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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 28 dicembre 2011 contro la decisione del 14 dicembre 2011 in materia di IC e IFD 2010. |
Fatti
A. In data 9 novembre 2011 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato la decisione di tassazione IC e IFD 2010 a RI 1. L’autorità di tassazione ha accertato un reddito imponibile complessivo IC di fr. 57'900.– per l’IC e di fr. 64'100.–per l’IFD, riconoscendo parzialmente alcune deduzioni professionali tra cui le spese di perfezionamento, le quali sono state accertate nella misura di fr. 468.–, cioè limitatamente ai costi per frequentare un seminario presso l’albergo __________ di __________ dal 29 ottobre 2010 al 1° novembre 2010.
B. Il 21 novembre 2011 RI 1 ha interposto reclamo contro tale decisione postulando il riconoscimento retroattivo delle spese di perfezionamento precedenti all’anno 2010. Il reclamante ha sottolineato che i corsi di perfezionamento sostenuti hanno accresciuto le sue conoscenze professionali e di conseguenza il suo reddito soggetto alle imposte. A questo proposito ha prodotto l’attestato federale di formatore professionale federale, rilasciatogli dalla Confederazione il 30 maggio 2011. Questo il dettaglio delle spese di perfezionamento richieste in deduzione:
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Tipo di corso |
Costo (in fr.) |
Data fattura |
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Corso FFA livello 1: “Animare corsi per adulti” |
1'200.-- |
20.09.2006 |
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Corso FSEA 2 Moduli 4+5 |
1'750.-- |
08.04.2008 |
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Seminario con pernottamento Albergo __________ |
468.-- |
31.10.2010 |
C. Con decisione del 14 dicembre 2011 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha respinto il reclamo, ribadendo che sono deducibili nel periodo fiscale 2010 le spese il cui pagamento è stato effettuato nel corso del periodo fiscale 2010 ed escludendo di conseguenza la deducibilità delle spese il cui pagamento è stato effettuato negli anni precedenti o nel 2011.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, ritenendo del tutto ingiustificata la mancata deducibilità dei corsi di perfezionamento frequentati negli anni precedenti il periodo fiscale in questione (2010).
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
Le spese di acquisizione, una volta riconosciute, sono integralmente deducibili nell’anno di realizzazione del reddito corrispondente (Noël, op. cit., n. 15 ad art. 25 LIFD, p. 437).
1.2.
L’imposta sul reddito è un’imposta periodica. Per poter determinare il reddito complessivo si devono contrapporre sia le entrate di un periodo fiscale (componenti positive) sia le deduzioni di tale periodo (componenti negative). In altre parole, secondo il principio della periodicità, nell’accertamento del reddito imponibile non si possono prendere in considerazione deduzioni fiscali relative ad un periodo fiscale diverso (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommensteuerrecht, 2a edizione, 1991, § 3 I, p. 40).
Essenzialmente, le spese professionali sono ammesse in deduzione al momento in cui sono fatturate; tutt’al più, se non vi è una fatturazione o se il suo pagamento effettivo è incerto, è determinante il momento del pagamento (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 98-99 ad art. 210 LIFD, p. 1622; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 1° novembre 2005, in RF 2005 p. 305 consid. 4).
2. Nel caso concreto è dunque evidente che le le spese di perfezionamento sostenute dal ricorrente (fr. 3'418.--) possono essere dedotte dal reddito imponibile del periodo fiscale 2010 limitatamente alla parte che si riferisce a quest’anno. Determinante è dunque il periodo di assoggettamento.
Come esposto in narrativa, il ricorrente ha prodotto le fatture relative a questi corsi. Dalla documentazione si evince che il Corso FFA livello 1 “Animare corsi per adulti” è stato frequentato, fatturato e pagato nel 2006, il Corso FSEA 2 Moduli 4+5 nel 2008, mentre il seminario presso l’albergo __________ è stato frequentato e pagato nell’autunno 2010.
I principi precedentemente ricordati consentono dunque esclusivamente la deduzione dei costi per il seminario del 2010. Infatti le spese di perfezionamento sostenute nel 2006 e 2008 non possono essere fatte valere nell’ambito della dichiarazione fiscale del periodo fiscale 2010 perché di pertinenza di un altro periodo fiscale.
Come indicato nella decisione dopo reclamo dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona, può pertanto essere ammessa soltanto la deduzione dell’importo di fr. 468.— relativo al seminario presso l’albergo __________.
3. Visto l’esito del presente gravame tasse e spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: