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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 24 febbraio 2011 contro la decisione del 2 febbraio 2011 in materia di IC e IFD 2007. |
Fatti
A. La __________ SA (in liquidazione) ha costruito sul mappale __________ RFD di __________ un palazzo in proprietà per piani (PPP).
Il 25 settembre 2007 la __________ SA vendeva all’arch. __________, il quale era azionista con una quota del 26% della menzionata società, tre posti auto (n. 39, 40 e 41) dello stesso fondo per fr. 18'000.- .
Notificando alla venditrice la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e quella dell’imposta sull’utile della società, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche accertava che tra il valore della contrattazione e il valore di mercato dei posti posteggi vi era una differenza di fr. 80'000.-. Tale importo veniva quindi aggiunto nelle relative decisioni, le quali non erano state contestate e di conseguenza passavano in giudicato.
B. Notificando a RI 1 la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 giugno 2010, l’CO 1 circondariale di tassazione di Locarno aggiungeva al reddito dichiarato l’importo di fr. 80’000.-, a titolo di altri redditi, pari alla differenza tra il valore venale dei tre parcheggi (fr. 98'000.-) e il relativo prezzo di vendita (fr. 18'000.-), considerando tale importo una prestazione valutabile in denaro.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010 chiedendo lo stralcio del reddito di fr. 80'000.- a titolo di prestazione valutabile in denaro. Il reclamante argomentava che nel gennaio del 2009 la società __________ SA aveva distribuito un dividendo di fr. 777’440.- e che egli avrebbe pertanto inserito nell’elenco dei titoli 2009 il suo reddito di fr. 202'134.45.- proveniente dalla partecipazione.
C. L’autorità fiscale respingeva il reclamo del contribuente con decisione del 2 febbraio 2011. Nella motivazione osservava che la differenza tra il valore rogato (fr. 18'000.-) e il valore commerciale (fr. 98'000.-) era una classica distribuzione dissimulata di utile e per tale integralmente imponibile. L’Ufficio di tassazione aggiungeva che la distribuzione del dividendo di fr. 777'440.- non doveva venire confusa con la prestazione valutabile in denaro fatta a favore del contribuente nel 2007.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione dell’autorità fiscale del 2 febbraio 2011, chiedendo che il reddito aggiunto di fr. 80'000.– come prestazione valutabile in denaro imponibile venga ridotto a fr. 12'000.–.
A tale riguardo, rileva che l’Ufficio dei registri di Locarno, che dapprima aveva determinato d’ufficio il valore delle contrattazione in fr. 90'000.–, lo ha poi ridotto a 30'000 franchi, in considerazione della situazione sfavorevole dei parcheggi in questione. Anche la Divisione per l’imposta preventiva dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni (AFC) ha accolto un reclamo contro la definizione della prestazione valutabile in denaro in fr. 80'000.-, riducendola a fr. 12'000.–, importo pari alla differenza tra il valore venale stabilito dall’Ufficio dei registri (fr. 30'000.–) e il valore di rogito (fr. 18'000.–).
G. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno propone di ridurre l’importo della distribuzione dissimulata di utile a fr. 34'000.-, previo confronto con altri atti di compravendita di posteggi dello stesso condominio. Tenuto conto del fatto che il prezzo inferiore pagato per l’acquisto di un posto auto è rappresentato da fr. 26'000.- e che i parcheggi in questione sono situati in posizione sfavorevole, l’autorità fiscale propone di attribuire loro il valore di due posti auto, per un valore totale di fr. 52'000.-.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
· una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
· il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
· il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario. Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze oggettive, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita. Non occorre quindi un esame preliminare dell'intenzionalità e della consapevolezza degli organi della società che hanno compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 418; ASA 45 p. 595).
1.4.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
1.5.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2. 2.1
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in denaro della __________ SA a favore dell’azionista ricorrente nel fatto che essa ha ceduto a quest’ultimo, ad un prezzo di favore e rinunciando quindi ad un adeguato indenizzo, tre posti auto di cui era proprietaria. Il ricorrente non contesta il principio, ma l’ammontare della distribuzione dissimulata di utile che è stata quantificata in fr. 80'000.-.
2.2.
Come ricordato in narrativa, la __________ SA ha costruito sul mappale __________ RFD di __________ una palazzina in PPP. Questo condominio ha un’autorimessa di due piani con un numero complessivo di 43 posteggi. Il 25 settembre 2007 venivano acquistati dal ricorrente gli ultimi tre posti auto, rimasti invenduti, a dire della società, unicamente perché erano quelli di minor pregio a causa di una posizione sfavorevole. Il ricorrente ha acquistato i tre parcheggi a fr. 6'000.– cadauno per un totale di fr. 18'000.–.
Confrontando il prezzo pagato dal ricorrente con quelli pattuiti per la cessione degli altri posti auto, i quali variano da 26'000.- franchi a 30'000.-, è inconfutabile che non c’è stata una corrispondente prestazione. Il ricorrente ha potuto comperare i parcheggi ad un prezzo particolarmente basso, che sicuramente non sarebbe stato concesso ad un acquirente esterno.
2.3.
Determinante è il confonto con acquirenti terzi (Drittvergleich) in questi casi si fa riferimento al valore reale di mercato del bene. Più precisamente in diritto tributario si intende il valore che viene attribuito ad un bene patrimoniale in caso di un’alienazione conforme ai criteri commerciali (sentenza del Tribunale federale 2A.602/2002 del 23 luglio 2003 cosid. 2; sentenza del Tribunale federale 2A.590/2002 consid. 2.2). Nel caso in cui non è disponibile un valore di mercato, ma sono state effettuate delle operazioni simili al caso in esame con terze persone indipendenti dalla società, tali negozi possono essere presi come riferimento (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 103 ad art. 58 LIFD).
Come già menzionato, il prezzo dei posti auto venduti a terze persone, le quali hanno acquistato dei posteggi singolarmente o in combinazione con una PPP, varia tra i 26'000.- franchi e i 30’000.- franchi.
Appare significativa, in questo contesto, un’altra circostanza. L’unità di PPP n. __________, che ha per oggetto il diritto esclusivo sull’autorimessa n. 14 al primo piano interrato, consta di 22 posti auto, ognuno dei quali corrisponde ad una quota di comproprietà di 1/22 dell’intera unità, a sua volta pari ad una quota di valore di 88‰ dell’intero condominio. Se si considera che, secondo l’art. 712e cpv. 1 del codice civile (CC), il valore di ogni piano o porzione di piano corrisponde alla quota del valore dell’immobile o del diritto di superficie, si deve concludere che i promotori del condominio hanno attribuito ad ogni parcheggio esattamente la stessa quota di valore. Né il ricorrente si è avvalso della facoltà, conferita ad ogni comproprietario dall’art. 712e cpv. 2 CC, di domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell’edificio o delle sue adiacenze.
2.4.
Le argomentazioni dell’insorgente si limitano a fare riferimento a quanto deciso dall’Ufficio dei registri di __________, dapprima,e dall’AFC, poi, ammettendo in parte le sue contestazioni. In quelle sedi, il contribuente ha sostenuto che il valore dei tre posti auto sarebbe ridimensionato dalla loro posizione, caratterizzata da un’accessibilità limitata. Aveva allora prodotto uno scritto dell’ing. __________, secondo cui i tre posteggi non rispetterebbero le norme sullo spazio necessario di manovra per accedervi e che il prezzo pagato secondo il contratto (fr. 6'000.– per ogni posto auto) sarebbe pertanto “oggettivamente giustificato”. L’Ufficio dei registri ha così ridotto il valore attribuito ad ogni parcheggio a fr. 10'000.–, come ha fatto poi anche l’AFC nella decisione in materia di imposta preventiva.
Alla luce delle considerazioni precedentemente proposte, soprattutto in relazione al valore delle quote condominiali ed ai prezzi pagati dagli altri acquirenti, non vi sono le condizioni per condividere l’operato dell’Ufficio dei registri. Anche volendo ammettere che la posizione dei tre parcheggi sia effettivamente la meno favorevole dell’intera autorimessa, cosa che spiega verosimilmente anche il fatto che siano stati venduti per ultimi, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che tutti e tre possano avere il valore corrispondente ad uno solo dei rimanenti parcheggi.
2.5.
La proposta formulata dall’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, consistente nell’attribuire ai tre posti auto litigiosi il prezzo più basso pagato dagli altri acquirenti (fr. 26'000.–), moltiplicato per due anziché per tre, viene certamente incontro alle rivendicazioni del ricorrente ed offre una soluzione pragmatica che non può che essere considerata generosa.
Ne discende che ai tre posteggi acquistati dal ricorrente è attribuito un valore venale complessivo di fr. 52'000.-, con l’ulteriore conseguenza che la distribuzione anticipata di utile è ridotta da fr. 80'000.- a fr. 34'000.-.
Inoltre, va ricordato al ricorrente che questa Camera non è vincolata alla decisione dell’Ufficio dei registri di Locarno (del 15 ottobre 2007) né a quella dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (del 28 gennaio 2011). Trattandosi di decisioni di autorità diverse, non può nemmeno essere invocato il principio delle buona fede secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost.. In questo contesto, non si può neppure ignorare la circostanza che la società venditrice ha accettato la valutazione della prestazione a favore dell’azionista, senza impugnare la decisione relativa all’imposta sull’utile.
3. Il ricorso è conseguentemente accolto in parte. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in misura parziale e gli è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che la prestazione valutabile in denaro proveniente dalla __________ SA è ridotta da fr. 80'000.– a fr. 34'000.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 990.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un terzo (fr. 330.–).
Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: