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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 24 febbraio 2011 contro la decisione del 26 gennaio 2011 in materia di restituzione d’imposta. |
Fatti
A. In seguito all’insolvenza di __________, il 2 settembre 1996 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava al contribuente ed RI 1 delle decisioni con cui ripartiva fra i coniugi il debito relativo alle imposte cantonali ed alle imposte federali dirette dal 1991 al 1994. Le decisioni in questione, non impugnate, passavano in giudicato.
Questi gli importi dovuti (dedotti gli acconti già pagati ed aggiunti gli interessi di ritardo):
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marito |
moglie |
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IC 1991 |
11'123.85 |
8'245.65 |
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IC 1992 |
17'467.15 |
8'317.35 |
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IC 1993 |
9'502.30 |
6'760.15 |
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IC 1994 |
7'486.90 |
6'293.90 |
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IFD 1991 |
7'786.20 |
3'821.40 |
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IFD 1992 |
11'372.90 |
3'420.40 |
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IFD 1993 |
3'497.20 |
1’600.10 |
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IFD 1994 |
3’149.80 |
1’441.10 |
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totale |
71’386.3 |
39’900.05 |
L’11 febbraio 1997 il Canton Ticino e la Confederazione Svizzera avviavano dei procedimenti esecutivi per l’incasso dei debiti fiscali in questione. Mentre le procedure intraprese nei confronti della moglie concernevano solo i suoi debiti, quelle promosse nei confronti del marito si riferivano invece alla posizione debitoria di entrambi. Per effetto del pagamento di tutti gli importi che erano oggetto delle procedure esecutive, ne risultava un’eccedenza di fr. 28'708.55 (fr. 16'973.25 per l’IC e fr. 11'735.30 per l’IFD). L’Ufficio esazione e condoni impiegava tale importo per estinguere debiti fiscali del marito per i periodi fiscali successivi.
B. Con ulteriori decisioni del 3 maggio 2000, l’autorità di tassazione notificava ai coniugi __________ la ripartizione dei debiti fiscali IC/IFD per il periodo fiscale 1997/98. Il 27 marzo 2002 intimava loro poi analoghe decisioni per i periodi 1999/2000 e 2001/2002. Anche queste passavano in giudicato, non essendo state impugnate.
Questi gli importi dovuti (dedotti gli acconti già pagati ed aggiunti gli interessi di ritardo):
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marito |
moglie |
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IC 1997 |
10’892.55 |
5’478.15 |
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IC 1998 |
11’108.75 |
5’586.95 |
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IC 1999 |
649.05 |
296.55 |
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IC 2000 |
636.95 |
781.75 |
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IC 2001 |
362.35 |
562.30 |
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IC 2002 |
352.45 |
546.90 |
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IFD 1997 |
5’184.30 |
1’793.20 |
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IFD 1998 |
4’912.90 |
1’699.40 |
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IFD 1999 |
155.20 |
122.40 |
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IFD 2000 |
149.20 |
117.80 |
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IFD 2001 |
260.55 |
213.45 |
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IFD 2002 |
260.55 |
213.45 |
Non avendo RI 1 provveduto al pagamento della sua quota del debito fiscale, l’autorità fiscale avviava dei procedimenti esecutivi nei suoi confronti. Gli stessi sfociavano in due avvisi di pignoramento del 16 ottobre 2006, l’uno per un debito fiscale di fr. 5'970.– per imposte cantonali e l’altro di fr. 5'124.10 per l’IFD. Per evitare il pignoramento, l’escussa estingueva i debiti con versamento del 9 novembre 2007.
Con sentenza del 17 dicembre 2007, l’autorità giudiziaria respingeva un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, promossa dalla debitrice ex art. 85a LEF. In seguito, l’escussa inoltrava un’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, che il pretore di Bellinzona dichiarava irricevibile, con sentenza del 13 maggio 2008, ritenendo prevalenti le disposizioni speciali del diritto pubblico, cioè gli articoli 274 LT e 168 LIFD.
C. Con istanza del 18 agosto 2008, RI 1 chiedeva all’CO 1 la restituzione degli importi di fr. 5'970.85 e di fr. 5'124.10, pagati rispettivamente al Canton Ticino ed alla Confederazione in seguito alle procedure esecutive promosse nei suoi confronti. L’istante sosteneva di aver fatto fronte al saldo di tutti i debiti fiscali estinti il 27 marzo 1997 con i mezzi di sua esclusiva proprietà, grazie all’aumento di un’ipoteca. In tale contesto, avrebbe pagato anche importi non dovuti, cosa che avrebbe riconosciuto la stessa autorità di riscossione, la quale avrebbe tuttavia proceduto al riversamento attribuendo parte delle eccedenze al marito. Inoltre, degli esuberi relativi all’imposta federale diretta sarebbero stati impiegati per estinguere debiti fiscali cantonali.
L’autorità di riscossione respingeva l’istanza con decisione del 10 luglio 2009, contestando che il pagamento dell’imposta fosse avvenuto per errore, come invece richiesto dalla legge. A suo avviso, l’istante avrebbe invece pagato il debito contestato per evitare il pignoramento dei beni. L’Ufficio di esazione rilevava quindi che le imposte pagate erano dovute, essendo fondate su decisioni di tassazione regolarmente passate in giudicato.
D. RI 1 interponeva ricorso alla Camera di diritto tributario contro la suddetta decisione, ma, con sentenza del 17 agosto 2010, questa Corte rinviava gli atti all’Ufficio di esazione, perché considerasse tale atto quale reclamo.
Con decisione del 26 gennaio 2011, l’CO 1 respingeva il reclamo, ribadendo in sostanza le argomentazioni già contenute nella precedente decisione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la restituzione degli importi che ha pagato nel 2007, in seguito all’avviso di pignoramento. L’insorgente ripropone le considerazioni già poste a fondamento dell’istanza e del precedente gravame.
Diritto
1. Secondo gli articoli 168 cpv. 1 LIFD e 247 cpv. 1 LT, il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.
Gli importi restituiti più di 30 giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Dipartimento federale delle finanze, per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta cantonale (articoli 168 cpv. 2 LT).
La domanda di restituzione dev’essere presentata all’autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l’amministrazione respinge la domanda, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento (articoli 168 cpv. 3 LIFD e 247 cpv. 3 LIFD).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questo istituto giuridico concerne esclusivamente la ripetizione di imposte pagate senza essere dovute, fra le quali non rientra il caso delle imposte stabilite con una decisione di tassazione passata in giudicato. Infatti, la restituzione dell’imposta non ha lo scopo di correggere errori di tassazione (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto la restituzione delle imposte pagate nel 2007, nell’ambito delle procedure esecutive promosse nei suoi confronti per l’incasso dell’IC relativa ai periodi fiscali dal 1998 al 2002 e dell’IFD dei periodi dal 1997 al 2002.
I debiti fiscali in questione si fondano sulle decisioni di tassazione notificate alla contribuente ed al marito, rispettivamente, il 16 febbraio 1998 (IC/IFD 1997/98), il 15 ottobre 2001 (IC/IFD 1999/2000) e l’8 ottobre 2001 (IC/IFD 2001/2002). Le relative decisioni non sono state contestate dai contribuenti e sono pertanto passate in giudicato.
L’autorità fiscale ha poi proceduto alla ripartizione del debito fiscale fra i coniugi, in considerazione dell’insolvenza del marito. Tali decisioni sono state notificate agli interessati, rispettivamente, il 3 maggio 2000 (IC/IFD 1997/98) ed il 27 marzo 2002 (IC/IFD 1999/2000 e 2001/2002). Anche queste decisioni, non contestate, sono passate in giudicato.
Non si vede dunque come l’insorgente possa pretendere di aver pagato tali debiti d’imposta “per errore”.
2.2.
La contestazione della ricorrente concerne in effetti non tanto i debiti relativi alle imposte dei periodi fiscali dal 1997 al 2002 quanto piuttosto l’impiego, da parte dell’autorità incaricata della riscossione, delle eccedenze relative all’incasso delle imposte dei periodi fiscali dal 1991 al 1994. La sua tesi è infatti che l’Ufficio di esazione abbia impiegato quanto da lei versato in eccesso in relazione alle imposte degli anni 1991/94 per estinguere i debiti dei periodi successivi non solo suoi ma anche del marito.
Si deve allora concludere che la contestazione della ricorrente non concerne i debiti fiscali dal 1998 al 2002, che sono stati pagati nel corso delle procedure esecutive culminate nell’avviso di pignoramento del 2006, ma si riferisce all’impiego degli importi riversati dall’autorità di riscossione, in seguito al pagamento intervenuto nel 1997, da cui era risultata un’eccedenza.
La domanda di restituzione ha quindi per oggetto gli importi versati nel 1997, in adempimento dei debiti fiscali relativi ai periodi dal 1991 al 1994.
Se si tiene conto del termine quinquennale per domandare la restituzione, a partire dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento, è piuttosto evidente che l’istanza della ricorrente è alquanto tardiva. La stessa avrebbe infatti dovuto essere inoltrata entro la fine del 2002, mentre è solo nel 2007 che la contribuente ha promosso le prime azioni legali per ottenere una sorta di compensazione fra quanto pagato in eccesso nel 1997 ed i debiti dei periodi fiscali successivi. Quando la debitrice ha fatto valere le sue pretese nei confronti del fisco cantonale, stava per scadere persino il termine decennale di perenzione del diritto alla restituzione.
2.3.
A quest’ultimo riguardo, è ancora il caso di rilevare che l’art. 125 cpv. 3 CO esclude che possano estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici.
Pertanto, la pretesa dell’insorgente, che vorrebbe compensare il credito, che ritiene di avere nei confronti del fisco per effetto del pagamento in eccesso nel 1997, con i debiti fiscali dei periodi dal 1997 al 2004, non può evidentemente essere soddisfatta.
3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: