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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 1° aprile 2011 contro la decisione del 2 marzo 2011 in materia di IC e IFD 2008. |
Fatti
A. RI 1 svolge la professione di tecnico a titolo indipendente.
Nella dichiarazione fiscale per il periodo 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 58'000.– ed un reddito immobiliare di fr. 52'000.–; dopo le deduzioni, il reddito imponibile era commisurato in fr. 14'304.–. Alla dichiarazione non era allegato alcun documento relativo all’attività professionale né altre attestazioni.
B. Con decisione del 17 febbraio 2010, l’CO 1 gli notificava la tassazione IC/IFD 2008, allestita d’ufficio “per mancata o insufficiente documentazione”. Il reddito aziendale era stato elevato a fr. 100'000.– ed il reddito imponibile a fr. 58'600.– per l’IC ed a fr. 61'300.– per l’IFD.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2010. Il reclamante contestava in particolare l’aumento del reddito aziendale ed allegava alcuni precetti esecutivi notificatigli in tempi recenti.
C. Il 25 gennaio 2011, l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente, invitandolo a produrre le attestazioni bancarie a comprova dei debiti a fine del 2008 e del 2009, documentazione a comprova degli acquisti immobiliari degli stessi due anni ed il modulo 7 compilato per ogni immobile di sua proprietà. La richiesta si concludeva con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato “deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.
Il 28 febbraio 2011, a termine ormai scaduto, il reclamante chiedeva all’Ufficio di tassazione di “pazientare ancora un istante”, in quanto stava “raccogliendo il materiale”.
Con decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che “il contribuente presenta sistematicamente delle dichiarazioni fiscali lacunose e carenti di documentazione” e che “l’analisi della documentazione mette in evidenza una carente disponibilità finanziaria nell’anno 2008”. Poiché non aveva dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli durante la procedura di reclamo, l’autorità riteneva di dover confermare la tassazione contestata.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la riduzione del reddito aziendale a fr. 58'000.–. Ammette di aver inviato documentazione insufficiente in merito agli immobili, ma ritiene che ciò sia irrilevante, “poiché tutti gli stabili sono fortemente ipotecati e non danno nessun reddito”. Il ricorrente sostiene quindi che la sua attività professionale è stata colpita da una grave crisi, che ne ha comportato un drastico ridimensionamento, ed allega un bilancio ed un conto economico. Produce inoltre documentazione in merito alle proprietà immobiliari.
E. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione ha contestato l’utilità degli attestati relativi ai debiti ipotecari, allegati al ricorso, rilevando che non si riferiscono al periodo fiscale in contestazione. Sottolinea inoltre che dai conti dell’impresa emerge una diminuzione dei debiti, che non trova spiegazione nella dichiarazione presentata, e conclude chiedendosi se non sia necessario un supplemento d’indagine.
L’insorgente ha replicato con scritto del 26 aprile 2011, ammette che la documentazione relativa ai debiti non è completa ed osserva che ha subito diversi procedimenti esecutivi.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre nondimeno distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
1.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2. 2.1.
Venendo al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha commisurato per apprezzamento il reddito aziendale dell’insorgente in fr. 58'000.–, rinunciando però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nella notifica della tassazione IC/IFD 2008, non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552). In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la plausibilità dei fatti che l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei ricorrenti (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).
2.2.
L’autorità fiscale è stata praticamente obbligata a procedere ad una stima del reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente, per il fatto che la dichiarazione fiscale inoltrata era priva di ogni documento in merito a tale attività.
A tale riguardo, gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
Il contribuente ha palesemente disatteso gli obblighi di collaborazione che gli incombevano, né li ha d’altronde adempiuti dopo la richiesta di documentazione sottopostagli nel corso della procedura di reclamo.
L’Ufficio di tassazione ha pertanto dovuto ricostruire il reddito aziendale sulla base dei pochi elementi a disposizione, ed in particolare tenendo conto delle spese sostenute. In questo contesto, si è servito delle informazioni in merito ai numerosi immobili di sua proprietà ed agli importanti debiti ipotecari esistenti.
Con il ricorso, il contribuente ha prodotto per la prima volta un bilancio ed un conto economico, accompagnati da documentazione relativa agli immobili, ed in particolare attestati bancari concernenti debiti ipotecari. Come sottolineato nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, dalla documentazione in questione emerge una situazione diversa da quella su cui è stata intrapresa la tassazione per apprezzamento, anche se permangono rilevanti carenze nella qualità della collaborazione prestata, segnatamente per quanto attiene all’attività lucrativa ed alle attestazioni bancarie (che non si riferiscono al periodo fiscale litigioso). Merita di essere approfondito soprattutto l’aspetto relativo all’entità dei debiti, che, se si fossero effettivamente ridotti rispetto al periodo fiscale precedente, imporrebbero di verificare con quali mezzi ciò sia avvenuto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quindi opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti, con la collaborazione del ricorrente.
Visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 2 marzo 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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-; -; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: