Incarto n.
80.2011.59

Lugano

22 dicembre 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretaria

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 22 aprile 2011 contro la decisione del 23 marzo 2011 in materia di IC/IFD 2004.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Il 10 dicembre 2004 RI 1 inoltrava la dichiarazione fiscale 2003, indicando quale periodo di assoggettamento i mesi da gennaio a fine giugno 2003.

                                         Con decisione del 19 aprile 2007, l’RS 1 le notificava la tassazione IC/IFD 2003, nella quale il periodo d’assoggettamento era protratto fino al 31 dicembre 2003.

 

 

                                  B.   Con scritto del 14 giugno 2005, la RA 1, rappresentante della contribuente, ritornava all’autorità fiscale i moduli per la dichiarazione fiscale 2004, “in quanto dal 1° luglio 2003 la signora RI 1 ha trasferito il suo domicilio all’estero”.

                                         Il 1° ottobre 2008, la __________, datore di lavoro della contribuente, dava seguito ad una richiesta dell’Ufficio di tassazione e gli trasmetteva due certificati di salario, relativi rispettivamente all’attività di RI 1 quale “impiegata presso la __________” dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 e quale “segretaria in seno al Consiglio di amministrazione della __________” dal 1° gennaio al 30 novembre 2004.

                                         Con decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2004, con la quale la assoggettava illimitatamente alle imposte per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2004. Il reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr. 781'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 784'100.–; per l’IFD, il reddito imponibile ammontava a fr. 784'400.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 787'800.–. La sostanza imponibile, da parte sua, era stabilita in fr.  19'200'000.–.

                                     

 

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 dicembre 2008, contestando l’assoggettamento alle imposte in Svizzera, in seguito al trasferimento del domicilio a __________ dal 1° luglio 2003. Riconosceva di aver continuato a percepire compensi dal datore di lavoro fino al 2004, aggiungendo che “per un disguido interno” la __________ aveva “omesso di effettuare la trattenuta alla fonte su queste remunerazioni, che devono pertanto essere soggette a tassazione”. Negava peraltro che il suo rapporto di lavoro con la __________ comportasse “un obbligo di presenza”, che a sua volta avrebbe implicato il suo domicilio a __________.

                                         Il 28 maggio 2010, l’autorità fiscale chiedeva alla reclamante di comprovare “l’avvenuto assoggettamento illimitato alle imposte in __________ a partire dal 1.7.2003”.

                                         Con scritto del 5 agosto 2010, il rappresentante della contribuente affermava di non aver mai presentato una dichiarazione fiscale in __________. A comprova dell’esistenza della residenza a __________, allegava un certificato di residenza (“volante de inscripción padronal”), un permesso di residenza per stranieri, un certificato di assicurazione medica, un contratto di locazione ed il contratto di lavoro stipulato con una collaboratrice domestica.

                                         Il 4 ottobre 2010 si teneva un’udienza, nel corso della quale l’Ufficio di tassazione ribadiva di ritenere ancora domiciliata in Svizzera la contribuente fino al 30 novembre 2004, non essendo stati presentati “documenti attestanti l’assoggettamento fiscale all’estero per il periodo”. I rappresentanti della reclamante erano di contrario avviso e chiedevano pertanto lo stralcio dalla tassazione 2004 della sostanza mobiliare (titoli e capitali) e del relativo reddito.

 

 

                                  D.   Con decisione del 23 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, sottolineando l’esistenza di “indizi significativi” a supporto della tesi del domicilio in Svizzera durante il 2004: “la contribuente non ha comprovato l’avvenuto assoggettamento fiscale illimitato in __________ ed ha continuato a percepire lo stipendio dalla __________, senza trattenuta d’imposta alla fonte, anche nel 2004”. A quest’ultimo riguardo, la decisione affermava di non poter ammettere la giustificazione del “disguido interno”, in considerazione della posizione di importante azionista/dipendente della reclamante all’interno della __________ stessa, dalla quale proprio nel 2004 aveva percepito dividendi per fr. 747'500.–. Considerata anche “l’assenza di un’imposizione fiscale estera per il periodo corrispondente”, l’Ufficio confermava la propria precedente decisione.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’assoggettamento illimitato in Svizzera nel corso del periodo fiscale 2004. Argomenta di essersi trasferita a __________ nel 2003, per raggiungere il suo compagno __________, con il quale si sarebbe poi sposata il 18 settembre 2004. Ribadisce che la prova del fatto che a __________ aveva spostato il centro dei suoi interessi vitali sarebbe costituita in particolare dalla locazione di un appartamento, per cui pagava euro 3'750.-- al mese di pigione, dall’assunzione di personale di servizio e dalla stipulazione di un’assicurazione sanitaria. L’insorgente solleva poi un problema legato all’imposta preventiva trattenuta sul dividendo versatole nel corso del 2004: se fosse stata domiciliata in Svizzera, avrebbe avuto diritto al rimborso, diritto tuttavia prescritto nel momento in cui le è stata notificata la tassazione per il 2004.

 

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2011, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea in particolare che la ricorrente non ha impugnato la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2003, con la quale è stata assoggettata all’imposta in Svizzera per l’intero periodo, nonostante l’annuncio della partenza per l’estero. Inoltre, ella avrebbe mantenuto la sua attività lavorativa ed il suo appartamento a __________. La Divisione delle contribuzioni contesta infine di non aver preteso dalla contribuente l’inoltro della dichiarazione fiscale per il 2004, osservando che la ricorrente l’ha inoltrata in bianco.

 

 

                                  G.   All’udienza del 14 settembre 2011 la ricorrente ha contestato innanzitutto la procedura dell’Ufficio di tassazione, affermando che lo stesso avrebbe dovuto reagire subito al ritorno dei moduli in bianco e non aspettare fino al 12 novembre 2008 per notificarle la tassazione IC/IFD 2004. Inoltre, a suo dire, il fatto di non aver contestato la decisione di tassazione IC/IFD 2003 (con la quale non le si riconosceva il domicilio a __________) non significa ancora che lei fosse d’accordo con la stessa.

                                         La Divisione delle contribuzioni ha prodotto alcuni documenti, ottenuti presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, in cui si afferma, tra le altre cose, che già nel 2004 la ricorrente risiedeva a __________, e pertanto non in __________.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

 

                                         1.2.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente.

                                         Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

                                         - l’effettiva residenza in un determinato luogo;

                                         - l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.

 

 

 

 

                                         1.3.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         a. almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

                                         b. almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

 

                                         1.4.

                                         L’elemento oggettivo del domicilio (o della dimora) fiscale è rappresentato dalla presenza effettiva nel luogo in questione, mentre l’elemento soggettivo è costituito dall’intenzione di stabilirsi durevolmente: un’esplicita dichiarazione di volontà non è necessaria, essendo invece determinanti le circostanze riconoscibili da terzi (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 13 e 15 ad art. 3 LIFD). In altre parole il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29, consid. 4.1; DTF 125 I 54 consid. 2a).    

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         2.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

 

                                         2.3.

                                         L’art. 3 cpv. 2 LIFD, secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione autonoma di domicilio fiscale, a differenza dell’abrogato art. 4 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD, abrogato il 31 dicembre 1994), che faceva espressamente rinvio agli art. 23-26 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). A partire da questo rinvio, la giurisprudenza aveva dedotto che l’art. 24 cpv. 1 CC era applicabile, tranne che in materia di doppia imposizione intercantonale; dunque, su questa base, il contribuente che abbandonava il suo domicilio svizzero per recarsi all’estero, conservava il suo domicilio fiscale al luogo del suo vecchio domicilio fintantoché non se ne costituiva uno nuovo nel luogo del suo nuovo insediamento. La questione che si era posta, era di sapere se tale giurisprudenza avrebbe potuto essere mantenuta sotto l’egida del nuovo diritto. A tal proposito, bisogna rilevare che l’art. 3 cpv. 2 della LAID contiene la stessa definizione del domicilio della persona fisica dell’art. 3 cpv. 2 LIFD, nozione che il legislatore ha voluto che si accordi a quella del CC. In una sentenza del 3 maggio 2000 (RF 55/2000 p. 509), l’Alta Corte ha constatato che l’assenza del rinvio agli art. 23-26 CC non modificava l’interpretazione della nozione di domicilio fiscale. Ad ogni modo, in materia di diritto fiscale internazionale, quando nessuna Convenzione di doppia imposizione è applicabile, bisogna unicamente ritenere che una persona non può avere simultaneamente più domicili. Come per il vecchio diritto, ogni persona conserva il suo domicilio fintanto che non se ne sia creato uno nuovo. Risulta essere privo di importanza il fatto che il contribuente abbia annunciato la sua partenza dal luogo del suo precedente domicilio o che l’abbia lasciato. Il Tribunale federale ha confermato in una sentenza (sentenza non pubblicata del TF del 6 febbraio 2001, inc. n. 2A.337/2000) che il contribuente che lascia la Svizzera è obbligato al pagamento dell’imposta federale diretta sino a che si sia costituito un nuovo domicilio all’estero. La giurisprudenza ispirata all’art. 24 CC non trova applicazione per quanto riguarda i rapporti di diritto intercantonale, per non urtare la sovranità dei cantoni, ma trova però applicazione in diritto fiscale internazionale. La conseguenza per l’imposta federale diretta, è che una volta costituito il domicilio in Svizzera quest’ultimo permane sino alla creazione di un nuovo domicilio all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (cfr. la sentenza CDT n. 80.2009.153 dell’8 febbraio 2010, in RtiD II-2010 n. 2t consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

 

 

 

                                         2.4.

                                         Svizzera e Spagna sono legati fra loro dalla Convenzione del 26 aprile 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-SP; RS 0.672.933.21). Secondo l’art. 4 par. 1 CDI-SP, ai fini della convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio analogo.

                                         Solo quando, in base alla disposizione appena menzionata, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si verifica un conflitto nell’assoggettamento illimitato. A tal fine, l’art. 4 par. 2 CDI-SP prevede una serie di regole (“tie breaker rule”), che mira a dare la preponderanza allo Stato con cui il contribuente ha i legami più forti.

 

 

3.3.1.

In primo luogo, va rilevato che la mera circostanza che l’autorità fiscale abbia notificato la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2004 solo il 12 novembre 2008 non conferisce alla ricorrente il diritto di interpretare tale attesa come un riconoscimento della cessazione del suo assoggettamento illimitato.

 

                                         3.2.

                                         L’esistenza del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette federali e cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione.

                                         In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per rag ioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2007.32 del 2 maggio 2007).

 

                                         3.3.

                                         Alla fine del 2004, la contribuente, da sempre assoggettata illimitatamente alle imposte in Svizzera, ha inoltrato la dichiarazione fiscale per il periodo 2003, indicando che l’assoggettamento era cessato il 1° luglio 2003. Per quanto attiene al periodo successivo, il 14 giugno 2005 ha ritornato all’autorità competente il formulario per la dichiarazione in bianco, scrivendo di essersi trasferita all’estero.

                                         In nessun caso l’Ufficio di tassazione le ha notificato una decisione dalla quale risulti di aver accertato la cessazione dell’assoggettamento alla data indicata o anche in un momento successivo. Né d’altronde la contribuente ha preteso la notificazione di una decisione di accertamento. Al contrario, dopo che l’autorità le ha notificato la tassazione per il periodo 2003, con decisione del 19 aprile 2007, estendendo l’assoggettamento all’intero periodo fiscale, l’insorgente non ha interposto reclamo.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Dai documenti agli atti emerge che la ricorrente ha lavorato dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2004 quale impiegata presso la __________ e dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004 quale segretaria in seno al Consiglio di Amministrazione della stessa.

                                         Già il semplice esercizio di tali attività lucrative nel corso del 2004 appare difficilmente compatibile con la pretesa della contribuente di aver trasferito il domicilio all’estero nel corso dell’anno precedente.

                                         Inoltre, se, come ella sostiene, il suo domicilio fosse stato trasferito all’estero già a metà dell’anno precedente, il suo datore di lavoro avrebbe dovuto sottoporre il reddito del lavoro alla ritenuta d’imposta alla fonte, secondo il combinato disposto degli articoli 4 cpv. 1 lett. a e 114 LT, per l’imposta cantonale, e degli articoli 5 cpv. 1 lett. a e 91 LIFD, per l’imposta federale diretta.

                                         Né dai certificati di salario sopraindicati, e neppure da altra documentazione, emerge tuttavia che sia stata effettuata la ritenuta alla fonte su queste remunerazioni. A tale proposito, la ricorrente si è limitata ad ammettere che vi sia stato un “disguido interno” alla __________ e che quest’ultima abbia omesso di effettuare la trattenuta alla fonte.

 

 

 

                                         4.2.

                                         Vi sono dunque molteplici indizi convergenti che concorrono a sostanziare che RI 1 non abbia costituito un nuovo domicilio all’estero. In queste condizioni le incombeva rendere verosimile, prove alla mano, l’esistenza di stretti legami con lo Stato dove affermava essere domiciliata: in virtù del proprio dovere di collaborazione (art. 124 ss. LIFD) le spettava infatti offrire alle autorità fiscali tutti gli elementi determinanti ai fini dell’assoggettamento. Al contrario, nel caso in esame, la collaborazione della ricorrente con le autorità fiscali lascia a desiderare. Essa si è limitata ad allegare la documentazione inerente all’iscrizione ad una palestra (entrate ed uscite relative unicamente all’anno 2003) e ad alcuni trattamenti di bellezza effettuati in un istituto (dal 2 febbraio 2004 al 17 marzo 2004), gli estratti bancari per viaggi da __________ a __________, un contratto di subaffitto di un appartamento a __________ (peraltro sottoscritto in data 18 dicembre 2002, valido dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004), un contratto di lavoro per personale domestico, un certificato di assicurazione medica ed un “volante de inscripción padronal”.

                                         Dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del caso in esame, e dai documenti sopraindicati non si può tuttavia ancora desumere che __________ sia stato il luogo ove RI 1 abbia trasferito il centro dei suoi interessi personali: semplici affermazioni della stessa ricorrente non sono sufficienti in tal senso. Anche l’affermazione secondo la quale “(…) nel corso del 2003, la Signora RI 1 si era legata sentimentalmente con il Signor __________, cittadino portoghese residente in __________, con il quale si è poi sposata in data 18 settembre 2004. All’epoca il marito lavorava per un gruppo internazionale in __________; nel corso del 2004 , il datore di lavoro, richiese al Signor __________ il trasferimento in __________ dove in effetti, entrambi vi si sposarono e dove risiede tuttora la Signora RI 1 (…)” non trova nessun riscontro agli atti: la ricorrente non ha infatti provato in alcun modo che l’ex marito lavorasse e risiedesse a __________. Agli indizi che comprovano l’esistenza di un domicilio a __________, non se ne contrappongono dunque altri altrettanto consistenti.

                                         Inoltre, RI 1 non ha neppure dimostrato di aver pagato delle imposte al suo presunto nuovo domicilio, rispettivamente non ha fornito la prova che ne era dispensata. Al contrario, essa ha esplicitamente affermato di non aver mai presentato una dichiarazione fiscale in __________.                          

 

                                         4.3.

                                         Alla luce dei fatti descritti, ben si comprende la decisione dell’autorità fiscale che concerne l’assoggettamento illimitato della ricorrente e che ritiene insufficientemente provata l’assenza di un domicilio in Svizzera, rispettivamente l’esistenza di un domicilio in un altro Stato.

                                         Tale conclusione si impone anche alla luce della Convenzione con la __________, la quale come rilevato rinvia al diritto interno dello Stato per quanto attiene alla determinazione della residenza fiscale. Nella fattispecie, è la stessa insorgente ad aver ammesso che la __________ non l’ha assoggettata all’imposta sul reddito nel periodo fiscale litigioso, sicché non occorre confrontarsi con le regole stabilite dal diritto internazionale per risolvere i casi di doppia imposizione.                     

 

 

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giudizio e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 3’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 3’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria: