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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 2
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oggetto |
ricorso del 22 agosto 2011 contro la decisione del 27 luglio 2011 in materia di IC e IFD 2009 e istanza di gratuito patrocinio. |
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2009, RI 1 indicava di esercitare la professione di “studente”. Fra i redditi, ne dichiarava uno da attività lucrativa accessoria di fr. 665.– ed una borsa di studio di fr. 38'364.–.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 5 maggio 2011, l’RS 2 commisurava il suo reddito imponibile in zero franchi per l’IC ed in fr. 9'300.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolare commisurato per apprezzamento il reddito dell’attività lucrativa indipendente del contribuente in fr. 24'000.–.
B. Con scritto del 4 luglio 2011, il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione. Premesso di “sapere che sono in ritardo per un reclamo, ma purtroppo per motivi personali, non sono riuscito a controllare dettagliatamente prima e mi è quindi sfuggito l’errore”, contestava di aver conseguito un reddito di fr. 24'000.– dall’esercizio di un’attività lucrativa. Sottolineava che a causa della decisione impugnata gli era stato chiesto il rimborso degli assegni integrativi e di prima infanzia versatigli dall’Istituto delle assicurazioni sociali.
L’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 luglio 2011, nella quale argomentava che il gravame era stato inoltrato tardivamente e che il motivo addotto a giustificazione del ritardo non rientrava fra quelli che giustificano una restituzione del termine.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che venga stralciato il reddito dell’attività lucrativa indipendente. A suo avviso, il reclamo era tempestivo, poiché l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare la data della notificazione della decisione di tassazione, non è stata in grado di farlo. La Camera dovrebbe pertanto entrare nel merito delle sue contestazioni contro la tassazione impugnata, riconoscendo che egli non ha conseguito alcun reddito professionale, essendo stato studente a tempo pieno.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nella fattispecie, l’RS 1 non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, in quanto ha ritenuto che non fosse stato interposto entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge. Si tratta pertanto di verificare se tale motivazione sia giustificata, con la conseguenza che anche alla Camera di diritto tributario sarebbe precluso l’esame del merito della tassazione.
2. 2.1.
Il gravame in questione, contro la decisione del 5 maggio 2011, è infatti stato inoltrato solo il 4 luglio 2011. Come ricordato in narrativa, il reclamante ha premesso di “sapere che [era] in ritardo per un reclamo”, adducendo “motivi personali” che gli avrebbero impedito di “controllare dettagliatamente prima”. L’autorità di tassazione ha quindi dichiarato irricevibile in reclamo, ritenendo che non fosse stato invocato alcun valido motivo di restituzione del termine. Nel ricorso, tuttavia, il contribuente sostiene che l’autorità fiscale avrebbe dovuto provare che la decisione impugnata gli fosse stata notificata prima del 2 giugno 2011, prova che tuttavia sarebbe impossibile, in considerazione del fatto che l’intimazione è avvenuta per posta semplice.
2.2.
L'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta federale diretta.
2.3.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
2.4.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
2.5.
Dalle chiare e univoche affermazioni con cui si apre il reclamo interposto dal contribuente si evince in modo incontrovertibile che la decisione che egli contestava gli era pervenuta alla data indicata sulla stessa, poiché altrimenti non avrebbe avuto alcuna ragione di cercare di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo.
Le affermazioni contenute nel ricorso, con cui il contribuente cerca di rimettere in discussione quanto precedentemente ammesso, non possono allora essere prese in considerazione per giungere ad una diversa soluzione.
A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della buona fede vincola non solo l'autorità ma anche l'amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 433). In tale prospettiva, alla luce del reclamo, le affermazioni ricorsuali si potrebbero configurare come un venire contra factum proprium (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2002.23 del 24 marzo 2004, in RtiD II-2004 n. 18t).
2.6.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, appare conforme al diritto applicabile e deve pertanto essere confermata. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della tassazione contestata.
Può allora essere lasciata aperta la questione se, come sostenuto nel ricorso, l’autorità di ricorso abbia facoltà di statuire anche sul merito, quando constata che l’autorità inferiore ha dichiarato a torto irricevibile un reclamo. L’insorgente supporta la sua affermazione facendo riferimento ad una sentenza in cui il Tribunale federale sembra effettivamente sostenere questa tesi (sentenza n. 2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 4). Esaminando un ricorso, con cui dei contribuenti contestavano il fatto che l’autorità giudiziaria cantonale avesse confermato la decisione con cui il fisco si era rifiutato di entrare nel merito di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, ritenendo che i reclamanti non avessero provato la “manifesta inesattezza” dell’apprezzamento effettuato, l’Alta Corte ha affermato che, se l'autorità di tassazione non è entrata a torto nel merito del reclamo, l'autorità di ricorso può allora o rinviarle gli atti per una nuova decisione, eventualmente con delle istruzioni, oppure procedere essa stessa ad una nuova tassazione (articoli 143 e 145 LIFD). Giurisprudenza e dottrina hanno tuttavia sempre sostenuto che la circostanza che l’autorità inferiore abbia dichiarato a torto irricevibile un reclamo comporta necessariamente il rinvio degli atti, in modo tale che l’autorità inferiore esamini (per la prima volta) il merito della causa, poiché altrimenti al reclamante sarebbe sottratto un grado di giudizio (cfr. p. es. Weissenberger, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di],VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 19 ad art. 61 PA, p. 1211 e giurisprudenza citata; Casanova/Zweifel, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 18, p. 311; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 27 ad art. 143 LIFD, p. 1213). Si prescinde dal rinvio degli atti all’autorità inferiore solo se quest’ultima, pur avendo dichiarato a torto irricevibile il gravame, tuttavia ha comunque esaminato il merito della causa, giungendo alla conclusione che sarebbe stata da respingere (DTF 121 I 1 consid. 5a/bb; inoltre Weissenberger, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 30 ad art. 143 LIFD, p. 1214).
3. 3.1.
In ogni caso, il ricorso sarebbe irricevibile, anche se l’autorità fiscale fosse entrata nel merito del reclamo.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro
(Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
3.2.
Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul reddito e quella cantonale sulla sostanza dovute per il 2009 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale del reddito imponibile non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
3.3.
Secondo la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).
3.4.
Nella sentenza del 2010, citata anche nel ricorso, questa Camera si è dovuta occupare del caso di un contribuente il cui debito d’imposta era pari a zero franchi, in quanto reddito e sostanza erano inferiori al minimo imponibile, ma che pretendeva di essere legittimato ad impugnare la decisione di tassazione per il fatto che gli accertamenti dell’autorità fiscale avrebbero avuto effetti sulla decisione relativa al riconoscimento del diritto ad una prestazione complementare AVS. La Camera di diritto tributario ha lasciato aperta la questione, per il fatto che il contribuente contestava il valore attribuito ad un immobile di sua proprietà situato all’estero, per la cui valutazione tuttavia la normativa applicabile in materia di prestazioni complementari AVS non fa rinvio alla decisione dell’autorità fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.24 del 7 aprile 2010, in RtiD II-2010 n.16t).
In una successiva sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera ha ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, i dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle stesse nel caso in cui la decisione fiscale passata in giudicato ha fissato l’imposta a zero franchi. Infatti in tal caso non sono adempiuti i presupposti per impugnare la decisione di tassazione, mancando un valore litigioso rilevante. Ha quindi deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.
3.5.
Dalla giurisprudenza appena evocata discende la conclusione che anche nel caso in esame il contribuente non è legittimato a contestare la decisione di tassazione, nella quale l’imposta cantonale e quella federale diretta sono state commisurate il zero franchi. La competenza a pronunciarsi sulla questione litigiosa è infatti degli organi incaricati dell’applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali, i quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità fiscali.
4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
È inoltre respinta la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, ritenuto che quest’ultima presuppone che il procedimento presenti possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 della Legge del 15 marzo 2011 sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio, RL 3.1.1.7). Il ricorrente era consapevole fin dal principio del ritardo nella contestazione della decisione di tassazione.
La tassa di giustizia è comunque ridotta al minimo per tener conto della situazione familiare dell’insorgente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: