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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto
tributario |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 3 febbraio 2011 contro le decisioni del 4 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2003, 2004 e 2005. |
Fatto
- con tre decisioni del 22 ottobre 2008, l’CO 1 notificava ai coniugi RI 1 le tassazioni IC/IFD 2003, 2004 e 2005;
- i contribuenti, rappresentati dall’RA 1, impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 7 novembre 2008;
- le contestazioni dei reclamanti si riferivano, per tutti e tre i periodi fiscali in questione, alla mancata deduzione dei premi pagati per un’assicurazione sulla vita (previdenza libera Pilastro 3b) ed alla deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili di cui i contribuenti erano comproprietari, e, per il solo periodo fiscale 2004, all’imposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 40'000.–;
- con tre decisioni del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, elevando le spese di manutenzione e gestione immobiliari, ma aumentava il reddito imponibile dei contribuenti per il periodo fiscale 2003, per effetto di un rilevante incremento del reddito della comproprietà immobiliare;
- nella motivazione delle decisioni l’Ufficio di tassazione così si esprimeva:
Reclamo deciso in accordo con la sig.a __________ – Studio __________ – 16.12.10;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, prima di riproporre le censure di merito, contestano, in primo luogo, il fatto che le decisioni su reclamo siano state notificate direttamente a loro e non al loro rappresentante e, in secondo luogo, la carente motivazione delle decisioni stesse, che si limita a riferirsi ad una conversazione verosimilmente telefonica con la segretaria dello studio legale.
Diritto
- conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- come detto, il rappresentante dei ricorrenti censura dapprima, in ordine, il fatto che le decisioni siano state intimate direttamente ai suoi mandanti: a ragione;
- quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA);
- l’autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 21 ss. ad art. 117 LIFD, pp. 209-211);
- se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);
- in altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113);
- ne consegue che l’Ufficio di tassazione, conoscendo il rapporto di rappresentanza, avrebbe dovuto notificare la decisione su reclamo al rappresentante dei contribuenti e non solo a questi ultimi;
- nella fattispecie, tuttavia, nessun pregiudizio ne è scaturito, dal momento che il rappresentante dei contribuenti, pur essendogli pervenuta copia delle decisioni solo il 31 gennaio 2011, ha comunque interposto il ricorso entro il termine legale;
- ancora in ordine, il rappresentante dei ricorrenti censura la motivazione delle decisioni, fondata su un preteso accordo intervenuto con una collaboratrice dello studio legale (una segretaria), che tuttavia non era abilitata a trattare con l’autorità fiscale ed in particolare a concludere un accordo transattivo;
- dalla motivazione delle decisioni, sembrerebbe in effetti che sia intervenuta una transazione, con cui le parti hanno posto fine alla controversia nata con il reclamo;
- vincolata nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali ( DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);
- giurisprudenza e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
- una seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;
- su questi punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid. 3.1; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2; sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid. 7b/aa);
- sempre secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 N. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);
- ora, poiché la presunta transazione sarebbe intervenuta al termine di una conversazione telefonica, è chiaramente ben difficile dimostrare il contenuto dell’accordo che sarebbe stato raggiunto, tanto più che una delle parti – i contribuenti – negano addirittura che una transazione sia stata validamente conclusa;
- in simili circostanze, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo;
- la stessa autorità fiscale, del resto, quando ha trasmesso gli atti a questa Camera, ha ammesso di non essere entrata nel merito di tutte le censure dei reclamanti, “per errore”;
- in tal modo, anche l’Ufficio di tassazione riconosce che non è intervenuta una valida transazione;
- le decisioni sono pertanto annullate e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione;
- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 4 gennaio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 7 novembre 2008.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: