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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 31 ottobre 2011 contro la decisione del 5 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. RI 1, nata nel 1947, divorziata, ha sempre lavorato alle dipendenze dell’agenzia artistica __________, di cui era socia e gerente. La società, che aveva per scopo il collocamento in Svizzera e all’estero di artisti provenienti da tutto il mondo, ha nel frattempo cessato la propria attività, cambiato proprietà e ragione sociale.
Nella dichiarazione fiscale 2010, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 13'500.–, che andava ad aggiungersi alle rendite AVS/AI per fr. 6'348.– e ai redditi da titoli e capitali per fr. 31.–.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 13 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 15'600.– per l’IC ed in fr. 25'300.– per l’IFD.
L’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”, aggiungendo poi che nella definizione di tale importo si era in particolare “tenuto conto del vantaggio finanziario scaturito dal passaggio alla contribuente della vettura __________ registrata in uscita dalla __________ a valore di bilancio”.
C. La contribuente, rappresentata dalla fiduciaria RA 1, impugnava la suddetta decisione con reclamo del 12 agosto 2011, lamentando sostanzialmente una violazione del suo diritto di essere sentita.
Con lettera del 22 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva allora direttamente al rappresentante della contribuente, chiedendogli in particolare di:
· prendere posizione sull’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2010, comprovando debitamente ogni rettifica proposta;
· documentare le spese dell’automobile (imposta circolazione, assicurazione auto, ecc.), le pigioni e le spese accessorie dell’appartamento nonché la destinazione dell’importo riscattato dal fondo di previdenza;
· presentare la scheda contabile del conto correntista della __________.
D. In risposta, con lettera del 15 settembre 2011, la contribuente inviava tutta la documentazione richiesta, precisando che le spese per l’automobile, ritirata al valore contabile alla fine dell’attività della società, erano già state regolarmente contabilizzate.
L’autorità di tassazione, con successiva decisione del 5 ottobre 2011, respingeva comunque il reclamo. Dopo attento esame della documentazione presentata dalla contribuente, giungeva infatti alla conclusione che non erano emersi “nuovi elementi per giustificare le fonti di reddito utilizzate per coprire gli esborsi dell’anno in esame”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” per fr. 10'000.–. La ricorrente contesta anzitutto il rinvio al calcolo delle entrate e delle uscite, che reputa uno strumento arbitrario e inadeguato a determinare il suo tenore di vita. Precisa quindi di aver potuto beneficiare di introiti per un totale di 29'348 franchi, che le avrebbero permesso di provvedere al proprio sostentamento, seppure con molti sacrifici, aggiungendo infine che la prova del contrario spetterebbe semmai all’autorità di tassazione.
F. Invitato da questa Camera ad esprimersi sul nuovo calcolo allestito dall’Ufficio di tassazione, il rappresentante della ricorrente, con scritto del 23 febbraio 2012, ha rinunciato a prendere posizione, reputando “molto ridicolo perdere tempo e generare costi inutili alla collettività soprattutto considerando il caso personale della contribuente”.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è tuttavia assoluta, dal momento che non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o a comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2. ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
In altri termini, la tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare. La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).
3. 3.1.
Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della contribuente e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–, annotando poi che tale importo era da considerarsi comprensivo anche “del vantaggio finanziario scaturito dal passaggio alla contribuente della vettura __________ registrata in uscita dalla __________ a valore di bilancio”.
Invitata ad esprimersi in proposito, con scritto del 15 settembre 2011, la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione richiesta dall’autorità di tassazione (ricevute di pagamento, estratti bancari, conto di libero passaggio, schede contabili), senza tuttavia soffermarsi sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2010, né tanto meno sulla presunta distribuzione anticipata di utili.
3.2.
Sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha, comunque sia, fatto prova della necessaria oggettività, rettificando prontamente il proprio calcolo della disponibilità finanziaria. Alle entrate dichiarate ha aggiunto l’importo di fr. 34'007.– riscattato dal fondo di previdenza e l’estinzione del conto correntista della __________. Fra le uscite ha in particolare eliminato le spese dell’automobile – già regolarmente contabilizzate – e successivamente adeguato le pigioni e le spese accessorie dell’appartamento privato in fr. 13'200.–. Per finire, l’autorità ha nuovamente sommato il conto correntista, dal momento che lo stesso è stato in parte condonato alla società e in parte compensato dalla “privatizzazione” dell’automobile.
Ne è così risultato un ammanco annuo di oltre 2'000 franchi, prima ancora di considerare il suo fabbisogno per vivere, che peraltro corrispondeva a quello di una persona dal tenore di vita d’un certo livello, non appena si consideri che la contribuente aveva a disposizione una __________ del valore a nuovo di circa 50'000 franchi, a fine anno “privatizzata” al valore contabile di fr. 19'200.–:
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Entrate |
Uscite |
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Attivi: |
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Titoli, capitali e numerario |
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28'097 |
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Conto correntista |
55'267 |
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Compensazione conto correntista |
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55'267 |
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Passivi: |
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– |
– |
– |
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Proventi: |
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Salari |
13'500 |
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Pensioni e rendite |
6'348 |
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Redditi titoli e capitali |
31 |
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Liquidazioni in capitale |
34'007 |
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Oneri: |
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Oneri assicurativi |
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5'350 |
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Spese malattia |
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1'074 |
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Assicurazione vita |
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4'103 |
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Affitto e spese accessorie |
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13'200 |
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Imposte |
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4'152 |
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Totale entrate/uscite |
109'153 |
111'243 |
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Ammanco annuo |
2'090 |
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Ammanco mensile |
175 |
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3.3.
Per costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d’altra fonte che corrisponda al suo tenore di vita, perlomeno nel caso in cui gli introiti dichiarati da quest’ultimo apparissero manifestamente insufficienti al suo mantenimento e a quello della sua famiglia.
Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, che nel gravame qui in esame lo definisce come “ipotetico e inutile”, un simile raffronto delle entrate e delle uscite rappresenta un ausilio senz’altro importante se non addirittura decisivo per determinare il tenore di vita di un contribuente, così come l’evoluzione del suo patrimonio. Nel caso di specie, come visto, prima ancora di dedurre le necessarie spese per il mantenimento privato (vitto, abbigliamento, tempo libero ecc.) e pur sommando fra le entrate un importo complessivo di fr. 109'153.– (ben superiore quindi all’importo di 29'348 franchi dichiarato dalla stessa ricorrente), emerge comunque un ammanco annuo di oltre 2'000 franchi.
Seppur espressamente invitato da questa Camera, il rappresentante della contribuente non ha ritenuto necessario esprimersi in merito, reputando anzi “molto ridicolo perdere tempo e generare costi inutili alla collettività soprattutto considerando il caso personale della contribuente”. In simili circostanze, a questa Camera non resta che confermare l’operato dell’Ufficio di tassazione, che non poteva fare altro che procedere ad una valutazione dei redditi della ricorrente, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), specie se si considera che fra le uscite spicca in particolar modo un cospicuo aumento dei capitali a risparmio, più che raddoppiati nel corso del 2010.
3.4.
D’altra parte, l’importo di fr. 10'000.– aggiunto a titolo di “altri redditi” è di gran lunga inferiore all’importo base mensile agli effetti del diritto esecutivo. Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009, tale importo – destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa e conforme ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF) – ammonta infatti, per una persona che vive da sola, a fr. 1'200.– mensili (fr. 14'400.– annui). È ben vero che la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007), così come sostenuto dalla ricorrente. Resta però il fatto che valutando in circa 840 franchi il suo fabbisogno mensile per vivere (per di più già comprensivi dell’ammanco mensile di 175 franchi risultante dal suddetto calcolo delle entrate e delle uscite), l’autorità di tassazione ha già fatto prova di una certa generosità, specie se si considera che tale importo è pure comprensivo del vantaggio finanziario originato dalla “privatizzazione” della __________, senza dimenticare infine l’atteggiamento ostruzionistico sempre palesato dalla contribuente, tassata d’ufficio anche nei precedenti periodi fiscali: fr. 24'000.– nel 2009, fr. 12'000.– nel 2008 e fr. 30'000.– nel 2007.
3.5.
Da tutto quanto precede, la commisurazione del reddito d’altra fonte di fr. 10'000.–, aggiunto dall’autorità di tassazione in via di apprezzamento, sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: