Incarto n.
80.2011.13

Lugano

3 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario

del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 30 gennaio 2011 contro la decisione del 29 dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2007.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1971, coniugato, lavora come ingegnere alle dipendenze di __________. Nel tempo libero svolge l’attività di pompiere per il Corpo civici pompieri di __________ e di arbitro di hockey.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito di fr. 98'802.– dalla sua attività principale, che andava ad aggiungersi ad ulteriori fr. 8'377.– provenienti dall’attività accessoria di milite pompiere.

 

 

                                  B.   Con scritto del 2 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva al contribuente, invitandolo a dichiarare e documentare anche le indennità salariali percepite quale arbitro di disco su ghiaccio.

                                         Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 6 ottobre 2010, l’autorità notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2007, nella quale commisurava in fr. 10'000.– il reddito proveniente dall’attività accessoria di arbitro.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 novembre 2010, contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

                                         Rimasta inevasa anche una nuova richiesta di documentazione, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 29 dicembre 2010, respingeva il reclamo, spiegando nelle motivazioni allegate di non avere potuto fare altro che confermare la valutazione operata in prima sede.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 assicura di avere risposto alla seconda richiesta di documentazione, con lettera del 10 novembre 2010, nella quale sosteneva di avere sempre svolto l’attività di arbitro a titolo di mero hobby, sottolineando in particolar modo che le indennità percepite non sono mai sufficienti a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.

                                         Nelle proprie osservazioni del 14 febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione ribadisce di non avere mai ricevuto la lettera del 10 novembre 2010. Alla luce delle affermazioni del ricorrente, ritiene tuttavia “utile la sua audizione così da poter valutare l’effettivo guadagno realizzato nel 2007”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

 

                                         2.2.

                                         All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali. Sia secondo l’art. 200 LT sia secondo l’art. 126 cpv. 1 LIFD, al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è quindi assoluta (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data ogni volta che il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

                                         3.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame, come visto, il contribuente non ha mai dichiarato le entrate provenienti dalla sua attività accessoria di arbitro di hockey, nemmeno in risposta alle precise richieste di informazione del 2 marzo 2009 e del 5 novembre 2010, con le quali l’autorità di tassazione lo invitava espressamente ad indicare ed eventualmente documentare tutte le indennità salariali percepite sin dall’anno 1997.

                                         Solo con lo scritto del 10 novembre 2010 allegato al presente gravame, che il ricorrente afferma avere già inviato all’autorità di tassazione, ma di cui non vi è traccia nell’incarto fiscale, quest’ultimo ha (finalmente) preso posizione sulle richieste di informazione, limitandosi tuttavia a sostenere di avere sempre svolto l’attività di arbitro a titolo di mero hobby, ovvero senza mai trarre “un vantaggio economico… da dover dichiarare alle imposte”.

 

                                         4.2.

                                         A questo stadio della procedura, poco importa verificare se lo scritto in discussione sia stato davvero inviato all’autorità di tassazione, così come sostenuto dal ricorrente. Come anticipato sopra, è infatti pacifico che il preteso carattere amatoriale dell’attività di arbitro non possa giustificare l’assenza di una benché minima distinta delle entrate e delle uscite. A tale mancanza, non può peraltro supplire un generico esempio di una trasferta a Zurigo, perlomeno così come proposto nello scritto del 10 novembre 2010, ove si pensi appena che le uscite più importanti sono rappresentate dalle spese di trasferta, che secondo il regolamento prodotto dallo stesso ricorrente sono invece già coperte dalle indennità versate agli arbitri.

                                         Di fronte alle vaghe spiegazioni fornite dal contribuente, che vorrebbe far credere di non possedere alcuna ricevuta, ed alla scarsa propensione a collaborare da lui mostrata nel corso della procedura di tassazione, è quindi immediatamente evidente che si imponeva e che si impone tuttora una tassazione per apprezzamento.

 

                                         4.3.

                                         Nella sua prima decisione del 6 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione ha però rinunciato ad intraprendere una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), limitandosi ad aggiungere ai proventi dichiarati un ulteriore importo di fr. 10'000.– a titolo di “Reddito att. indipendente accessoria contribuente”.

                                         Certo, come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce di per sé all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi imponibili in base ad una valutazione. Nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio, spetta nondimeno alla stessa autorità di tassazione provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del diritto (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3, Oberson, Droit fiscal suisse, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).

                                         Nella fattispecie, per contro, non è dato a sapere come sia stato valutato il reddito di fr. 10'000.– proveniente dall’attività accessoria di arbitro. Gli unici elementi che emergono dall’incarto fiscale sono le indennità stabilite dalla Federazione svizzera di hockey per la stagione 2005/2006, pari a fr. 180.– per partite del campionato Elite e fr. 200.– per partite del campionato di prima lega, nonché la presenza del ricorrente nella lista degli arbitri di prima lega e di quelli candidati per la stagione 2007/2008. Nulla si sa invece in merito al numero di partite arbitrate nel corso del periodo fiscale qui in esame, né tanto meno in quali categorie sono state arbitrate.

                                         La necessità di completare l’istruttoria è del resto confermata dalla stessa autorità di tassazione, che nelle proprie osservazioni del 14 febbraio 2011, preso atto delle argomentazioni sollevate dal ricorrente, reputa utile la sua audizione “così da poter valutare l’effettivo guadagno realizzato nel 2007”.

 

 

                                   5.   A questa Camera non resta quindi che annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra descritti, avvertendo il contribuente che qualora non dovesse (nuovamente) dar seguito alle puntuali richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di collaborazione, sono ravvisabili gli estremi per una tassazione d’ufficio. In questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 29 dicembre 2010 è annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di Locarno all’RS 1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati al punto 3.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: