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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 dicembre 2011 contro la decisione del 16 novembre 2011 in materia di IC/IFD 2009. |
Fatti
A. RI 1, separata dal marito __________, è madre di due figlie. Quando la maggiore, __________, convolava a nozze, le versava un importo complessivo di fr. 250'000.– quale aiuto economico in vista dell’acquisto di un’abitazione coniugale, suddividendolo in due rate di, rispettivamente, fr. 150'000.– (il 24 febbraio 2009) e fr. 100'000.– (il 2 luglio 2009).
Nella dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava tuttavia di aver ricevuto in donazione dal marito, residente all’estero, una somma pari all’incirca a 100'000 franchi, a titolo di “partecipazione alla donazione alla figlia __________”.
B. Tramite scritto del 10 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città si rivolgeva alla __________, sua rappresentante, invitandola a comprovare l’avvenuta donazione del marito tramite documentazione bancaria.
In risposta, con lettera del 30 giugno 2011, la rappresentante spiegava di non poter presentare quanto richiesto, poiché la contribuente aveva ricevuto l’importo di fr. 100'000.– brevi manu e in diverse occasioni di incontro. Con ulteriore scritto del 20 luglio 2011, poneva quindi l’accento sulla sua reale natura, sottolineando che si trattava di una “partecipazione al dono fatto da entrambi alla figlia”.
C. Notificandole la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città aggiungeva ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 100'000.–, spiegando nella motivazione allegata che l’asserita donazione del marito, residente all’estero, non era stata debitamente comprovata.
D. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 agosto 2011, contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
La contribuente ribadiva di aver deciso di comune accordo con il marito di donare alla figlia un importo di fr. 250'000.–, sottolineando poi che la seconda rata di 100'000 franchi sarebbe spettata a quest’ultimo. Poiché il versamento tardava ad arrivare e la figlia ne aveva necessità, decideva di anticiparle l’intera somma, con l’inteso che il marito “avrebbe provveduto a rendergliela in prosieguo di tempo”. Concludeva quindi di avere ingenuamente esposto nella sua dichiarazione fiscale la parziale origine paterna dei fondi “per eccesso di zelo e scrupolo di coscienza”.
E. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 novembre 2011 (poi rettificata il 14 dicembre 2011, in seguito al mancato assoggettamento di un immobile all’imposta cantonale sulla sostanza) così motivata:
(…) considerato che nulla di nuovo è stato prodotto e dopo riesame di informazioni e documentazione agli atti, si richiamano nuovamente le motivazioni dettagliate esposte nella tassazione ordinaria del 4 agosto 2011 per concludere nella decisione che il reclamo non è ammesso.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione dell’autorità di tassazione.
La ricorrente pone anzitutto l’accento sui difficili rapporti intrattenuti con il marito, che non le avrebbero consentito di documentare esaurientemente le sue argomentazioni. A suo sostegno, sottolinea nondimeno di poter contare su un’importante disponibilità finanziaria, che le ha permesso di anticipare anche la seconda rata di 100'000 franchi, così come attestato dall’avviso di addebito prodotto agli atti dell’incarto fiscale. La provenienza dei fondi donati alla figlia non sarebbe pertanto più in discussione, ma al limite la “mancata esposizione del credito verso il marito come supplemento di sostanza al 31.12.2009”.
G. Nelle proprie osservazioni del 28 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città propone di respingere il gravame. Pur ammettendo l’esistenza di una disponibilità finanziaria sufficiente, l’autorità ribadisce che la ricorrente non ha presentato alcuna documentazione comprovante la donazione ricevuta dal marito, aggiungendo poi che la nuova versione dei fatti sostenuta in corso di procedura (ovvero l’esistenza di un credito di fr. 100'000.– verso il marito) sarebbe contraria al principio della buona fede.
H. All’udienza del 27 settembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Con riguardo all’indicazione della donazione ricevuta dal marito, la ricorrente precisa unicamente trattarsi “di una affermazione che non rispondeva alla situazione effettiva, ma che voleva tener conto della sensibilità delle figlie”.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
1.2.
L’art. 24 lett. a LIFD (di uguale tenore, art. 23 lett. a LT) menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale.
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, almeno inizialmente, la ricorrente ha sostenuto di aver beneficiato di una donazione di circa 100'000.– franchi dal marito, residente all’estero, a titolo di “partecipazione alla donazione alla figlia __________” (cfr. Modulo 2 allegato alla dichiarazione fiscale 2009). Richiesta di comprovarne l’esistenza tramite documentazione bancaria, si limitava ad osservare che l’importo le era stato rifuso brevi manu e in diverse occasioni di incontro, aggiungendo poi che sarebbe “utopico pretendere che l’apporto del marito separato e residente all’estero (rispettivamente padre della donataria) per un regalo in occasione delle nozze della figlia, seppur di una certa consistenza, possa essere comprovato da giri bancari con avvisi di addebito e accredito sui rispettivi conti correnti di marito e moglie”.
2.2.
Ora, secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2).
In virtù di tale principio, il contribuente che pretende di aver ricevuto un capitale che rientra fra i redditi esenti, è tenuto alla prova di quanto afferma e deve sopportarne le conseguenze se non vi riesce (DTF 133 II 153, consid. 4.3; v. anche sentenza TF n. 2C_842/2009 del 21 maggio 2010, consid. 3.4). Vista così, la richiesta dell’autorità di tassazione di comprovare – tramite documentazione bancaria – la provenienza del capitale donatole dal marito, da anni residente all’estero, appare senz’altro comprensibile. Del resto, in ambito di rapporti giuridici internazionali si impone una prova particolarmente rigorosa, giacché risulta praticamente impossibile verificare se vi sia stata una corrispondente diminuzione patrimoniale nella dichiarazione fiscale del donante.
2.3.
Nel caso in esame, tuttavia, quanto sostenuto dalla ricorrente non concorreva a ridurre il suo debito verso l’erario. Sin dall’inizio, infatti, ha ammesso trattarsi di una “partecipazione alla donazione alla figlia __________”, comprovando contestualmente l’avvenuto pagamento dell’intero importo concordato con il marito, tramite due rate di, rispettivamente, fr. 150'000.– (il 24 febbraio 2009) e fr. 100'000.– (il 2 luglio 2009). Tale circostanza emerge non solo dagli avvisi di addebito prodotti agli atti dell’incarto fiscale, ma anche dal semplice confronto del suo patrimonio, passato nel giro di un anno da fr. 3'716'234.– (alla fine del 2008) a fr. 3'489'918.– (alla fine del 2009).
In simili circostanze, assodata l’esistenza di una sufficiente disponibilità finanziaria, la provenienza dei capitali donati alla figlia __________ non è mai stata messa in discussione. L’autorità di tassazione non aveva pertanto nessun motivo per riprendere l’importo di fr. 100'000.– ed imporlo quale reddito, malgrado la ricorrente non sia riuscita a comprovare la somma ricevuta dal marito.
3. 3.1.
Nel corso della procedura, la ricorrente ha tuttavia cambiato la qualifica giuridica del rapporto venuto in essere con il marito, definendo il contestato importo di fr. 100'000.– non più quale donazione bensì quale rimborso di una posizione creditoria ancora aperta. Con reclamo del 31 agosto 2011, precisava infatti di aver anticipato la seconda rata di fr. 100'000.– alla figlia, con l’intesa che il marito “avrebbe provveduto a rendergliela in prosieguo di tempo”. In occasione dell’udienza del 27 settembre 2012 tenutasi dinanzi a questa Camera, affermava poi chiaramente che l’indicazione della donazione ricevuta dal marito non corrispondeva alla realtà, ma “voleva tener conto della sensibilità delle figlie”, dimostrando la parziale origine paterna dei fondi.
3.2.
A prima vista, così come sostenuto dall’autorità di tassazione, la nuova versione sostenuta dalla ricorrente potrebbe configurarsi come un venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433). L’indicazione di una donazione al solo scopo di “tener conto della sensibilità delle figlie” appare finanche pretestuosa, a maggior ragione se si considerano i difficili rapporti intrattenuti con il marito.
D’altra parte, così come esposto in precedenza, non va dimenticato che la ricorrente ha specificato, sin dall’inizio, trattarsi di una “partecipazione alla donazione alla figlia __________”, indicando inoltre un importo di “circa” 100'000.– franchi, a riprova del fatto che la relazione contrattuale intrattenuta con il marito non era del tutto definita. Non vi è quindi motivo per rifiutare quest’ultima versione, specie se si considera che l’esistenza di un simile credito non concorre a ridurre il debito della ricorrente verso l’erario, ma piuttosto ad aumentarlo.
3.3.
All’imposta cantonale sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 243). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).
Nella fattispecie in esame, l’asserito credito maturato verso il marito va pacificamente incluso nella sostanza imponibile della ricorrente, per il suo valore nominale di fr. 100'000.–. Non possono invece essere riconosciuti in sua deduzione i pretesi rimborsi di capitale, che a suo dire sarebbero avvenuti brevi manu e in diverse occasioni di incontro. La situazione del contribuente che sostiene di avere già incassato un credito da una persona residente all’estero non differisce da quella già accennata di chi pretende di aver beneficiato di una donazione da parte di una persona con domicilio all’estero. Anche in questo caso, infatti, nell’ambito di rapporti giuridici internazionali si impone una prova particolarmente rigorosa, che di tutta evidenza la ricorrente non ha saputo produrre.
4. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte sopra, la decisione impugnata è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–, mentre un credito di pari importo è incluso nella sostanza della ricorrente ai fini della sola imposta cantonale.
Visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in materia di IFD è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–.
1.2. Il ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 2011 (rettificata il 14 dicembre 2011) è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 100'000.–, mentre un credito di pari importo è incluso nella sostanza della contribuente.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: