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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 18 luglio 2011 contro la decisione del 6 luglio 2011 in materia di IC e IFD 2005. |
Fatti
A. Con decisione del 15 novembre 2006, l’CO 1 notificava all’ing. RI 1 la tassazione IC/IFD 2005, nella quale il reddito era commisurato in fr. 55'100.– per l’IC ed in fr. 59'800.– per l’IFD, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr. 1'397'000.–.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 novembre 2006, nel quale contestava dapprima la mancata deduzione delle spese per malattia, argomentando di aver dovuto sostenere spese per controlli sanitari e per medicine non pagati dall’assicurazione. In secondo luogo, chiedeva spiegazioni in merito all’aumento del valore di stima della sostanza immobiliare.
L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 6 luglio 2011. Per quanto attiene alle spese di malattia, confermava la propria precedente decisione, rilevando che “nel caso in esame, le spese (non documentate) restano comunque inferiori alla franchigia del 5% del reddito netto intermedio”. Quanto alla stima della sostanza immobiliare, alla luce della sentenza del Tribunale d’espropriazione del 28 aprile 2009, acconsentiva a ridurla a fr. 890'655.–.
C. Con scritto del 18 luglio 2011 all’Ufficio di tassazione, l’ing. RI 1 ha affermato di doversi “purtroppo” opporre alla decisione su reclamo, “in particolare per quel che concerne le spese mediche da me sostenute, comprovate da pezze giustificative, da Voi ignorate, ed alle spese legali da me sostenute”. Aggiunge che le pretese fiscali non tengono conto della sua attuale situazione finanziaria e conclude rilevando che “l’ufficio contribuzioni mi deve un ristorno di imposte da me pagate in più, dal 1958, di oltre fr. 1'900'000.–“, come avrebbe già ripetutamente sostenuto.
Interpellato dall’Ufficio di tassazione, con lettera del 14 luglio 2011, circa la sua intenzione di ricorrere alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha dapprima preteso una risposta dello stesso ufficio (lettera del 19 luglio 2011), mentre, nel corso di un’audizione tenutasi il 20 settembre 2011 dinanzi all’autorità fiscale, ha poi chiesto di trasmettere il suo scritto del 18 luglio 2011 alla Camera di diritto tributario, quale ricorso.
D. Il 20 ottobre 2011, il giudice delegato si è rivolto al ricorrente, chiedendogli di precisare quali siano gli oggetti in contestazione e di conformarsi alle esigenze di motivazione richieste dalle norme applicabili.
L’insorgente ha risposto in data 25 ottobre 2011, affermando in particolare di avere a disposizione nel suo ufficio le raccomandate già inviate all’Ufficio di tassazione in merito alla questione delle “imposte pagate in più dal 1958… unitamente a circa 10 kg di documentazione”, che egli tuttavia non può portare personalmente a causa della gotta che lo affligge.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
Secondo gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve i particolare indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.
È dubbio che la lettera del 18 luglio 2011, indirizzata all’Ufficio di tassazione ed in seguito trasmessa a questa Camera con il consenso del contribuente, adempia i requisiti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova, stabiliti dalle disposizioni legali menzionate.
La questione può peraltro restare aperta, poiché il ricorso deve in ogni caso essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. 2.1.
Nella sua lettera del 18 luglio 2011, considerata ricorso, il ricorrente lamenta anzitutto la mancata deduzione delle spese di malattia.
2.2.
Secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 -33 (LIFD).
Analogamente, l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT prevede, a sua volta che sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33 LT.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n. 2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, consid. 4; n. 2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n. 2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 82 ad art. 33 LIFD).
2.3.
Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente si era limitato ad indicare di avere sostenuto spese per malattia e infortunio nella misura di fr. 407.–, senza peraltro compilare ed allegare l’apposito modulo 6. Aveva poi calcolato la franchigia del 5% del reddito netto intermedio (fr. 2'760.–), ma, invece di dedurla dall’ammontare delle spese per malattia indicate, aveva sommato i due importi, facendo in tal modo valere una deduzione di fr. 3'167.–.
Correttamente, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione in questione, ritenendo anche superflua la richiesta dei giustificativi, proprio perché l’ammontare delle spese asseritamente sostenute (fr. 407.–) era ampiamente inferiore al 5% del reddito netto intermedio.
Poiché neppure con il ricorso a questa Camera l’insorgente ha ritenuto di dover giustificare i costi sostenuti, la decisione impugnata non può che essere confermata.
3. Con un’ulteriore censura contenuta nella lettera del 18 luglio 2011, il contribuente rimprovera all’Ufficio di tassazione di non avere tenuto minimamente conto della sua attuale situazione finanziaria, che risulterebbe dalla sua ultima dichiarazione.
A questo proposito, basti ricordare al ricorrente che la decisione impugnata concerne l’accertamento dei redditi e della sostanza del periodo fiscale 2005. L’eventuale deterioramento della sua situazione finanziaria intervenuto negli anni successivi è pertanto del tutto irrilevante.
Qualora il contribuente ritenesse di adempiere le condizioni per beneficiare di un condono, dovrebbe indirizzare la relativa istanza all’autorità competente (cioè l’Ufficio esazione e condoni), comprovando di essere caduto nel bisogno e che il pagamento dell’imposta gli tornerebbe oltremodo gravoso (articoli 246 cpv. 1 LT e 167 cpv. 1 LIFD).
4. Ancor meno legata alla decisione impugnata è la questione, sollevata per ultima nella lettera del 18 luglio 2011, delle “imposte pagate in più dal 1958”.
È immediatamente evidente che l’eventuale pagamento di imposte calcolate su un reddito o una sostanza sopravvalutati non può avere alcuna ripercussione sul calcolo delle imposte per il periodo fiscale 2005, che devono necessariamente tener conto degli elementi imponibili del periodo fiscale stesso.
Se il ricorrente ritenesse che le decisioni di tassazione di precedenti periodi fiscali debbano essere rivedute a suo vantaggio, in seguito alla scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi o perché l’autorità ha violato principi essenziali di procedura o, ancora, perché le decisioni sono state condizionate da un crimine o da un delitto, potrebbe inoltrare un’istanza di revisione all’Ufficio di tassazione competente, secondo gli articoli 232 ss. LT e 147 ss. LIFD. Il contribuente deve peraltro tener presente che la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione (articoli 233 LT e 148 LIFD).
Fintantoché non avrà ottenuto la revisione delle decisioni di tassazione dei periodi nei quali ritiene di avere pagato imposte non dovute, l’insorgente non potrà chiaramente pretendere di compensare tali importi con i tributi di periodi successivi.
In ogni caso, l’art. 125 cpv. 3 CO esclude che possano estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di Lugano.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: