Incarto n.
80.2011.159

Lugano

21 ottobre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 22 novembre 2011 contro la decisione del 26 ottobre 2011 in materia di IC 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliata a __________ (BE), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale usufruttuaria di beni immobiliari siti a __________. Suo marito __________ è domiciliato in __________.

                                         Notificandole la tassazione IC 2008, con decisione del 17 aprile 2009, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 11'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 99'900.–. Quanto alla sostanza imponibile, era stabilita in fr. 92'000.–, mentre quella determinante per l’aliquota in fr. 578'000.–. Ai fini del calcolo dell’imposta, infatti, l’autorità fiscale aveva preso in considerazione un reddito all’estero di fr. 100'000.– ed una sostanza all’estero di fr. 500'000.–, entrambi riferiti al marito della contribuente.

 

 

                                  B.   La contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione l’11 maggio 2009, contestando gli elementi di reddito e di sostanza considerati per l’aliquota. Il 15 ottobre 2009 la contribuente, su richiesta dell’autorità di tassazione di produrre copia della decisione di tassazione del Cantone di domicilio per il periodo fiscale litigioso, le trasmetteva copia di una decisione relativa al periodo fiscale 2005, non essendo ancora disponibili le decisioni definitive per i periodi successivi.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 ottobre 2011, nella quale rilevava che l’autorità fiscale del cantone di domicilio, con decisione del 10 giugno 2010, aveva confermato che per il calcolo dell’imposta della reclamante dovevano essere presi in considerazione i redditi e la sostanza presunti del marito residente all’estero.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 dichiara di non essere disposta ad accettare la decisione dell’Ufficio di tassazione e sottolinea che ha impugnato la decisione del cantone di domicilio davanti alla Commissione di ricorso in materia fiscale.

 

 

                                  D.   Il 25 ottobre 2012 la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a produrre copia della decisione su ricorso. L’insorgente ha risposto il 30 ottobre 2012, affermando di non avere ancora ricevuto una decisione.

                                         Un’ulteriore richiesta del 14 agosto 2013 ha avuto lo stesso esito.

                                         Il 15 settembre 2015, questa Corte si è nuovamente rivolta alla contribuente, invitandola a produrre copia della decisione della Commissione cantonale di ricorso e a pronunciarsi sul mantenimento del ricorso.

                                         Lo stesso giorno, l’insorgente ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una decisione del 23 settembre 2014, con la quale la Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna ha respinto un suo ricorso.

 

 


Diritto

 

 

                                  1.   1.1.

                                         Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica.

                                         A tale proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).

 

                                         1.2.

                                         Per l’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza, nel Cantone, devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

                                         In virtù del combinato disposto di questo articolo e del principio dell’unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

                                         In una sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare, deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva».
Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove legislazioni sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD, p. 104).
Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile 1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).

 

                                         1.3.

                                         La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:

                                         Se un residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione

                                         (art. 24 cpv. 3 CDI I-CH).
Infatti, per evitare la doppia imposizione internazionale, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma, in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", può tener conto degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F.D.T.).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale usufruttuaria di sostanza immobiliare appartenente al marito. Per tener conto della sostanza e del reddito di quest’ultimo, l’Ufficio di tassazione ha stimato in 100'000 franchi il suo reddito e in 500'000 franchi la sua sostanza.

                                         La contribuente ha genericamente contestato il calcolo dell’imposta cantonale, argomentando di aver impugnato la decisione fiscale del Cantone di domicilio. Nel ricorso alla Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, allegato al gravame, l’insorgente ha sostenuto che gli elementi imponibili del marito non dovrebbero essere presi in considerazione, neppure ai fini della determinazione dell’aliquota, per il calcolo dell’imposta da lei dovuta, per il fatto che egli vive in Italia ed ha ceduto alla moglie anche l’usufrutto sui suoi immobili.

 

                                         2.2.

                                         Nei rapporti intercantonali, se un coniuge ha un domicilio accessorio separato, è assoggettato all’imposta cantonale in modo indipendente, solo sugli elementi per i quali esiste un’appartenenza economica. Per stabilire l’aliquota applicabile si tiene conto tuttavia dell’insieme del reddito e della sostanza, elementi che vengono determinati dal cantone in base alla sua legislazione tributaria (cfr. Isler/Suter, in: Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, n. 26 ad § 27, p. 274).

 

                                         2.3.

                                         Come ha rilevato anche la Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, la ricorrente non sostiene che l’unione coniugale sia venuta meno, ma si limita ad affermare che il marito vive in Italia da qualche anno. Non sono pertanto adempiuti i presupposti per una separazione di fatto e di riflesso per una tassazione separata dei coniugi.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LT, infatti, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il loro regime dei beni.

                                         La stessa commissione di ricorso ha sottolineato come diversi elementi conducano a ritenere che nel periodo fiscale litigioso le risorse finanziarie del marito e della ricorrente fossero in comune (in particolare, rimborso di un onere ipotecario, usufrutto della moglie sugli immobili del marito), con la conseguenza che doveva essere esclusa una separazione di fatto.

 

                                         2.4.

                                         Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: RF 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p. 86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, le sentenze del Tribunale federale n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t).

 

                                         2.5.

                                         In considerazione del fatto che la ricorrente non ha prestato alcuna collaborazione al fine di determinare il reddito e la sostanza del marito all’estero, l’autorità fiscale non ha potuto fare altro che procedere ad una stima. Se si tiene conto della prassi precedentemente illustrata, che ammette in simili circostanze addirittura l’applicazione delle aliquote massime, la decisione dell’autorità fiscale ticinese può apparire persino prudenziale. Non si può neppure ignorare, in questo contesto, quanto emerge dalla decisione della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Berna, secondo cui nel periodo fiscale in discussione la contribuente ha proceduto al rimborso di un debito ipotecario di fr. 162'000.–.

 

                                         2.6.

                                         La decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha preso in considerazione, ai fini della determinazione dell’aliquota, un reddito estero di fr. 100'000.– ed una sostanza estera di fr. 500'000.– relativi al marito della ricorrente, si rivela pertanto ineccepibile.

 

 

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

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                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: