Incarto n.
80.2011.166

Lugano

23 gennaio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 2 dicembre 2011 contro la decisione del 2 novembre 2011 in materia di IC e IFD 2006.

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1 e __________ si sono uniti in matrimonio nel 1981 e dalla loro relazione sono nati 3 figli. I coniugi __________ si sono separati di fatto nell’agosto 2004, mentre il divorzio è stato pronunciato il 4 aprile 2006 dal Pretore di __________. La convenzione di divorzio, per quel che riguarda le conseguenze accessorie del divorzio, contiene i seguenti punti:

                                         1. Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale, un importo globale di fr. 190'000.– pagabile al più tardi entro il 31 dicembre 2006. Egli verserà importi mensili a dipendenza delle sue possibilità finanziarie, ritenuto comunque un minimo mensile di fr. 4'300.–. La prima rata verrà versata entro il 5 dicembre 2005, successivamente entro il 5 di ogni mese, importi che andranno in deduzione della somma globale.

                                         2. Le parti danno atto di aver già provveduto a liquidare il regime matrimoniale e di non vantare più pretese a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto al punto precedente.

                                         3. Le partite fiscali verranno suddivise al 1. gennaio 2005. I conguagli sulle imposte 2004 verranno pagati dal marito.

                                         4. Il capitale LPP accumulato dal marito in costanza di matrimonio verrà suddiviso come di legge, ossia per metà a favore della moglie, valuta 30 aprile del 2006. La signora dal canto suo non ha accumulato nessun capitale.

                                         5. Tasse e spese di giustizia sono delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

 

                                  B.   La dichiarazione fiscale 2006, oggetto del presente ricorso, è stata inoltrata all’Ufficio di tassazione di Lugano-Città il 5 dicembre 2007. Il ricorrente ha dedotto quanto versato alla ex-moglie a titolo di alimenti e più precisamente fr. 131'000.--. Il ricorrente precisa di aver versato l’importo nel seguente modo:

                                         - fr. 5'000.– mensili, per fr. 60'000.–;

                                         - fr. 1'000.– aggiuntivi;

                                         - fr. 65'000.– provento vendita di un fondo.

                                         Nel gennaio 2008 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato la dichiarazione fiscale 2006 stralciando la deduzione di fr. 131'000.– a titolo di alimenti per la moglie, asserendo che la stessa non può essere ammessa siccome il versamento di una prestazione in capitale rateizzata non è deducibile dal reddito.

 

 

                                  C.   Il 25 febbraio 2008 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione confermando quanto già proposto in sede di dichiarazione fiscale.

                                         Con decisione del 2 novembre 2011 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando che la deducibilità degli alimenti presuppone la caratteristica dell’onere permanente e non il versamento di una prestazione una tantum. La liquidazione della prestazione in capitale costituisce, per colui che è gravato da tale onere, una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di quella del beneficiario della prestazione. L’autorità di reclamo ha specificato che la convenzione sottoscritta dal contribuente e dalla ex moglie prevede il pagamento di fr. 190'000.– a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale. A questo proposito, l’autorità di reclamo ha richiamato la giurisprudenza del TF e di questa stessa Camera secondo la quale i versamenti per la liquidazione del regime matrimoniale non sono comunque deducibili; la pensione alimentare capitalizzata, da parte sua, nonostante sia versata in forma rateale, sottostà alle stesse regole previste per il contributo capitalizzato in quanto tale, quindi non si deduce dal reddito del debitore e non si impone al beneficiario.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata deduzione dell’importo versato alla ex moglie. A suo avviso, la legge non fa alcun distinguo, nel computo dei redditi imponibili, fra prestazioni ricorrenti e prestazioni in capitale. L’importo di fr. 131'000.– si compone unicamente di contributi alimentari e pertanto non ha nulla a che vedere con una liquidazione del regime matrimoniale: le parti hanno voluto definire un contributo ricorrente. A dimostrazione di ciò vi sarebbero tre elementi: la scadenza fissata nel tempo (oltre un anno), i pagamenti mensili di fr. 5'000.– effettuati per tutto l’anno 2006, il fatto che la moglie abbia utilizzato veramente questi importi per il proprio sostentamento. Non si tratterebbe dunque di un’operazione fiscalmente neutra. Inoltre il ricorrente per il pagamento di fr. 66'000.-- avrebbe fatto capo al proprio reddito e non alla propria sostanza. Il ricorrente ritiene inoltre ingiustificato essere imposto dall’autorità di tassazione per contributi pagati alla moglie in considerazione del fatto che egli stesso, così come stabilito nella convenzione di divorzio, si è già fatto carico delle partite fiscali fino al 2004 compreso.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta gli articoli 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD i contributi alimentari percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili come reddito. Secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. c e 33 cpv. 1 lett. c LIFD sono deducibili dai redditi gli alimenti versati al coniuge divorziato.

                                         Nel merito è contestata la deducibilità dell’importo di fr. 131'000.–, versato dal ricorrente alla ex moglie in base a quanto previsto nella convenzione di divorzio. Il ricorrente sostiene che il versamento di una prestazione in capitale rateizzata deve essere dedotto siccome la legge non fa alcun distinguo rispetto ad una rendita.

 

                                         1.2.

                                         Per costante giurisprudenza, la nozione di alimenti va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (DTF 125 II 183 = ASA 68 p. 715 = StE 1999 B 27.2 n. 22). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l’onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento di quella del beneficiario della prestazione.                    

                                         Già prima che si pronunciasse il Tribunale federale, questa Camera aveva precisato che la nozione di alimenti così come intesa dall’art. 32 lett. c LT è da riferirsi unicamente ai versamenti periodici e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990).

                                         Anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni, nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (par. 14.1.2), citando il Tribunale federale, afferma che la deducibilità degli alimenti periodici non può essere estesa agli alimenti versati sotto forma di prestazione in capitale.

 

                                         1.3.

                                         Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (cfr. le sentenze CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 24 aprile 1998, in StE 1999 B 27.2 n. 21; inoltre Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 169; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 65 ad art. 23 LIFD, p. 418).
                                       

                                         1.4.

                                         Va altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46/1990 p. 467 ss., consid. 3c).

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso concreto si tratta di stabilire la natura del versamento effettuato dal marito: a questo proposito si deve interpretare la convenzione di divorzio del 30 novembre 2005 omologata con sentenza del 4 aprile 2006 dal Segretario assessore della Pretura di __________.

                                         Come esposto in narrativa, il punto 1 della convenzione prevede che “il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale, un importo globale di fr. 190'000.--, pagabile al più tardi entro il 31 dicembre 2006. Egli verserà importi mensili a dipendenza delle sue possibilità finanziarie, ritenuto comunque un minimo mensile di fr. 4'300.--…(omissis)”. Il punto 2 indica che “le parti danno atto di aver già provveduto a liquidare il regime matrimoniale e di non vantare reciproche pretese a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto al punto precedente.” Per quel che riguarda gli aspetti fiscali le parti dichiarano che le partite fiscali verranno suddivise a partire dal 1. gennaio 2005, mentre i conguagli 2004 saranno a carico del marito (cfr. punto 3).

                                         Su tale base, il ricorrente ha versato alla ex-moglie nel corso del 2005 fr. 51'520.– (fr. 4'300.– al mese). Per quel che riguarda il 2006 il marito ha corrisposto alla ex-moglie i seguenti importi: fr. 5'000.– per 12 mensilità, per un totale di fr. 60'000.–, più ulteriori fr. 1'000.– (cfr. estratto conto corrente postale del 20 settembre 2007) ed infine la somma di fr. 65'000.–, provento della vendita della part. __________ RF __________ (cfr. ricevuta del 24 febbraio 2006).

 

                                         2.2.

                                         In primo luogo si rileva che il tenore della convenzione è inequivocabile: il primo punto dell’accordo afferma esplicitamente che la somma di fr. 190'000.– è “un importo globale” che viene versato “a titolo di pensione alimentare capitalizzata e liquidazione del regime matrimoniale”.

                                         Pertanto, tale ammontare comprende anche, in misura non precisata (cioè nella misura in cui la questione non è già stata risolta in precedenza, come precisato al punto 2 della convenzione, che riserva peraltro il punto 1), un versamento finalizzato alla liquidazione del regime matrimoniale. Basti ricordare, a tale riguardo, che secondo gli articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a LT l’incremento patrimoniale derivante fra l’altro da liquidazione del regime matrimoniale è esente dall’imposta. Di conseguenza, quanto versato da un coniuge all’altro a tale titolo non può essere dedotto dal reddito imponibile del debitore.

                                         Per il resto, la prestazione pagata alla ex moglie dall’insorgente costituisce il versamento rateale di una prestazione alimentare capitalizzata. Come già anticipato, si tratta di un pagamento non deducibile, in considerazione del fatto che il pagamento rateale altro non è se non una modalità di estinzione di un debito, quello alimentare capitalizzato, fiscalmente neutro.

                                         Neppure la circostanza, sottolineata nel ricorso, che parte della somma corrisposta alla moglie sia stata ricavata con la vendita di un fondo conduce ad una diversa conclusione.

 

                                         2.3.

                                         Sulla base delle considerazioni appena espresse, questa Camera non può prescindere dal fatto che l’importo di fr. 131'000.– non può essere dedotto. Il ricorso è pertanto da respingere.

 

 

                                   3.   Visto l’esito del gravame, tasse e spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: