Incarto n.
80.2011.58

Lugano

12 novembre 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 21 aprile 2011 contro la decisione del 22 marzo 2011 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale per i periodi fiscali 2008 e 2009.

 

 

 

Fatti

 

                                     

                                  A.   RI 1, domiciliato a ____________________, vive ad __________ con la moglie __________ e la quarta figlia __________. I tre figli di primo letto vivono con la madre __________ ad __________.

                                         Il contribuente lavora in qualità di ingegnere civile alle dipendenze della __________ SA di __________, di cui è amministratore unico. Detiene inoltre una quota sociale della __________ SA, della Pun__________ SA e della __________ SA di __________.

 

                                  B.   Con decisione del 5 novembre 2010, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna notificava a RI 1 una decisione di assoggettamento. L’autorità fiscale comunicava al contribuente di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del Comune di __________ per i periodi fiscali 2008 e 2009 per “residenza effettiva nel Comune di __________, la posizione dirigenziale importante in seno a società anonime di proprietà del contribuente e meglio come alle risultanze del verbale di audizione del 4 ottobre 2010”.

 

 

C.    In data 30 novembre 2010 RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione dell’autorità fiscale. Il reclamante sosteneva di essere domiciliato nel Comune di __________ dal 2001. Chiariva di essere socio al 50% della __________ SA di __________ e di aver fondato nel 2003 la __________ SA  con sede nel Cantone __________, la quale paga parte delle imposte in Ticino e dalla quale dal 2007 percepisce un maggiore stipendio rispetto a quello versatogli dalla ditta ticinese. Aggiungeva inoltre di disporre, dallo stesso anno, di un’automobile privata immatricolata nel Canton __________ e di risiedere nel comune di __________ unicamente dal lunedì al venerdì per “ragioni organizzative e lavoro”, recandosi a __________ per il fine settimana e durante le vacanze. Il ricorrente sottolineava infine che la sua situazione era sostanzialmente rimasta immutata rispetto al periodo 2001-2007.

 

 

D.    Con decisione del 22 marzo 2011 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna respingeva il reclamo. L’autorità fiscale adduceva in merito le seguenti motivazioni:

                                         “[…] il contribuente svolge una funzione dirigenziale nella __________ della quale possiede il 50% del capitale azionario tramite la __________ SA […] vive durante la settimana nell’abitazione coniugale di __________ […] i figli del precedente matrimonio sono scolarizzati in Ticino”.

 

 

E.     Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla __________ SA di __________, contesta la decisione su reclamo dell’autorità fiscale. Il ricorrente sostiene che le motivazioni espresse dall’Ufficio di tassazione sono insufficienti per attribuirgli, quale domicilio fiscale primario, il Cantone Ticino. Oltre a ribadire quanto sostenuto in sede di reclamo, sottolinea di aver acquistato, con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, un appartamento a __________ in cui, a suo dire, ha sempre trascorso il suo tempo libero con la famiglia. Ritiene che l’abitazione di __________ debba essere considerata quale abitazione secondaria, occupata unicamente dal lunedì al venerdì per “ridurre gli spostamenti e i relativi costi”. Sostiene infine che il centro dei suoi interessi vitali sia nel Canton Grigioni, pur essendo la famiglia rimasta domiciliata in Ticino.

 

 

F.     Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2011, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea in particolare che il Cantone Ticino, oltre ad essere il luogo in cui esercita prevalentemente la sua attività professionale, costituisce pure il centro dei suoi interessi ideali.

 

 

                                  G.   All’udienza del 27 settembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Nella presente fattispecie, è controverso se il ricorrente sia illimitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino, ad __________ oppure nel Canton __________, a __________.

 

                                         1.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

 

                                         1.3.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale rispettivamente in Svizzera e nel Canton Ticino, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

-          l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-          l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.

 

 

 

                                         1.4.

                                         Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile.

                                         In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

                                         Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009, p. 26; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, loc. cit).

                                         Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività. Nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 pag. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31).

 

                                         1.5.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale, rispettivamente in Svizzera e nel Canton Ticino, è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         - almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

                                         - almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr. al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in StR 61 p. 442).

 

                                         2.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto il ricorrente illimitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ugano-Campagna ha preso tale decisione sulla base di una serie di elementi: l’effettiva residenza di RI 1 nel Comune di __________, la posizione dirigenziale importante dello stesso in seno a società anonime di sua proprietà e le risultanze del verbale di audizione del 4 ottobre 2010.

 

                                         3.2.

                                         Dall’esame dei documenti dell’incarto fiscale risulta anzitutto che RI 1 ha soggiornato ad __________ con la prima moglie __________ ed i suoi tre figli dal 1° gennaio 2003 fino al 21 marzo 2007 (data del divorzio), mantenendo tuttavia il domicilio a __________. Successivamente, è andato ad abitare con la nuova moglie __________ (sposata a giugno 2009) e la quarta figlia __________ ad __________, dove queste ultime sono tutt’oggi domiciliate.

                                         Nel Comune di __________, la nuova famiglia risiede già dal 2007, in un appartamento a disposizione del ricorrente, il cui affitto era inizialmente pagato dalla __________ SA di __________, e che è stato successivamente acquistato dallo stesso ricorrente nel 2008. Questa circostanza rappresenta un primo significativo indizio della sua intenzione di costituire il centro dei propri interessi vitali nel comune ticinese. Come si è già ricordato, il più importante legame che fonda l’assoggettamento limitato è rappresentato proprio dal luogo di abitazione della famiglia.

                                         Alla stessa conclusione conduce il reclamo interposto dal ricorrente all’Ufficio di tassazione, in cui chiariva che la moglie e i bambini erano domiciliati nel Comune di __________ per ragioni organizzative (bambini all’asilo, pratiche burocratiche, ecc.).

                                         Significativa appare anche la circostanza che la moglie, lasciato il suo domicilio storico di __________ nel giugno 2009, non si sia trasferita nel Canton __________, bensì ad __________.

                                         Anche lo scritto del 17 febbraio 2011 dell’Ufficio fiscale comunale di __________, che notificava alla Divisione delle contribuzioni di Bellinzona che il ricorrente e sua moglie __________ il 6.06.12 “si sono annunciati partenti per il vostro Cantone”, sembrerebbe confermare l’intenzione del ricorrente di costituire il centro dei suoi interessi vitali nel Cantone Ticino.

 

                                        3.3.

                                         Durante il periodo fiscale in questione il ricorrente ha esercitato l’attività lavorativa di ingegnere tecnico alle dipendenze della __________ SA di __________ di cui è amministratore unico. Da quanto emerso dagli atti e confermato dallo stesso con verbale di audizione del 4 ottobre 2010, tramite la stessa società il ricorrente partecipa al capitale sociale della __________ __________ SA e della __________ SA di __________. Inoltre, partecipa nella misura del 50% al capitale sociale della __________ SA di __________, per la quale lavora in qualità di direttore tecnico. Le società operano nel settore immobiliare e la loro attività viene esercitata prevalentemente nel Cantone Ticino.

                                         Dagli atti pare evidente che l’attività lavorativa del ricorrente sia esercitata quasi esclusivamente nel Cantone Ticino. Anzitutto, nei periodi fiscali in discussione, egli ha percepito un cospicuo stipendio sia dalla ___________ sia dalla __________ SA. La prima società, inoltre, pur avendo sede nel Canton __________, è operativa nel Canton Ticino, tanto è vero che, nell’ambito della ripartizione intercantonale, allo stabilimento d’impresa ticinese è attribuita la maggior parte degli elementi imponibili (90% nel periodo fiscale 2007).

                                         La stessa __________, per la quale il ricorrente svolge l’attività di direttore tecnico dal 2004, gli ha messo a disposizione l’appartamento ad __________ dal 2007, pagandone l’affitto. Il Comune di __________, oltre ad essere il centro degli interessi ideali del ricorrente, risulta pertanto essere anche il centro dei suoi interessi materiali.

                                     

                                         3.4.

                                         Alla luce del quadro descritto, è difficile contestare la conclusione cui è pervenuta l’autorità fiscale. Quanto ai legami con il Comune di __________, questi non sono di tutta evidenza sufficienti per costituirne il domicilio fiscale. La nuova famiglia trascorrerebbe unicamente il suo tempo libero (il fine settimana e le vacanze) in un appartamento acquistato nel 2003 dal ricorrente e dalla prima moglie.

                                         Il fatto poi che il contratto di acquisto dell’abitazione grigionese prevedesse tra le clausole l’assunzione del domicilio primario a __________, non è sufficiente a confermare l’asserita intenzione del ricorrente di risiedervi durevolmente. Potrebbe, anzi, far pensare che il ricorrente abbia trasferito il suo domicilio a __________, proprio per potervi acquistare l’immobile, tenuto conto delle limitazioni cui la legislazione locale subordina l’acquisto di abitazioni secondarie. Conclusione avvalorata dalle preoccupazioni espresse dal ricorrente, nel corso dell’udienza dinanzi a questa Camera, in merito alle paventate conseguenze di un’eventuale decisione che accertasse il suo domicilio nel Canton Ticino.

 

                                         3.5.

                                         Il ricorrente non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che negli anni precedenti (nel periodo 2001-2007) l’autorità fiscale ticinese non ha rivendicato l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino.

                                         Nel caso in esame va in particolare rilevato non soltanto che ogni periodo fiscale è autonomo (decisione TF del 3 maggio 1999, in RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793), ma soprattutto che gli indizi di un suo domicilio nel Canton Ticino si sono rafforzati nel momento in cui ha divorziato dalla prima moglie.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-  ;

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-  ;

-  .

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: