Incarto n.
80.2011.183

Lugano

25 novembre 2013

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini, assente)

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 29 dicembre 2011 contro la decisione del 30 novembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________, lavora alle dipendenze della __________ AG di __________ (Canton __________) – società attiva nella produzione e nel commercio di riscaldamenti elettrici, impianti solari e pompe di calore – quale tecnico addetto alla consulenza esterna per la Svizzera italiana.

                                         Nel periodo fiscale 2010 il contribuente percepiva uno stipendio lordo di fr. 111'451.–, oltre ad un’indennità per spese forfettarie di fr. 27'600.– (fr. 19'200.– per spese d’automobile e fr. 8'400.– per altre spese).

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 2 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 104'700.– per l’IC ed in fr. 107'000.– per l’IFD

                                         L’autorità aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 19'600.–, spiegando nella motivazione allegata che le indennità per spese forfettarie (dedotta una quota esente di fr. 8'000.–) andavano considerate quale integrazione di salario e conseguentemente aggiunte allo stesso. Negava inoltre la deduzione delle postulate spese professionali, considerando il rimborso forfettario ampiamente sufficiente alla copertura di tutte le spese vive.

 

 

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2011, nel quale sottolineava che l’indennità forfettaria totale di fr. 27'600.– era giustificata in primo luogo dall’uso della propria automobile (fr. 19'200.–) e secondariamente dai costi d’ufficio e di rappresentanza (fr. 8'400.–).

                                         L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 30 novembre 2011 così motivata:

 

                                         Ai sensi di legge in mancanza di un regolamento spese redatto dal datore di lavoro ed approvato dall’autorità fiscale del cantone di sede della ditta (nel caso in esame Cantone __________), l’importo del rimborso forfettario che eccede fr. 8'000.– deve essere ripreso ed imposto al beneficiario quale reddito tassato ordinariamente.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la ripresa delle indennità per spese forfettarie venga ridotta di almeno fr. 8'111.90, producendo a sostegno delle sue allegazioni alcune ricevute di pagamento dell’anno 2010.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Come esposto in narrativa, la censura relativa alla mancata deduzione delle spese professionali non è più oggetto di contestazione. In questa sede, come visto, il ricorrente lamenta unicamente la ripresa delle indennità per spese forfettarie (tassate come “altri redditi” nella misura di fr. 19'600.–), postulando una sua riduzione di almeno fr. 8'111.90.

                                         1.2.

                                         Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

                                         Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

 

                                         1.3.

                                         Per questa ragione, le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfettarie devono essere indicate sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale. Se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono infatti un’integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 25 ad art. 17 LIFD, p. 321).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Ora, come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha aggiunto ai proventi dichiarati dal ricorrente “altri redditi” per fr. 19'600.–, spiegando nella motivazione allegata che in assenza di un regolamento spese redatto dalla sua datrice di lavoro ed approvato dalle competenti autorità fiscali del cantone di sede poteva essere riconosciuto, a titolo di indennità per spese forfettarie, unicamente un importo di fr. 8'000.–.

                                         Tale conclusione non può essere seguita. Essa prende verosimilmente spunto dalla vecchia prassi applicata dalle autorità fiscali ticinesi prima dell’adozione del nuovo certificato di salario, secondo cui il riconoscimento di spese forfettarie di rappresentanza a dirigenti e quadri veniva ammessa, per retribuzioni lorde fino a fr. 250'000.–, nella limitata misura di fr. 8'000.–. Si trattava di una prassi chiaramente ispirata ad esigenze di semplificazione, che aveva tuttavia per oggetto le sole spese di rappresentanza, ovvero quelle spese che sostengono di solito dipendenti dirigenti nell’esercizio della loro attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi risulta tutt’al più possibile con un dispendio sproporzionato.

 

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, per contro, l’importo totale di fr. 27'600.– indicato nel certificato di salario concerne principalmente spese forfettarie d’automobile (fr. 19'200.–) e solo secondariamente costi d’ufficio e di rappresentanza (fr. 8'400.–). Premesso che simili spese andavano verosimilmente indicate nelle rubriche 13.2.1 e 13.2.2 (piuttosto che nella rubrica 13.2.3, riservata in particolare alle indennità forfettarie per gli espatriati), a tale riguardo le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni contengono le seguenti spiegazioni:

 

                                         Nella relativa colonna è da indicare l’importo forfetario (non entrano in questo contesto i singoli forfait secondo la cifra n.m. 52) versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno per coprire le piccole spese (di regola, singole spese inferiori a 50 CHF) e per le spese di rappresentanza (p.es. per inviti privati al proprio domicilio). Le spese forfetarie devono corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive. L’importo in franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento delle spese approvato.

                                         (cfr. Istruzioni citate, n. 58).

                                         Nella relativa colonna è da indicare l’importo forfetario versato ad un dipendente che deve utilizzare spesso la propria automobile privata a scopi professionali (di regola, diverse migliaia di chilometri all’anno). Le spese forfetarie devono corrispondere all’incirca all’importo delle spese effettive.

                                         (cfr. Istruzioni citate, n. 59).

 

                                         2.3.

                                         Come detto, il ricorrente lavora alle dipendenze della __________ AG di __________ (Canton __________) quale tecnico addetto alla consulenza esterna per la Svizzera italiana. È quindi facile supporre che nell’ambito dell’assistenza ai clienti debba sopportare diversi costi d’ufficio e di rappresentanza (spese per inviti a pranzo, costi per telefonate professionali, tasse di parcheggio ecc.) e soprattutto utilizzare quotidianamente la propria automobile privata a scopi professionali (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna 2007, p. 107).

                                         In assenza di un regolamento spese approvato dalle competenti autorità fiscali del Canton __________, o perlomeno di un accordo in merito al riconoscimento delle spese, l’autorità di tassazione non poteva però accettare acriticamente l’importo complessivo di     fr. 27'600.– indicato nel certificato di salario, senza prima verificarne la corrispondenza con le spese effettivamente sostenute dal ricorrente (Bosshard/Mösli, op. cit., p. 89). Essa deve infatti partire dal principio che quanto addotto dal contribuente, ma non documentato, non può essere preso in considerazione: prescindere da questa esigenza significherebbe non già correggere una presunta inesattezza, ma sostituire l’obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati fatti con l’apprezzamento dell’autorità (decisione TF n. 2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in: RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218). A ciò si aggiunga che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

 

                                         2.4.

                                         Con il gravame qui in esame, il ricorrente chiede che la ripresa delle indennità per spese forfettarie (tassate come “altri redditi” nella misura di fr. 19'600.–) venga ridotta di almeno fr. 8'111.90, producendo a sostegno delle sue allegazioni alcune ricevute di pagamento dell’anno 2010:

 

                                         - Imposta di circolazione                                fr.    475.–

                                         - Fattura __________                                    fr.    443.75

                                         - Varie __________                                       fr.    967.05

                                         - Varie __________                                       fr.  1'807.40

                                         - Assicurazione automobile                            fr.  1'416.60

                                         - Fattura __________                                    fr.    127.–

                                         - Fattura __________                                    fr.    248.–

                                         - Fattura __________                                    fr.    138.60

                                         - Fattura __________                                    fr.    154.–

                                         - Fattura __________                                    fr.    364.30

                                         - Fattura __________                                    fr.    170.20

                                         Totale                                                           fr.  8'111.90

 

                                         Dagli atti dell’incarto non emergono altre indicazioni utili. In assenza di un rapporto giornaliero sull’attività professionale del ricorrente, o perlomeno di un contratto di lavoro con allegato un mansionario delle sue funzioni, a questa Camera risulta difficile verificare la giustificazione commerciale delle suddette spese, senza dimenticare inoltre che alcune di esse (fattura garage, carburante, assicurazione veicolo) andrebbero dapprima scorporate fra quota aziendale e quota privata.

 

                                         2.5.

                                         Anche volendo accettare per intero le suddette fatture, a rigor di logica potrebbero al massimo essere riconosciute ulteriori spese per fr. 111.90, dal momento che l’autorità di tassazione ha già ammesso l’importo di fr. 8'000.– quale indennità per spese forfettarie.

                                         In una recente sentenza del 22 novembre 2011 (inc. CDT n. 80.2011.54), questa Camera, confrontata con il caso di un consulente esterno di una compagnia d’assicurazioni, ha avuto modo di tutelare una decisione di tassazione che, da una parte, gli riconosceva un importo di oltre 12'000 franchi quale indennità per spese forfettarie e, dall’altra, gli negava le ulteriori spese professionali rivendicate in deduzione. Il caso qui in esame è molto simile: il ricorrente lavora per il servizio esterno (con raggio l’intera Svizzera italiana) della __________ AG, senza dimenticare inoltre che allo stesso è già stata negata la deduzione delle postulate spese professionali, considerando il rimborso forfettario ampiamente sufficiente alla copertura di tutte le spese vive.

                                         Fatte queste premesse, anche se in difetto del necessario supporto documentale, a giudizio di questa Camera si giustifica di riconoscere al ricorrente un importo totale di fr. 12'000.– (pari a   fr. 1'000.– al mese) quale rimborso spese forfettario, non fosse altro che per ragioni di economia procedurale. Gli “altri redditi” vanno conseguentemente ridotti a fr. 15'600.–, pari alla differenza fra l’importo complessivo di fr. 27'600.– indicato sul certificato di salario e l’importo riconosciutogli di fr. 12'000.–.

 

 

                                   3.   Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su reclamo del 30 novembre 2011 riformata nel senso che gli “altri redditi” vengono ridotti a fr. 15'600.–.

                                         Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 novembre 2011 è riformata nel senso che gli “altri redditi” vengono ridotti a fr. 15'600.–.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: