Incarto n.
80.2011.124

Lugano

2 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 14 settembre 2011 contro la decisione del 11 agosto 2011 in materia di IC e IFD 2009.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2009, inoltrata il 14 dicembre 2010, RI 1 indicava di aver conseguito, dalla sua attività come tassista, un reddito di fr. 29'326.-.

                                         Notificandogli la decisione di tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 2 febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava per contro il reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.- ed il reddito imponibile in fr. 27'700.- per l’IC ed in fr. 37'300.- per l’IFD.        

                                         Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di aver stabilito i valori “per apprezzamento o mancanza di documentazione precisa e completa e tenuto conto dell’inssufficienza dei mezzi finanziari dichiarati necessari per il sostentamento familiare”.

 

                                  B.   In data 24 giugno 2011 il legale del contribuente si rivolgeva all’ufficio di tassazione dichiarando che il contribuente era venuto a conoscenza, solo tramite la Cassa cantonale di compensazione, di una decisione di tassazione nei suoi confronti, nella quale era indicato un reddito di fr. 50’000.-. Chiedeva quindi una nuova notifica della decisione al suo cliente con l’indicazione di un nuovo termine per il reclamo.

                                         Con scritto del 28 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva la richiesta di stabilire un nuovo termine, argomentando che la decisione di tassazione era stata notificata correttamente al contribuente e che ulteriormente erano stati inoltrati il conguaglio (28 febbraio 2011) ed un successivo richiamo (30 aprile 2011). Aggiungeva inoltre che qualora il contribuente fosse stato intenzionato a formalizzare il reclamo, l’Ufficio stesso non avrebbe esitato a decretarlo irricevibile per tardività. 

 

 

                                  C.   In data 11 luglio 2011, il rappresentante inoltrava un formale reclamo nei confronti della notifica di tassazione del 2009, postulando la rettifica del reddito a fr. 29'326 e la deduzione di fr. 4'004 per l’utilizzo del veicolo privato quale spesa professionale. Chiedeva poi che il contribuente venisse convocato ad un’audizione personale, per valutare la documentazione prodotta e l’eventuale necessità di altri documenti atti a suffragare il reddito dichiarato. Secondo il reclamante, il reclamo sarebbe stato tempestivo, essendo la decisione del 2 febbraio 2011 stata intimata solo con lo scritto del 28 giugno 2011.  

                                         L’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell’11 agosto 2011, sottolineando che l’intimazione era avvenuta in modo corretto ed in seguito erano stati notificati il conguaglio ed un richiamo. Nel reclamo inoltre, non erano state fornite valide motivazioni atte alla restituzione dei termini.  

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la tassazione per il periodo fiscale 2009, ribadendo le argomentazioni del reclamo e sottolineando che l’onere della prova per la notifica della decisione del 2 febbraio 2011, del conguaglio come del richiamo è a carico dell’autorità fiscale.

                                    

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

 

                                         1.2.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.                                 

                                         Nella fattispecie, per il fatto che l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, la Camera deve limitarsi a verificare tale aspetto procedurale.

                                     

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         Disposizioni analoghe sono previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli 132 cpv. 1 e 133 cpv. 3 LIFD.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 2 febbraio 2011, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente l’11 luglio 2011.   

                                         Secondo il ricorrente, la decisione gli sarebbe stata notificata solo il 28 giugno 2011, quando l’Ufficio di tassazione ha risposto a uno scritto del suo rappresentante.

 

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

 

                                         2.4.

                                         L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

                                         All'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

 

                                         2.5.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l'interessato, a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev'essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga - nuovamente - notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell'ambito dell'amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell'autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579).

 

                                         2.6.

                                         Venendo al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione del 2 febbraio 2011, non è stata in grado di fornirla, essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

                                         Ora, si deve ritenere altamente inverosimile che l’insorgente non abbia ricevuto né la decisione di tassazione né i successivi conguagli e richiami di pagamento.

                                         In ogni caso, non si può ignorare che è data una prova indiretta della intimazione. Infatti, il 19 aprile 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha notificato al ricorrente una decisione per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, sulla quale è indicato che tale contributo è determinato in base alla tassazione fiscale IFD 2009; contro tale decisione il ricorrente ha interposto opposizione il 19 maggio 2011 sottolineando che il reddito indicato di fr. 50'511 non era corretto. Ne segue che, al più tardi quando ha preso conoscenza della citata decisione, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di più di due mesi prima di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva.

 

                                         2.7.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata, con la quale l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, non può che essere confermata. Essendo la decisione di tassazione ormai da lungo tempo passata in giudicato, a questa Camera è precluso l’esame nel merito delle sue contestazioni.

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: