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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 15 novembre 2011 contro la decisione del 14 ottobre 2011 in materia di condono ICom/IC/IFD 2010. |
Fatti
A. RI 1, nata nel 1959, divorziata, si trova attualmente a carico della pubblica assistenza, non potendo più contare sui contributi alimentari dell’ex marito e avendo nel frattempo usufruito di tutte le indennità di disoccupazione.
Il 26 aprile 2011, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2010. A sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di vivere ormai con le sole indennità dell’assistenza pubblica.
B. L’autorità fiscale, con separate decisioni del 12 luglio 2011, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava di averle già concesso il condono delle imposte 2003/2005, rilevando inoltre che quest’ultima avrebbe ricevuto, dapprima quale anticipi ereditari e successivamente al decesso del padre quale eredità, una somma complessiva di quasi 100'000 franchi, serviti solo in minima misura a liquidare pubblici tributi.
C. La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 18 luglio 2011, nel quale osservava di percepire un’entrata mensile di soli fr. 2'129.– e di avere nel frattempo consumato tutti i suoi risparmi per saldare le imposte 2007/2009, gli onorari degli avvocati, i premi della cassa malati, il leasing dell’automobile, le fatture del dentista e altre spese correnti.
L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 14 ottobre 2011. Pur ammettendo l’esiguità delle sue attuali entrate, l’autorità spiegava che la domanda di condono andava comunque respinta poiché la contribuente non aveva saputo costituire le necessarie riserve nel corso del 2010, quando poteva ancora contare sulle indennità di disoccupazione e su un capitale di oltre 48'000 franchi.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ribadisce di avere consumato, nel corso degli anni 2009 e 2010, tutto il capitale lasciatole in eredità dal defunto padre per onorare i debiti privati (leasing dell’automobile, assicurazione automobile, tassa di circolazione, assicurazione domestica, elettricità, dentista), i debiti pubblici (tasse sui rifiuti e acque luride, imposte arretrate) e le spese correnti (pigioni e spese accessorie, premi cassa malati). Postula quindi il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2010 e chiede inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella presente procedura di ricorso.
E. Nelle proprie osservazioni del 24 novembre 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone di respingere il gravame. Sottolinea anzitutto che le spese elencate dalla contribuente, se confrontate con le indennità di disoccupazione e i capitali ricevuti a titolo di eredità nel corso degli anni 2009 e 2010, confermano l’esistenza di un’importante eccedenza, che le avrebbe permesso di costituire le necessarie riserve per saldare le imposte oggetto della domanda di condono. Rileva poi che gli oneri legati al leasing e al mantenimento dell’autovettura non dovrebbero nemmeno essere considerati nel calcolo dell’eccedenza pignorabile.
Diritto
1. L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
2. 2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
· l’esistenza di una situazione di bisogno e;
· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3. 3.1.
Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
· un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
· considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);
· oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3.
Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
4. 4.1.
Come esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale. Pur ammettendo che le sue attuali entrate non le permettano di far fronte alle spese mensili correnti, l’autorità fiscale pone infatti l’accento sulle importanti entrate percepite nel corso del 2010 e sulle persistenti difficoltà a liquidare i propri oneri fiscali.
4.2.
Del resto, è immediatamente evidente che la ricorrente, a carico della pubblica assistenza dal 1° febbraio 2011, si trova ormai in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246 LT e 167 LIFD, che al momento non le permette di sopperire al suo minimo esistenziale (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Più problematica è invece l’esistenza di un grave rigore, ove si pensi appena che nel corso del 2010 la ricorrente ha potuto contare non soltanto sulle indennità di disoccupazione, pari a fr. 46'473.– (cfr. decisione di tassazione IC/IFD 2010 del 16 marzo 2011, nel frattempo passata in giudicato), ma anche su un cospicuo capitale di 48'628.- franchi ricevuto in eredità dal defunto padre, per un ammontare complessivo di fr. 95'101.–.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, da tale importo vanno anzitutto dedotte le spese correnti, facendo capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti. Oltre ad un importo base mensile di fr. 1'200.–, già comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, elettricità, spazzatura, acqua potabile e telefono (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF), l’Ufficio esazione e condoni ha inoltre preso in considerazione un importo aggiuntivo di fr. 100.– per figli a carico, fr. 1'060.– per la pigione mensile, fr. 100.– per le spese di riscaldamento e accessorie, fr. 100.– per ulteriori assicurazioni private, fr. 352.– per i premi della cassa malati (ad esclusione delle prestazioni complementari) e un ultimo importo di fr. 100.– per ricerca lavoro. A tali spese correnti, di complessivi fr. 3'012.–, ha quindi aggiunto le imposte effettivamente pagate nel corso del 2010, pari a fr. 10'651.–, e le spese indicate dalla stessa contribuente (anche quelle già comprese nell’importo base mensile):
Leasing automobile (fr. 530.65/mese) fr. 6'367.80
Assicurazione automobile fr. 1'575.80
Tassa di circolazione fr. 454.00
AIL (fr. 450.–/mese) fr. 5'400.00
Fatture dentista fr. 3'051.00
Totale parziale fr. 16'848.60
Imposte pagate nel 2010 fr. 10'651.15
Spese correnti (fr. 3'012.–/mese) fr. 36'144.00
Totale fr. 63'643.75
4.3.
Da qui la conclusione di una disponibilità annua di oltre 30'000 franchi (fr. 95'101.– ./. fr. 63'643.75), che le avrebbe senz’altro permesso di costituire le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, specie se si considera che la ricorrente aveva beneficiato, pochi anni prima, del condono totale delle imposte 2003/2005 quale misura di risanamento della sua posizione debitoria fiscale.
Già per questa ragione, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni – che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nell'accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481) – merita piena tutela. Decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.
4.4.
Come ancora sottolineato dall’autorità fiscale, non va infine dimenticato che nel corso del 2010 risultava ancora immatricolata a nome della contribuente una __________, del valore a nuovo di fr. 31'220.–, in chiaro contrasto con lo stato di disagio da lei lamentato, ove si pensi appena che in quel periodo aveva già perso la sua attività professionale. In simili circostanze, le spese inerenti il leasing (fr. 6'367.80) e il mantenimento dell’autovettura (fr. 2'029.80) andrebbero stralciate o perlomeno adeguatamente ridotte. È infatti principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ai sensi dell’art. 92 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73). Nella fattispecie, per contro, solo il 30 marzo 2011, ovvero poco prima dell’inoltro della presente domanda di condono, la contribuente si è affrettata a trasferire la licenza di circolazione alla madre, palesando un comportamento doloso, che non fa altro che confermare l’eccessivo tenore di vita sin lì assunto.
5. 5.1.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
La stessa conclusione vale a maggior ragione per la richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, ritenuto che quest’ultima presuppone che il procedimento presenti possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 della Legge del 15 marzo 2011 sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio, RL 3.1.1.7).
Vista l’attuale indigenza della ricorrente, questa Camera rinuncia comunque a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.
5.2.
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
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-; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: