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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 dicembre 2011 contro la decisione del 22 novembre 2011 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC) 2010. |
Fatti
A. I coniugiRI 1 e RI 2, dopo aver abitato fino al 2006 nel Canton __________, hanno trasferito a __________, nel Canton __________, il proprio domicilio. A partire dagli anni ’40 hanno scelto di trascorrere alcuni periodi dell’anno nella vasta proprietà immobiliare sita nel Canton Ticino, ad __________, da loro acquisita in parte per successione ed in parte per compravendita.
B. Con decisione del 30 maggio 2011, RS 1, notificava ai contribuenti la decisione di assoggettamento all’imposta cantonale per l’anno 2010 con la seguente motivazione: “residenza nel Comune di __________ per tutto l’anno”. L’ufficio di tassazione aveva infatti appreso da uno dei dipendenti fissi dell’abitazione di __________ che i coniugi sarebbero stati presenti per la gran parte dell’anno.
C. I contribuenti interponevano, tramite il proprio rappresentante, reclamo tempestivo, argomentando di essere domiciliati nel Canton __________ e di esservi assoggettati all’imposta cantonale, non essendoci tra l’altro nessun presupposto tale da motivare un assoggettamento illimitato nel Canton Ticino, se non sporadiche visite circostanziate. I reclamanti negavano d’altronde di intrattenere rapporti con amici o con parenti nel Canton Ticino, poiché tutti i parenti e gli amici risiedono nella Svizzera tedesca e romanda. Precisavano poi di avere già prenotato delle camere in una casa di riposo situata nel Canton __________.
Dopo aver richiesto invano informazioni al Comune di __________, l’Ufficio di tassazione convocava in udienza i contribuenti, che confermavano le loro contestazioni.
D. Con decisione del 22 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo che i contribuenti risiederebbero tutto l’anno nel Canton Ticino, detenendovi l’effettiva residenza ed avendovi costituito il centro degli interessi vitali, identificabile in base alle circostanze oggettive visibili e soggettive, unitamente all’intenzione di rimanerci in modo duraturo. Inoltre, l’autorità di tassazione sottolineava di avere verificato il consumo di energia elettrica e telefono fisso, rilevando consumi costanti che ne testimonierebbero l’uso quotidiano; la corrispondenza bancaria e fiscale, poi, sarebbero state indirizzate ad __________ e già dal 2008 il medico e il dentista dei contribuenti sarebbero professionisti del __________. Sulla base di tali elementi, l’Ufficio di tassazione riteneva dimostrata l’esistenza di maggiori legami con il Canton Ticino anziché con il Canton __________.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, postulano l’annullamento della decisione di assoggettamento, sulla base delle argomentazioni già esposte in sede di reclamo. Ribadiscono che il domicilio nel Canton __________ non è mai stato messo in discussione fino alla decisione di tassazione 2009 e che le parole del dipendente dei coniugi sarebbero state male interpretate fin dal principio. Secondo gli insorgenti, l’autorità fiscale non avrebbe dimostrato alcunché perché non in possesso delle informazioni e dei giustificativi necessari. Inoltre, l’Ufficio di tassazione avrebbe omesso di assumere prove decisive, e soprattutto quelle offerte dai contribuenti in sede di reclamo, riguardanti le fondamentali relazioni familiari e di amicizia, intrattenute dai ricorrenti esclusivamente con parenti e conoscenti in Svizzera tedesca e romanda (di cui vengono allegate conferme cartacee), ed avrebbe violato il diritto di essere sentiti.
F. All’udienza dell’11 ottobre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e il giudice delegato ha attribuito loro un termine per produrre la distinta AVS e i conteggi delle imposte alla fonte dei dipendenti della casa di __________ nonché un certificato della casa di riposo relativo all’inizio della degenza di RI 1.
La documentazione è pervenuta il 12 novembre 2012.
Diritto
1. 1.1.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
1.2.
Una persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
- l’effettiva residenza in un determinato luogo;
- l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
1.3.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
- almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
- almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere qualificata come “transitoria” (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25)
1.4.
Le persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.
1.5.
Per contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Esso viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali) del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).
2. Dal profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).
Da quel che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
3. 3.1.
Come già ricordato, nel 2006 i coniugi __________ e __________ hanno trasferito il domicilio dal Canton __________ a __________ (SZ). Dal 1° aprile 2006, infatti, hanno avuto a disposizione un appartamento di 3½ locali a __________, per il quale pagavano 2'150 franchi al mese. A partire dal 1° gennaio 2010, l’autorità fiscale ticinese ha tuttavia ritenuto che i contribuenti avessero stabilito il centro dei propri interessi nel Canton Ticino e precisamente ad __________, dove, fin dagli anni ’40 sono proprietari di diversi immobili, acquistati in parte per successione ed in parte per compravendita.
L’Ufficio di tassazione fonda la sua decisione in particolar modo sulle informazioni acquisite in merito al personale che lavora alle dipendenze dei ricorrenti. Dalla procedura di tassazione nei confronti di __________ è infatti emerso che quest’ultimo aveva intensificato la sua attività per i contribuenti, in considerazione della loro accresciuta dipendenza causata dall’età. Mentre in precedenza lavorava solo da giardiniere, avrebbe in seguito “assunto anche altre funzioni, in particolare per quanto riguarda l’assistenza al domicilio dei signori __________ e l’accompagnamento degli stessi per i loro spostamenti”. Nel corso di un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, __________ ha affermato che “considerato che i signori __________ sono presenti nella loro abitazione di __________ per tutto l’anno”, egli si recava “sul posto di lavoro oltre al normale orario di lavoro anche nei fine settimana e giorni festivi nonché per emergenze durante la notte”.
3.2.
L’autorità fiscale ritiene che dal 2010 il centro degli interessi dei ricorrenti si sia spostato nel Canton Ticino. Le affermazioni di __________ non sono tuttavia in sé sufficienti per consolidare tale conclusione. Come risulta dalla dichiarazione dei salari trasmessa alla Cassa di compensazione AVS/AI, nel 2010 vi erano due persone che venivano retribuite per occuparsi della proprietà immobiliare degli insorgenti: oltre a __________, la dichiarazione menziona anche __________. I loro salari sono inseriti in un formulario che si riferisce alle “aziende agricole”, cosa che dovrebbe indicare che la loro attività non consiste nell’aiuto domestico. Un’altra dichiarazione, riferita ai “salari per economie domestiche”, menziona __________, che verosimilmente è invece la persona che si occupa della casa.
Come rilevato dai ricorrenti, la semplice circostanza che essi debbano sostenere importanti spese per la retribuzione del personale che si occupa della manutenzione del giardino e dei terreni di loro proprietà non basta a dimostrare il loro assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Infatti, la loro proprietà immobiliare ha una superficie complessiva di ben 54967 mq e si compone di giardino, frutteto, prati, ronchi e parco, oltre che di due edifici abitativi. È dunque più che plausibile che la manutenzione di una simile proprietà immobiliare richieda l’impiego di due persone attive quasi tutto l’anno.
Già nel reclamo i contribuenti hanno contestato l’affermazione del giardiniere, sottolineando che quest’ultimo “di solito non è a conoscenza dell’assenza o della presenza dei contribuenti” e che la sua frase in udienza “era imprecisa ed è stata evidentemente fraintesa”. Di fronte ad una simile presa di posizione, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto procedere ad un confronto fra i ricorrenti ed il loro dipendente ed interpellare anche gli altri collaboratori, in particolare la persona che si occupa direttamente della casa.
È anche il caso di osservare che già negli anni precedenti i ricorrenti sostenevano spese simili per il personale alle loro dipendenze.
D’altronde non si conoscono i costi che i contribuenti affrontano negli altri cantoni per il personale che si occupa delle loro proprietà e delle loro economie domestiche. Se a __________ dispongono di un appartamento relativamente piccolo, nel Canton __________ risultano proprietari di immobili di una certa importanza, che almeno in parte sono ceduti in locazione ad inquilini. Si tratta di ulteriori aspetti che meriterebbero di essere approfonditi.
3.3.
Un altro argomento addotto dall’autorità fiscale per supportare la decisione di assoggettamento dei contribuenti è rappresentato dal consumo di energia elettrica e dalla disponibilità di due linee telefoniche. A tale riguardo, l’Ufficio di tassazione sottolinea che a nome dei ricorrenti sono stati stipulati tre contratti per la fornitura di energia elettrica (Villa __________, Villa __________ e il rustico) e che “il consumo che ne deriva è costante e nella norma di uso quotidiano”.
Quanto le indicazioni in merito al consumo di energia elettrica siano determinanti, per confermare l’ipotesi del domicilio fiscale degli insorgenti, è discutibile. I dati forniti dall’__________ non sono stati confrontati con quelli di una casa di simili dimensioni abitata costantemente. Inoltre, proprio la circostanza che nelle abitazioni dei contribuenti siano impiegate persone di servizio impone comunque una certa cautela nel trarre conclusioni in merito alla presenza continua o prevalente dei proprietari.
Anche in questo caso, poi, è opportuno rilevare che nei periodi precedenti (dal 2007 al 2009) i consumi erano più o meno uguali a quelli del periodo fiscale litigioso.
3.4.
Come hanno osservato gli stessi ricorrenti, è difficilmente comprensibile l’atteggiamento del Comune di __________ che, direttamente interpellato dall’autorità di tassazione, sia per iscritto sia telefonicamente, si è rifiutato di collaborare.
L’allestimento e la tenuta a giorno del registro dei contribuenti sono compiti che la legge tributaria attribuisce proprio ai Municipi (art. 195 LT).
Come ricorda la Divisione delle contribuzioni, nelle Disposizioni per i municipi concernenti la legge tributaria del 21 giugno 1994 (gennaio 2013), la collaborazione dell’autorità comunale rimane in quest’ambito indispensabile affinché l’autorità cantonale disponga di tutte le informazioni atte all’iscrizione ed all’assoggettamento dei contribuenti (cfr. Disposizioni citate, p. 8). L’autorità cantonale indica anche ai Municipi alcuni accertamenti che possono essere effettuati dall’autorità comunale onde poter iniziare la procedura che porti all’iscrizione nel registro dei contribuenti:
· verifica dell’effettiva presenza continuata (es. presenza di vettura)
· verifica del consumo di acqua potabile
· verifica del consumo di energia elettrica
· verifica di appartenenza della persona ad associazioni e club locali
· legami sentimentali e famigliari in loco
· eventuali frequenze scolastiche dei figli
· frequentazioni, amicizie, rapporti con persone locali
· abbonamenti radio, tv, ecc.
· svolgimento di attività dirigenziale
· raffronto sul tipo di abitazione (lussuosa, confortevole, cubatura, ecc.) in rapporto ad altre residenze del contribuente site in altri luoghi
(cfr. Disposizioni citate, p. 8).
Nel caso concreto, appare più che auspicabile che il Municipio di __________ venga nuovamente invitato ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione nei confronti dell’autorità di tassazione cantonale.
Anche la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) attribuisce al municipio l’obbligo di tenere e aggiornare i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri (art. 106 lett. e LOC).
3.5.
Un’indicazione certamente significativa concerne i medici e il dentista che hanno avuto in cura i ricorrenti. Siccome questi ultimi hanno argomentato di essersi rivolti ai professionisti ticinesi solo saltuariamente, sarà senz’altro utile poter conoscere il nome di altri medici e dentisti che li hanno curati nel 2010.
Non appare decisivo, infine, il recente ricovero di RI 1 in una casa di riposo nel Canton __________. In primo luogo, si tratta di un fatto successivo al periodo fiscale in discussione. Inoltre, il ricovero volontario in un istituto o una casa di cura non è costitutivo di domicilio, se la persona non vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi e non vi trasferisce il centro delle sue relazioni presonali e commerciali. Una diversa conclusione si giustifica solo se l’interessato ha rotto tutti i rapporti con il suo domicilio precedente e se manifesta la sua intenzione di stabilirsi durevolmente nel suo nuovo luogo di residenza, per esempio traslocandovi con i suoi congiunti o trasferendovi il suo arredamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 521).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché proceda agli accertamenti indicati e adotti in seguito una nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 22 novembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver proceduto agli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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- ; - ; - .
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Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: