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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 28 settembre 2011 contro la decisione del 31 agosto 2011 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2009, RI 1, vedova di __________, indicava un reddito da sostanza mobiliare di fr. 49'894.– e un patrimonio di fr. 3'133'180.–. Tra le deduzioni faceva quindi valere spese di amministrazione dei titoli per un importo totale di fr. 20'688.–, così composto:
spese bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 2'847.–
spese bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 805.–
spese bancarie __________ sulla relazione n. __________ fr. 16'853.–
diritti di custodia sulla relazione n. __________ fr. 183.–
totale fr. 20'688.–
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna riduceva le postulate spese di amministrazione dei titoli a fr. 9'400.–, pari al 3‰ del patrimonio totale.
Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che potevano essere dedotte soltanto le spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi, ad esclusione in particolare delle “commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta e simili”.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 luglio 2011, nel quale chiedeva nuovamente di poter dedurre le spese bancarie effettivamente sostenute. Su invito dell’autorità di tassazione, con scritto del 12 agosto 2011, produceva ulteriore documentazione a comprova delle spese fatturate da __________ in relazione al conto n. __________:
· copia di tre avvisi di addebito comprovanti il pagamento di una flat fee di complessivi fr. 16'853.–;
· un elenco dei servizi inclusi nella flat fee;
· copia di tre avvisi di addebito comprovanti il pagamento di commissioni amministrative per un totale di fr. 183.–.
D. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 31 agosto 2011 così motivata:
Dall’esame dell’elenco dei titoli la sostanza mobiliare posseduta dalla contribuente comporta sicuramente costi di gestione e amministrazione ma, in considerazione della diversificazione degli investimenti, anche numerosi costi legati alla negoziazione dei titoli (acquisto, vendita, rinnovo investimenti ecc.).
Nell’impossibilità di stabilire in quale misura gli importi fatturati dalle banche siano da qualificare quali spese di amministrazione deducibili e in quale misura invece costituiscano spese di consulenza, acquisto-vendita fiscalmente non deducibili, l’autorità fiscale si riconferma nella deduzione ammessa nella decisione di prima istanza pari al 3‰ del patrimonio mobiliare.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone anzitutto la deduzione delle commissioni e della flat fee pagata a __________, sottolineando in particolare che quest’ultima includerebbe unicamente spese di gestione e amministrazione. Rispetto a quanto rivendicato in sede di tassazione, la ricorrente ha invece ridotto le spese sulle relazioni __________, limitandosi a far valere in deduzione i costi di deposito di, rispettivamente, fr. 1'774.– (conto n. __________) e fr. 666.– (conto n. __________).
F. Nelle proprie osservazioni del 12 ottobre 2011, l’autorità di tassazione pone l’accento sull’impossibilità di “estrapolare quali siano le posizioni che hanno portato all’importo di fr. 16'852.–”, in mancanza di una copia del mandato di gestione sottoscritto con __________. Chiede quindi che sia confermata la deduzione forfetaria del 3‰ del valore totale dei titoli.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).
Gli altri costi e spese non possono invece essere dedotti. In particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le spese di formazione professionale;
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34 LIFD).
1.2.
Sono considerati costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, p. 780; Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 383; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).
1.3.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente affermato che deducibili sono soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 p. 477, consid. 2c con riferimenti). Rientrano in questa categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un minimo fisso) e le spese per le cassette di sicurezza. Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi creditori (Locher, op. cit., p. 781).
I costi per la consulenza in relazione all’acquisto o la vendita di titoli costituiscono, per contro, spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono pertanto deducibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477, consid. 2e con riferimenti).
1.4.
Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti possano avvalersi, invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di una deduzione complessiva.
La prassi consolidata del Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione forfetaria non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonti comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547). Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1); le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1).
1.5.
Come questa Camera ha già avuto modo di confermare in una precedente decisione del 6 maggio 2002 (CDT n. 80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, al punto 14.2, la prassi cantonale ticinese è così riassunta:
Sono deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc. In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰ del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali.
2. 2.1.
Venendo al caso in esame, oggetto di discussione è anzitutto la deduzione delle spese bancarie fatturate da __________: le commissioni amministrative per un totale di fr. 183.– e soprattutto la flat fee di fr. 16'853.–.
La ricorrente sostiene che quest’ultima tariffa includerebbe unicamente spese di gestione e amministrazione del patrimonio, direttamente necessarie al conseguimento del reddito da sostanza mobiliare dichiarato. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, secondo cui l’importo forfetario includerebbe anche tipici costi legati alla negoziazione dei titoli.
2.2.
Così richiesta, con scritto del 12 agosto 2011, la ricorrente ha fra l’altro prodotto un elenco minuzioso di tutti i servizi inclusi nella flat fee. Fra di essi figurano la tenuta di conto periodica, l’amministrazione del deposito titoli, la reportistica standard, l’estratto conto periodico, l’allestimento della pratica credito lombard, la negoziazione di titoli, oneri fiduciari, opzioni, futures, conto metallo e gli avvisi (spese di registrazione). Dalla tariffa sono invece esclusi il traffico dei pagamenti, la carta di credito, la carta maestro, il conto cifrato, la posta trattenere, l’attestato fiscale svizzero e i costi terzi.
Già da questo elenco, senza la necessità di un ulteriore approfondimento, appare manifesto che servizi quali la “negoziazione dei titoli”, “fiduciari”, “opzioni”, “futures” e “conto metallo” rappresentano tipiche operazioni di investimento, che di tutta evidenza esulano dal campo di applicazione degli art. 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. In presenza di un conteggio globale come quello fatturato da __________, spettava di conseguenza alla contribuente individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli, dimostrando in particolare che le stesse superavano la deduzione forfetaria massima consentita dalla prassi, corrispondente al 3‰ del patrimonio dichiarato. Come ben sottolineato dalle autorità fiscali del Canton San Gallo, la denominazione dei cosiddetti “pacchetti di servizi” offerti da banche e gestori patrimoniali non è di nessuna importanza. Si tratti di commissioni portfolio management, di commissioni di gestione, di costi di gestione patrimoniale o, come nella fattispecie, di flat fee, i contribuenti che pretendono dedurre più di quanto ammesso a titolo complessivo devono in ogni caso farsi rilasciare un rendiconto dettagliato di tutte le spese sostenute dalla stessa banca o dal gestore patrimoniale (cfr. St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1, punto 4.2).
2.3.
Fatte queste premesse, la flat fee di fr. 16'853.– fatta valere in deduzione dalla ricorrente non può certo essere considerata in misura integrale. Come affermato dall’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni del 12 ottobre 2011, nell’impossibilità di “estrapolare” i singoli costi fatturati dalla banca non resta quindi che riconoscere la deduzione forfetaria del 3‰ del patrimonio dichiarato.
Ora, dall’elenco titoli e dalla documentazione ivi allegata risulta che il deposito titoli ammontava, alla data determinante del 31 dicembre 2009, a fr. 2'791'794.–. La deduzione massima consentita dalla prassi corrisponde di conseguenza a fr. 8'375.– (3‰ di fr. 2'791'794.–).
3. 3.1.
A questo importo vanno ancora aggiunte le spese di deposito fatturate da __________.
Se, di principio, nulla si oppone alla deduzione del postulato importo di fr. 666.– (conto n. __________), debitamente comprovato mediante la produzione dei conteggi trimestrali (cfr. doc. 11 allegato al gravame), più di un dubbio suscita invece la deduzione dell’importo di fr. 1'774.– (conto n. __________). In primo luogo poiché la relazione bancaria è stata chiusa nella prima parte dell’anno (tra marzo e maggio 2009) e il patrimonio trasferito a __________. In secondo luogo poiché la ricorrente – alla quale incombeva l’onere della prova (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8) – non ha mai prodotto i singoli avvisi di addebito, rendendo di fatto impossibile la prova delle spese di amministrazione relative a questo limitato periodo.
3.2.
In conclusione, l’importo totale deducibile a titolo di costi di amministrazione da parte di terzi ammonterebbe, nella fattispecie, a fr. 9'041.– (fr. 8'375.– + fr. 666.–). Si prospetterebbe pertanto una riforma della decisione su reclamo in sfavore della ricorrente.
Vista l’esigua entità della prospettata correzione e per tenere in considerazione almeno una piccola parte delle postulate spese di deposito in relazione al conto __________ n. __________, questa Camera rinuncia nondimeno a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: