|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Stefano Magini, giurista |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
|
|
oggetto |
ricorso del 7 febbraio 2011 contro la decisione del 26 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2009, peraltro firmata dalla sola consorte (il marito risulta residente in Sardegna dal 2007), i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano di aver conseguito un reddito del lavoro (lordo) di fr. 19'608.– (corrispondenti alla rendita AVS versata dall’istituto assicurazioni sociali del Canton __________ alla signora __________). Non veniva per contro dichiarata alcuna sostanza, né mobiliare né immobiliare. Posti in deduzione fr. 5’280.– per l’assicurazione malattia privata (come da attestazione della cassa malati __________ rilasciata alla signora RI 2) e fr. 646.– di spese per malattia e infortunio, i coniugi dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 13'682.–.
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 settembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile dei contribuenti per l’imposta cantonale in fr. 31'700.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 53'400.–; per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stabilito in fr. 30'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 52'300.–. La sostanza imponibile ammontava a fr. 193'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 411'000.–.
L’Ufficio di tassazione aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati redditi immobiliari (valore locativo e affitti per fr. 21'900.–) e altri redditi (in __________) per fr. 25'000.–. L’autorità fiscale aveva inoltre accertato la presenza di titoli e capitali per un importo di fr. 280'000.–, nonché sostanza immobiliare per un valore di fr. 255'577.–. Nella motivazione allegata, spiegava che la valutazione della sostanza immobiliare si basava sulle risultanze catastali. D’altro canto, l’autorità fiscale riconosceva in deduzione fr. 5'475.– per spese di gestione e manutenzione immobili e fr. 2'349.– di interessi passivi privati (per tali voci i contribuenti, che come rilevato non avevano dichiarato alcuna sostanza, non avevano richiesto alcuna deduzione). L’Ufficio rifiutava invece la deduzione delle spese di malattia, in quanto non superavano il 5% del reddito imponibile né risultavano sopportate dal contribuente medesimo.
C. RI 1 interponeva reclamo all’autorità di tassazione il 4 ottobre 2010, mediante il quale contestava unicamente l’importo relativo alla voce “valore locativo e affitti” in quanto uno dei locali considerati non era abitabile, necessitando di importanti lavori di riattazione. Sosteneva inoltre che la moglie non era proprietaria dell’immobile e che lui ormai risiedeva in __________.
Con lettera 15 novembre 2010 l’Ufficio di tassazione di Biasca richiedeva ai contribuenti, in relazione agli affitti incassati nel 2009 dalla locazione degli appartamenti siti al mappale n. __________ RFD di __________, la trasmissione dei relativi contratti di locazione o della documentazione dei versamenti ricevuti; in caso di mancata locazione degli appartamenti, l’autorità fiscale richiedeva un’attestazione del Comune di __________ a tale riguardo, eventualmente attestante la pretesa inabilità dei locali. I contribuenti davano seguito a tale richiesta inoltrando diversa documentazione di artigiani (fatture e conferme d’ordine), nonché un’attestazione del Comune di __________ che certificava che nell’immobile di cui alla part. n. __________ risultava affittato un solo appartamento.
Con decisione del 26 gennaio 2011 l’autorità fiscale accoglieva il reclamo, rettificando il valore locativo in fr. 14'200.– (di conseguenza adattando pure l’importo per spese di gestione e manutenzione immobili a fr. 3'550.–), e riconoscendo inoltre, in deduzione dal reddito netto, una quota esente per beneficiari di AVS di fr. 1'000.–.
D. Con raccomandata del 2 febbraio 2011 i contribuenti rispedivano al mittente la decisione di tassazione dopo reclamo del 26 gennaio 2011. In calce al primo foglio della decisione si poteva leggere la scritta “Respinto”, accompagnata da una frase illeggibile e dalla firma di RI 1. Inoltre, diversi punti della decisione risultavano evidenziati con pennarello arancione, a volte accompagnati da un punto interrogativo e, più raramente, da un segno di visto. Nella terza pagina della decisione, accanto all’evidenziazione dell’importo di fr. 281'500.– relativo alla sostanza mobiliare in Italia, oltre ad un punto interrogativo, si poteva leggere l’annotazione, pure effettuata con pennarello arancione: “domicilio in __________”.
Con scritto 3 febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione chiedeva ai contribuenti di indicare se la loro raccomandata 2 febbraio 2011 fosse da considerare come ricorso contro la decisione su reclamo del 26 gennaio 2011, nel qual caso i contribuenti venivano invitati ad indicare i motivi del ricorso, così da poter essere in seguito trasmesso alla Camera di diritto tributario.
Con raccomandata 7 febbraio 2011 indirizzata all’Ufficio di tassazione, RI 1 dichiarava di opporsi al calcolo dell’imponibile. Chiedeva quindi che fosse lo stesso Ufficio a comprovare i redditi in precedenza da lui evidenziati in arancione. Più in particolare contestava il punto 5.1 relativo al valore locativo (calcolato dall’autorità in fr. 14'200.–), che sarebbe invece valutabile in fr. 9'960.– (corrispondente ad un affitto di fr. 830.– per 12 mensilità). Inoltre, il ricorrente chiedeva che l’autorità fiscale comprovasse gli altri redditi in __________ di 25'000.–, la sostanza di fr. 411'000.–, il “reddito imponibile” di fr. 5'800.–, nonché il reddito della moglie di fr. 25'000.–. A tale lettera il contribuente allegava nuovamente la decisione su reclamo del 26 gennaio 2011, nella quale risultavano essere state effettuate un gran numero di evidenziazioni in pennarello arancione (38).
In data 14 febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione di Biasca trasmetteva alla Camera di diritto tributario la lettera 7 febbraio 2011 del contribuente quale ricorso contro la decisione su reclamo del 26 gennaio 2011. Invitato da questa Camera a presentare delle osservazioni in merito a tale ricorso, l’Ufficio di tassazione ha risposto il 18 febbraio 2011, evidenziando di aver emanato la decisione su reclamo sulla base delle argomentazioni sollevate dal contribuente nella lettera di reclamo contro la decisione di tassazione di data 29 settembre 2010.
E. Con lettera 27 maggio 2011 la Camera di diritto tributario si rivolgeva al ricorrente assegnandogli un termine di 30 giorni per eleggere domicilio in Svizzera, per versare un importo di fr. 500.– a titolo di garanzia, nonché per precisare le argomentazioni e conclusioni del ricorso, producendo inoltre la documentazione completa inerente i redditi percepiti (fra i quali si riteneva vi dovesse sempre essere la rendita corrispostagli dall’istituto assicurazioni sociali del Canton __________) e completando le indicazioni inerenti l’elenco titoli (con la relativa documentazione attestante titoli, crediti e debiti). Riguardo alla contestazione del valore locativo, RI 1 veniva in particolare invitato a specificare se contestava il valore locativo dell’immobile di __________ o quello dell’immobile di __________. Al contribuente veniva inoltre concessa la facoltà di trasmettere eventuali decisioni di tassazione dell’autorità fiscale __________.
La lettera 27 maggio 2011 veniva inviata per raccomandata (A/R) all’indirizzo in __________ di RI 1 e – per ragioni di mera comodità del contribuente – in copia pure all’indirizzo della moglie a __________.
Il contribuente, proprio dall’indirizzo di __________, rispondeva con raccomandata 24/27 giugno 2011, dichiarando di voler sottoporre a verifica l’insieme della procedura di tassazione adottata dall’Ufficio di tassazione. Ribadiva di contestare il valore locativo di fr. 14’200.–, che sarebbe invece di soli fr. 9'960.–. Inoltre, contestava in toto il valore locativo dell’immobile di __________ (fr. 3'900.-) che in quanto usufruttuario non potrebbe essergli ascrivibile (l’immobile essendo abitato dal figlio). Il ricorrente contestava pure l’importo ascrittogli a titolo di altri redditi in __________ di fr. 25'000.– e la sostanza di fr. 411'000.–; entrambe queste contestazioni poggiavano sul medesimo tipo di argomentazione:
“Reddito/sostanza che l’ufficio di tassazione __________ deve provare con documenti. Ergo, esigo che venga provato davanti al vostro Tribunale”.
Il ricorrente contestava pure il reddito di fr. 25'000.– che a suo dire l’autorità di tassazione avrebbe imposto alla moglie, che sosteneva essere di soli fr. 19'000.– (lordi) corrispondenti alla rendita AVS percepita dall’istituto assicurazioni sociali del Canton Zurigo. Infine, il gravame riportava, a titolo di conclusione, le seguenti due motivazioni di fondo:
1° Elenco titoli, averi ed entrate non conforme alla reale sostanza. 2° Viene ignorato categoricamente che io, dal 2006 sono domiciliato in Italia, ergo, non più imponibile in Ticino.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.2.
Nel caso in esame, rilevato come dalla lettera 7 febbraio 2011 del ricorrente non fossero compiutamente desumibili le motivazioni alla base delle singole contestazioni (avanzate dal ricorrente) la Camera di diritto tributario con lettera 27 maggio 2011 ha chiesto di emendare il ricorso. Inoltre, richiamati gli art. 191 e 231 cpv. 1 LT, in considerazione del domicilio all’estero del contribuente, gli ha assegnato un termine di trenta giorni entro cui versare un importo di fr. 500.– a titolo di garanzia ed eleggere domicilio in Svizzera, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
1.3.
La ricevibilità del ricorso appare più che dubbia, avendo il ricorrente adempiuto solo una delle condizioni menzionate, cioè il versamento della garanzia per il pagamento delle spese di giudizio.
Per quanto attiene alla designazione di un rappresentante in Svizzera, sebbene il contribuente non vi abbia provveduto, egli ha inviato la sua risposta alla lettera della Camera indicando come suo recapito l’indirizzo di __________ dove è tuttora domiciliata la moglie, e dove lo stesso contribuente risiedeva fino al 2007, prima di trasferirsi in __________. Si può pertanto desumere che il ricorrente abbia inteso farsi notificare le decisioni della Camera presso la residenza della consorte a __________. Del resto, la raccomandata indirizzata al suo domicilio in __________ è ritornata al mittente, non ritirata.
1.4.
Più che discutibile è in ogni caso l’adempimento dei requisiti formali del ricorso, nel quale, secondo la legge il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità (articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD).
La lettera con cui l’insorgente ha dato seguito alla richiesta della Camera di conformarsi alle menzionate indicazioni non è accompagnata da alcun giustificativo, ma si limita a contestare genericamente gli accertamenti dell’autorità di tassazione.
La questione può tuttavia essere lasciata aperta, per il fatto che il ricorso deve in ogni caso essere respinto nel merito.
2. 2.1.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.3.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, e questo anche qualora tale mancanza non possa essere imputata al contribuente (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197). L’autorità di tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
2.4.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 206 cpv. 3 LT, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
3. Ora, nel caso in esame, si deve innanzitutto rilevare come l’autorità fiscale abbia rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT, che prevede che l’autorità fiscale diffidi il contribuente se questo non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Al riguardo non può però esser mossa alcuna critica all’Ufficio di tassazione, in quanto le decisioni impugnate risultano indubbiamente essere delle decisioni ordinarie, basate – per ciò che concerne gli elementi più rilevanti riguardanti il reddito e la sostanza in Svizzera – sulla stessa documentazione trasmessa dai contribuenti, rispettivamente su altri riscontri oggettivi quali le risultanze del catasto e i valori di stima ufficiali. D’altronde, la scelta dell’autorità di tassazione, di non adottare una procedura di tassazione d’ufficio in senso stretto, ha favorito il contribuente, per il fatto che il suo reclamo non è stato sottoposto alle esigenze previste dalla legge per le decisioni di tale natura.
Certamente, l’autorità fiscale ha dovuto accertare d’ufficio altri elementi, come ad esempio la sostanza mobiliare del contribuente in __________ (rilevante unicamente ai fini dell’aliquota per la determinazione dell’imposta cantonale sulla sostanza, nel concreto calcolata in fr. 322.85), nonché il reddito ivi conseguito (accertato d’ufficio in fr. 25'000.–, importo rilevante unicamente ai fini della determinazione dell’aliquota). Per ciò che concerne tali specifici accertamenti, contestati dal ricorrente solamente davanti a questa Camera (e non in sede di reclamo), appare certamente inevitabile che l’Ufficio di tassazione abbia dovuto procedere per apprezzamento, in considerazione del fatto che nessuna documentazione era stata prodotta dai contribuenti in sede di dichiarazione di imposta (né in sede di reclamo); del resto, neppure dietro esplicito invito di questa Camera RI 1 ha trasmesso la documentazione richiesta. Tale atteggiamento, di indisponibilità ad ogni collaborazione con l’autorità fiscale non si giustifica neppure volendo tener conto del fatto che il ricorrente sembra fra l’altro contestare il principio stesso del suo assoggettamento in Svizzera, questione che viene qui di seguito affrontata.
4. L'assoggettamento in Svizzera rispettivamente nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (artt. 3 LIFD e 2 LT) o per appartenenza economica (artt. 4 LIFD e 3 LT).
Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (artt. 4 cpv. 1 lett. c LIFD e 3 cpv. 1 lett. c LT).
Contrariamente all'ipotesi dell'appartenenza personale, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone secondo gli artt. 4 e 5 LIFD rispettivamente 3 e 4 LT (artt. 6 cpv. 2 LIFD e 5 cpv. 2 LT).
Per l'art. 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
5. 5.1.
Nel caso concreto, RI 1 risulta domiciliato all'estero a partire dal 9 marzo 2007, come si evince dal “Certificato di residenza” rilasciato il 26 giugno 2008 dall’Ufficiale d’anagrafe del Comune di __________, Provincia di __________ (__________). Irrilevante risulta la semplice dichiarazione del ricorrente, non supportata da alcuna documentazione, di considerarsi residente all’estero a partire dal periodo di tassazione 2006. Fra l’altro tale tesi era stata esposta in modo reiterato, ma senza alcun supporto documentale, pure in precedenti scritti indirizzati dal contribuente all’autorità fiscale (cfr. fra l’altro gli scritti 18 aprile 2008 e 16 giugno 2008, in relazione a contestazioni contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2006, nei quali RI 1 afferma di considerarsi domiciliato in __________ dal 6 febbraio 2006).
5.2.
Il ricorrente è comproprietario, assieme alla moglie, di un immobile a __________, sito sul mapp. n. __________ RFD, il cui valore di stima è di fr. 201'933.–. Inoltre, egli risulta essere usufruttuario (pure assieme alla consorte) dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________, il cui valore di stima risulta essere rispettivamente di fr. 47'065.– e fr. 6'055.– (totale fr. 53'120.–).
Egli è quindi assoggettato all'imposta nel Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza economica, ma limitatamente al reddito ed alla sostanza stessa sita nel Cantone. Questo principio si traduce nell'assoggettamento del reddito della sua casa di sua proprietà a __________ (ovvero del valore locativo dell'immobile) e del valore di stima di quest'ultimo (per l’imposta cantonale sulla sostanza). Pure per gli immobili di cui risulta usufruttuario il ricorrente è assoggettato all’imposta sul reddito (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD, art. 3 cpv. 1 lett. c LT) e sulla sostanza (per l’imposta cantonale, art. 40 cpv. 2 LT; cfr. Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, pag. 67).
Il contribuente, peraltro, non sembra mettere in discussione tale principio, ma in relazione all’imposizione degli immobili di __________ (per la precisione di quello sulla part. n. __________ RFD, abitato dal figlio __________) contesta il valore locativo di fr. 3'900.–, considerato eccessivo proprio per il fatto di essere solo l’usufruttuario. L’assoggettamento dell’usufruttuario alle imposte sul reddito e la sostanza immobiliare, come visto, è chiaramente previsto dalla legge e non dipende certamente dall’effettivo godimento dell’immobile da parte dell’avente diritto. Anche su tale aspetto, la censura del ricorrente cade nel vuoto.
Per ciò che concerne l’immobile part. n. __________ RF di __________, si deve qui richiamare l’avvertenza formulata al ricorrente nello scritto 27 maggio 2011 di questa Camera con la quale lo si invitava, laddove questi nel suo ricorso 7 febbraio 2011 contestava genericamente il “punto 5.1, valore locativo fr. 14'200.–”, a voler distinguere tra valore locativo degli immobili di __________, di __________ e valore locativo complessivo, emendando di conseguenza il suo ricorso. Invece, anche nella sua lettera 24/27 giugno 2011 il ricorrente contesta il valore locativo di fr. 14'200.– (che è il totale dei redditi immobiliari) sostenendo che a fronte di un unico locale affittato, per fr. 830.– mensili, l’importo corretto sarebbe di fr. 9'960.–, con una differenza dunque di fr. 4'240.–. Il riferimento all’unico locale affittato e l’importo indicato dal ricorrente non possono che riferirsi all’immobile part. n. __________ RF di __________, per il quale però l’autorità fiscale ha accertato un reddito immobiliare di fr. 10'300.–, dal quale ha inoltre dedotto l’importo di fr. 2'575.– a titolo di spese di manutenzione. Anche su tale punto la contestazione del ricorrente risulta priva di ogni fondamento.
6. 6.1.
Come ha ripetutamente ricordato anche il Tribunale federale, per quanto concerne i redditi conseguiti all’estero, determinanti per stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD) e devono esporre la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza del Tribunale federale 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: RF 61 p. 442, consid. 2). Questa regola vale evidentemente anche per i fattori di reddito all’estero, riguardo ai quali le facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenze del Tribunale federale 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t, consid. 4.2; 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 20t, consid. 3.4).
6.2.
Nella dichiarazione fiscale, il contribuente ha totalmente omesso di fornire ogni indicazione in merito ai suoi redditi e alla sua sostanza esteri. Il ricorrente ha inoltre ignorato completamente il richiamo formulato nella lettera 27 maggio 2011 di questa Camera, con la quale gli veniva chiesto di produrre documentazione inerente ai suoi redditi in __________, l’elenco titoli (con la documentazione attinente a titoli, crediti e debiti) nonché, qualora disponibili, decisioni di tassazione dell’autorità __________. Egli non ha dunque mai indicato la totalità dei suoi redditi e della sua sostanza, ossia anche gli eventuali redditi conseguiti all'estero e l'eventuale sostanza detenuta all'estero. Non specificando nulla di tutto ciò, l'autorità fiscale ha stimato d'ufficio quali potessero essere il reddito e la sostanza del contribuente domiciliato all'estero. Tali valutazioni, più che effettuate per apprezzamento, nel caso in esame appaiono in realtà basarsi sulla documentazione inoltrata dallo stesso contribuente negli anni precedenti, e sulla considerazione che tali dati, in mancanza di concrete e documentate indicazioni contrarie del contribuente medesimo, possano esser ritenuti ancora attuali.
In particolare risulta come fino alla dichiarazione fiscale 2006 il contribuente abbia dichiarato correttamente la rendita AVS percepita dall’istituto assicurazioni sociali del Canton Zurigo, trasmettendo il relativo attestato rilasciato nel gennaio 2007 attestante una “ordentliche Altersrente” di fr. 20'220.–. Ora, il contribuente non ha mai neppure sostenuto di non più percepire tale rendita, né ha mai fornito documentazione circa eventuali altre fonti di sostentamento.
Considerato come non abbia neppure dato seguito all’invito di questa Camera di trasmettere le eventuali decisioni emesse dall’autorità fiscale __________, l’accertamento effettuato dall’Ufficio di tassazione di fr. 25'000.– a titolo di altri redditi in __________, importo determinante unicamente per stabilire l’aliquota, a fronte della totale e continuativa mancanza di collaborazione da parte del contribuente, non può essere considerato arbitrario, e deve qui pertanto essere confermato.
Pure la contestazione riguardante il reddito imposto alla moglie va respinta: infatti, il reddito di fr. 25'000.– (recte: fr. 25'100.–) è il reddito imponibile complessivo di entrambi i contribuenti; l’autorità fiscale, come rendita AVS della moglie, ha considerato l’importo di fr. 19'608.– (che a detta del ricorrente sarebbe di fr. 19'200.– lordi).
6.3.
Il ricorrente contesta infine l’importo accertato dall’autorità fiscale relativo alla sostanza di fr. 411'000.–.
Alla base di tale importo vi è naturalmente la sostanza immobiliare, di fr. 255'577.–, accertata sulla base dei valori catastali, nonché titoli e capitali di fr. 280'000.–, oltre a un modesto importo (fr. 1'500.–) del veicolo a motore. Dalla somma di tali importi l’autorità fiscale ha dedotto debiti privati per fr. 66'000.– e accordato la deduzione per coniugati di fr. 60'000.–. Da notare che nessuna delle due deduzioni era stata richiesta dai contribuenti nella dichiarazione fiscale.
Se per quanto riguarda l’accertamento della sostanza immobiliare non vi è più nulla da aggiungere rispetto a quanto considerato supra (consid. 5.2), occorre esaminare l’accertamento relativo ai beni mobili. Innanzitutto si deve osservare che l’importo di fr. 280'000.– per titoli e capitali accertato d’ufficio per l’anno 2009 è indubbiamente congruente con quanto stabilito, con decisioni passate in giudicato, per i precedenti periodi di tassazione. Infatti, la decisione su reclamo IC/IFD 2008 del 24 febbraio 2010 accertava titoli e capitali di fr. 275'000.–, malgrado si constati come a partire dalla dichiarazione d’imposta 2006 i coniugi, al punto 26.1 (titoli e capitali), non dichiarino alcun importo. Tuttavia, risulta che almeno per il periodo di tassazione 2006 sia stato inoltrato l’elenco titoli, con relativa documentazione bancaria. Mal si comprende come mai, pure per tale periodo di tassazione, nel reclamo inoltrato da RI 1 il 12 ottobre 2007 (per l’ID/IFD 2006) questi contestasse l’importo accertato dall’autorità per titoli e capitali di fr. 274'875.– (“qui egregi signori; mi dovete spiegare tale somma, da voi calcolata? Ammetto che una tale somma mi farebbe comodo.”). In mancanza di documentazione più recente rispetto a quella trasmessa per il periodo di tassazione 2006, è indubbio che l’autorità fiscale possa ancora oggi basarsi su di essa. Certamente, al contribuente rimaneva aperta la facoltà, qualora avesse inteso farne uso, di documentare un eventuale deprezzamento di quegli investimenti (che però risultavano essere in larga misura degli investimenti di tipo obbligazionario e conservativo), rispettivamente un loro consumo, sulla base però di pertinente ed esauriente documentazione. Tuttavia, anche di fronte alla più volte menzionata richiesta di documenti da parte di questa Camera il ricorrente ha scelto di non ottemperare ai suoi obblighi di collaborazione (cfr. supra consid. 2.1).
Ne consegue che il ricorrente, cui in considerazione della sua mancata collaborazione incombeva l’onere della prova, non ha in nulla comprovato l’affermazione, contenuta in calce al complemento del suo ricorso del 24/27 giugno 2011: “elenco di titoli, averi ed entrate non conforme alla reale sostanza”. Pertanto, pure tale censura sollevata dal ricorrente deve essere respinta.
Per ciò che concerne la sua affermazione secondo cui sarebbe da considerare domiciliato in __________ dal 2006, già si è detto che l’unico documento da cui si può dedurre il suo domicilio all’estero è quello, già menzionato, del Comune di __________, che attesta la residenza di RI 1 a partire dal 9 marzo 2007.
6.4.
Alla luce dei principi enunciati, l’operato dell’autorità di tassazione appare assolutamente corretto.
Di fronte alle generiche censure del ricorrente, che non ha allegato né documentazione fiscale del suo Stato di residenza né documentazione inerente la sua sostanza mobiliare e i sui redditi in Italia, questa Camera non può certamente modificare la decisione impugnata a suo vantaggio.
7. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
|
|
__________ - ; - ; - .
|
||
|
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: