almeno fr. 9'000.–, ponendo l’accento sugli ingenti costi dovuti alla sua grave invalidità, l’autorità fiscale si è giustamente attenuta alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti, quantificandole dapprima in fr. 6'166. e successivamente, in sede di reclamo, in soli fr. 4'274.–:

                                         importo base                                     fr.       1'700.–

                                         riscaldamento                                   fr.          400.

                                         assicurazioni obbligatorie                 fr.          100.–

                                         cassa malati                                     fr.          974.–

                                         spese mediche e d’invalidità            fr.       1'100.–

                                         Totale                                                fr.       4'274.–

 

                                         Da qui la conclusione di una disponibilità mensile di fr. 6'452.–. A differenza di quanto deciso il 6 dicembre 2010, all’importo base mensile (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.–) l’autorità fiscale ha in particolare computato spese per cassa malati nella limitata misura di 974 franchi – pari ai premi pagati per l’assicurazione obbligatoria (DTF 134 III 323) – e un ulteriore importo di fr. 1'100.– “per spese accresciute dovute alla grave invalidità”, così come rivendicato dallo stesso ricorrente in sede di reclamo (cfr. reclamo del 5 ottobre 2010, p. 3).

                                         In simili circostanze, le contestazioni sollevate nel gravame potrebbero addirittura configurarsi come un venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche lamministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2a ediz., Berna 1994, p. 433). In ogni caso, come precedentemente anticipato, il minimo d’esistenza comprende unicamente le spese indispensabili al sostentamento del contribuente e della sua famiglia, il cui pagamento effettivo e regolare è inequivocabilmente dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a). RI 1, per contro, si limita sostanzialmente ad affermare che sarebbero necessari investimenti per circa 40'000 franchi per un montascale per invalidi, senza nemmeno tentare di giustificare gli attuali “elevatissimi costi connessi alla situazione di grande invalidità in cui versa”. È quindi immediatamente evidente che simili costi, al momento solo ventilati, non possano essere inclusi nel minimo di esistenza, tanto più che la disponibilità mensile accertata dall’Ufficio esazione e condoni è stata recentemente confermata anche dall’Ufficio esecuzione di __________ (cfr. verbale di pignoramento allestito il 6 maggio 2011, nel quale l’eccedenza mensile della famiglia RI 1 viene addirittura quantificata in fr. 6'941.–).

 

                                         4.4.

                                         La presentazione di un nuovo dossier probatorio sul fabbisogno mensile, così come preannunciato nel gravame qui in esame e nella replica del 31 agosto 2011, risulterebbe comunque irrilevante ai fini della causa. Del resto, sia detto per inciso, il rappresentante del contribuente ha rinunciato all’ultimo momento a presenziare all’udienza convocata per il 27 marzo 2012, chiedendo che il ricorso fosse giudicato sulla base degli atti già prodotti.

                                         Su questo punto, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni – che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481) – merita pertanto piena tutela.

 

                                         4.5.

                                         Ai fini di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d’insieme del ricorrente, alla disponibilità mensile di fr. 6'452.– occorre tuttavia ancora aggiungere le fonti di reddito e gli elementi della sostanza di cui lo stesso si è volontariamente privato (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

                                         Come questa Camera ha già avuto modo di affermare in una recente sentenza del 1° ottobre 2010 (inc. CDT 80.2010.92), a tale riguardo sono applicabili per analogia gli stessi principi che reggono gli art. 286 ss. LEF, norme che prevedono la possibilità di revocare tutte le donazioni e le disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti (art. 286 LEF), e tutti gli atti compiuti nei cinque anni precedenti, se il debitore ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 LEF). Questa è anche l’opinione della dottrina, secondo cui una corretta valutazione della capacità finanziaria di un contribuente presuppone il computo delle fonti di reddito e di tutti gli elementi della sostanza di cui lo stesso si è volontariamente privato, in base ai medesimi principi che reggono le cosiddette azioni revocatorie o pauliane in materia esecutiva (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 214).

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, ciò non significa tuttavia ancora che debbano essere pure rispettati i restrittivi termini stabiliti dagli art. 286 e 288 LEF. Dal profilo esecutivo, un determinato “tempo sospetto” entro il quale poter colpire i beni sottratti all’escusso si impone sia nell’interesse del principio della certezza del diritto che del diritto alla protezione della buona fede negli affari. Come sottolineato dalla dottrina più autorevole, le terze persone devono infatti conoscere in anticipo se e quando potrebbero essere costrette a restituire i beni ricevuti dal debitore (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, p. 426). Un simile problema non si impone invece nella procedura di condono, dal momento che i beni di cui si è volontariamente privato il contribuente non devono necessariamente essergli restituiti, ma vanno unicamente computati nel calcolo della sua situazione economica d’insieme. Del resto, sia detto per inciso, è lo stesso ricorrente che, citando la sentenza di questa Camera del 1° ottobre 2010, afferma espressamente che in ambito di condono non esistono “indicazioni temporali altrettanto precise” (cfr. ricorso del 4 agosto 2011, p. 4).

 

                                         4.6.

                                         Come evidenziato anche dall’Ufficio esazione e condoni, da questo punto di vista l’apprezzamento della capacità economica d’insieme di un contribuente va piuttosto paragonato allo scopo perseguito dall’art. 11 cpv. 1 lett. g della Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), che consiste innanzitutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle sue prestazioni. Ora, contrariamente a quanto avviene in materia esecutiva, il computo di elementi patrimoniali ai quali l’assicurato ha rinunciato senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata non sottostà ad alcun termine o, se si preferisce, ad alcun “tempo sospetto” (DTF 131 V 329). In questi casi, la rinuncia alla propria sostanza comporta per il richiedente di una prestazione complementare unicamente una riduzione di fr. 10'000.– annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI; RS 831.301).

                                         Nella fattispecie non occorre tuttavia chiedersi se ai fini di un corretto apprezzamento della situazione economica di un contribuente debbano essere prese in considerazione tutte le donazioni, anche quelle fatte in tempi non sospetti, così come non occorre chiedersi come debba essere valutata in questi casi la sostanza computabile. Dall’esame dell’incarto fiscale emerge infatti che la donazione del pacchetto azionario della __________ al figlio __________, ancorché risalente alla seconda metà del 2004, quindi antecedente alle decisioni di tassazione che hanno dato origine alla richiesta di condono, si colloca in un periodo in cui già si delineavano le difficoltà finanziarie del contribuente. Come risulta dal rapporto allestito dall’Ispettorato fiscale il 3 febbraio 2009, la donazione in discussione aveva per oggetto una società senza alcuna attività (trasferimento di un cosiddetto mantello giuridico), al solo scopo di trasferire al figlio __________ l’intera attività commerciale della __________ – società di cui lo stesso contribuente era amministratore unico e azionista – libera da ogni debito. L’operazione, perfezionatasi il 1° aprile 2006 con la conclusione di un contratto di cessione di attivi ai sensi dell’art. 181 CO, non può essere letta diversamente. Così facendo, il ricorrente ha trasferito – anticipando il fallimento della __________ – non solo l’attività, ma anche alcuni attivi e alcuni contratti ad essa correlati, ad esclusione di ogni passivo. A non averne dubbi, la donazione in discussione risale pertanto a un periodo in cui le asserite difficoltà finanziarie, all’origine della domanda di condono, si erano già manifestate. Prova ne sia che nel corso del 2005 il ricorrente ha versato unicamente un importo di fr. 14'516.– a titolo di acconti, mentre negli anni 2006/2008 non ha più effettuato nessun pagamento. D’altro canto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame qui in esame, è immediatamente evidente che tali difficoltà finanziarie non possano in nessun caso essere correlate con l’attuale grave invalidità del ricorrente, che per sua stessa ammissione l’ha colpito solo nel corso del 2007.

                                         È quindi a buon diritto che l’Ufficio esazione e condoni non ha tenuto conto della diminuzione della sostanza riconducibile alla donazione del pacchetto azionario della __________, che l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha valutato in complessivi fr. 83'487.55.

 

                                         4.7.

                                         Da ultimo, la decisione impugnata merita piena tutela anche in relazione alla polizza assicurativa __________, con scadenza nel 2014, del valore di riscatto al 31 dicembre 2009 di fr. 100'983.–.

                                         Come recentemente osservato anche dal Tribunale amministrativo federale (decisione TAF n. A-3232/2011 del 23 aprile 2012), l’elenco esaustivo dei beni assolutamente impignorabili di cui all’art. 92 LEF non è di nessuna pertinenza ai fini della procedura di condono. Un corretto apprezzamento della situazione economica d’insieme del contribuente presuppone infatti la presa in considerazione di tutte le sue fonti di reddito e di tutti i suoi elementi della sostanza, al di là della loro pignorabilità in ambito esecutivo. Poco importa quindi se ai fini dell’art. 80 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1), una simile polizza assicurativa sulla vita, con clausola beneficiaria a favore dei figli, costituisca un’eccezione a favore della previdenza familiare in quanto tale non soggetta all’esecuzione da parte dei creditori. Ciò che più conta è che la stessa è facilmente monetizzabile tramite riscatto.

                                         Anche su questo punto, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, che ha quantificato il controvalore della polizza assicurativa sulla base del suo valore di riscatto al 31 dicembre 2009, merita pertanto piena tutela.

 

                                         4.8.

                                         Alla luce di tutto quanto precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno non è pacificamente adempiuta.

                                         Di fronte ad un’eccedenza mensile di fr. 6'452.–, che riportata sull’arco di due anni ammonta a fr. 154'848.–, e preso inoltre atto del controvalore della donazione del pacchetto azionario della __________ (di fr. 83'487.55) e della polizza assicurativa __________ (di fr. 100'983.–), bene ha quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni – che peraltro, già lo si è detto, dispone di un ampio margine di apprezzamento – a negare il postulato condono delle imposte.

 

 

                                   5.   Comunque sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito fiscale.

                                         Come precedentemente esposto, infatti, le asserite difficoltà finanziarie non possono in nessun caso essere correlate con l’attuale situazione di grande invalidità, subentrata – per stessa ammissione del ricorrente – solo nel corso del 2007, ma vanno semmai relazionate al fallimento della __________, la cui attività commerciale, come visto, è stata nel frattempo trasferita nella __________.

                                         Così stando le cose, era quindi più che legittimo aspettarsi dal ricorrente che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, specie in considerazione degli importanti redditi mensili percepiti negli anni in discussione (cfr. decisione dell’Ufficio esazione e condoni del 6 settembre 2010): fr. 18'715.– nel 2004, fr. 14'586.– nel 2005,    fr. 18'045.– nel 2006, fr. 11'030.– nel 2007 e fr. 13'205.– nel 2008

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

                                         Vista la sua capacità finanziaria, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

                                         6.2.

                                         Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1'080.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: