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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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CO 1
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oggetto |
ricorso del 13 maggio 2011 contro la decisione del 15 aprile 2011 in materia di condono dell’imposta sugli utili immobiliari. |
Fatti
A. Con atto pubblico del 19 aprile 2002, RI 1, nato nel 1960, coniugato, acquistava da __________ un appartamento nel comune di __________ (quota PPP n. __________ del mapp. n. __________). Il prezzo, pattuito dalle parti in complessivi fr. 500'000.–, veniva integralmente pagato sul conto clienti del notaio rogante tramite:
· mezzi propri (fr. 25'000.–);
· un versamento della cassa pensione (fr. 130'000.–);
· un versamento di Banca __________, creditore ipotecario prescelto dall’acquirente (fr. 345'000.–).
B. Il 6 febbraio 2003, i coniugi __________ apprendevano da __________ che il vecchio debito ipotecario della venditrice, di circa 300'000 franchi, non era stato nel frattempo estinto e che la banca creditrice, ancora detentrice della cartella ipotecaria, avrebbe promosso nei loro confronti l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.
Da qui l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti del notaio rogante, nel corso della quale emergevano quattordici malversazioni a danno di altrettanti clienti. Con sentenza del 15 dicembre 2004, confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale, la Corte delle assise correzionali di Lugano lo condannava per ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, a tre anni e tre mesi di reclusione. Per quanto concerne le proprie pretese civili, RI 1, costretto a dover far fronte a due debiti “ipotecari” in seguito agli illeciti commessi dal notaio rogante, veniva rinviato al foro civile.
C. Durante i primi mesi del 2009, il contribuente riusciva a vendere l’appartamento di __________ al prezzo di fr. 650'000.–, tramite il quale poteva in particolare:
· saldare la previdenza professionale per fr. 130'000.–;
· saldare il debito nei confronti di __________ per fr. 300'000.–.
Il saldo dell’intera (forzata) operazione risultava comunque negativo. In effetti, con l’importo residuo di fr. 220'000.– (peraltro comprensivo del deposito infruttifero di 33'000 franchi trattenuto dal nuovo notaio rogante a garanzia del pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari), a cui andava ad aggiungersi la somma di denaro raccolta con un fondo di solidarietà, che allora ammontava a circa 60'000 franchi, i coniugi __________ dovevano ancora far fronte al debito contratto nei confronti di Banca __________ ed alle ingenti spese legali sostenute dal 2003 al 2008.
D. Il 18 agosto 2009, RI 1 presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, nella quale indicava quale valore di alienazione l’importo di fr. 650'000.– e quale valore di investimento l’importo di fr. 547'660.05, per un utile imponibile totale di fr. 102'339.95.
Lo stesso giorno, il contribuente si rivolgeva anche all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono dell’imposta così calcolata. A sostegno della domanda osservava che la somma ancora a sua disposizione, di circa 250'000 franchi, era interamente destinata a tacitare le pretese di Banca __________, che vantava nei suoi confronti un credito superiore ai 350'000 franchi. Sottolineava quindi il carattere eccezionale del proprio caso, affermando a più riprese di non avere in realtà conseguito alcun utile dalla vendita dell’appartamento di __________, ma di essere stato semmai costretto a pagare senza sua colpa per le malversazioni di un pubblico ufficiale.
E. L’autorità fiscale, con decisione del 27 settembre 2010, respingeva la domanda. Nella motivazione allegata, argomentava anzitutto che il contribuente aveva nel frattempo raggiunto un accordo con Banca __________, che prevedeva una liquidazione per compromesso del debito bancario, tramite il versamento a saldo di 250'000 franchi, mentre la sottoscrizione pubblica gli aveva permesso di raccogliere oltre 71'000 franchi. A suo dire, le condizioni per la concessione del condono dell’imposta non erano del resto adempiute, trattandosi di un’imposta garantita da ipoteca legale.
F. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 ottobre 2010, nel quale poneva nuovamente l’accento sul carattere unico del proprio caso, chiedendo una decisione “politica”, che potesse prendere in considerazione i gravi disagi sofferti dalla sua famiglia a causa di una lacuna della legislazione notarile. A tale proposito, il reclamante osservava in particolare di avere investito nell’acquisto dell’appartamento mezzi propri per circa fr. 25'000.–, ormai andati persi.
L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con decisione del 15 aprile 2011. L’autorità ribadiva anzitutto che per consolidata prassi interna non poteva essere concesso il condono di imposte garantite da un diritto di pegno immobiliare, poiché così facendo si sarebbe preclusa “la possibilità di agire anche nei confronti del terzo proprietario del pegno”. Aggiungeva poi che il reclamante non aveva prodotto le necessarie informazioni circa la sua reale situazione economica, sottolineando infine che la procedura di condono non poteva in nessun caso sopperire a lacune presenti nell’ordinamento giuridico.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 pone l’accento sul carattere anticostituzionale dell’attuale legislazione cantonale, ed in particolare dell’art. 2 lett. b della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp), nella misura in cui esclude espressamente la responsabilità dello Stato per l’operato dei notai. Il ricorrente afferma poi di essere consapevole dell’impossibilità per questa Camera di rendere una decisione “politica”, ma considera in ogni caso un atto di giustizia la facoltà di poter compensare (almeno parzialmente) i gravi danni sofferti a causa degli illeciti commessi dal notaio rogante con la rinuncia alla riscossione della tassa sugli utili immobiliari.
Diritto
1. L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposta sugli utili immobiliari e, più in generale, di imposte cantonali è l’Ufficio esazione e condoni (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese).
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT).
2. 2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
· l’esistenza di una situazione di bisogno e;
· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese per analogia.
3. 3.1.
Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
· un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
· considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);
· oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3.
Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
4. 4.1.
Nella fattispecie, come visto, la domanda di condono ha per oggetto l’imposta cantonale sugli utili immobiliari dovuta in seguito alla vendita dell’appartamento di __________. Come ampiamente esposto in narrativa, il contribuente ha acquistato l’immobile sette anni prima, il 19 aprile 2002, concordando con la venditrice un prezzo di fr. 500'000.–, integralmente versato sul conto clienti del notaio rogante.
Dopo dieci mesi, nel febbraio 2003, i coniugi __________ venivano a conoscenza delle malversazioni del notaio, che si era indebitamente appropriato sia dell’anticipo di 155'000 franchi sia del mutuo di Banca __________ di 345'000 franchi, con il quale avrebbe dovuto riscattare la cartella ipotecaria ancora detenuta dal vecchio istituto di credito. Senza loro colpa, si sono così ritrovati esposti al rischio di dover pagare due volte lo stesso debito ipotecario: una volta verso __________, quali terzi proprietari del pegno, e una volta verso Banca __________, quali debitori del (presunto) mutuo ipotecario appena acceso.
A causa delle note vicissitudini legali che ne sono seguite, i coniugi __________ hanno deciso di trasferirsi a __________, nel Canton __________, e di mettere in vendita l’appartamento di __________. L’immobile è stato finalmente ceduto il 26 giugno 2009 a __________ e __________, per il prezzo di 650'000 franchi. Da qui la riscossione dell’imposta sugli utili immobiliari, che l’autorità di tassazione ha commisurato in fr. 31'775.90, oggetto della presente procedura di condono.
4.2.
Lo Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il tributo in esame rientra nella categoria delle imposte sul reddito. Non si tratta tuttavia di un’imposta generale, bensì di un’imposta speciale di carattere reale, che colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata, senza riguardo alla sua complessiva capacità contributiva (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento, che si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non è affatto arbitrario prevedere un’imposta sull’utile immobiliare in occasione di ogni alienazione. Se un utile è stato realizzato, in base alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento, il legislatore ha quindi il diritto di imporre tale utile (cfr. Pedroli, L’imposta sugli utili immobiliari in caso di aggiudicazione in una procedura esecutiva o fallimentare, in: RDAT I-1999 p. 527).
Occorre nondimeno che un utile sia stato effettivamente realizzato. Nella misura in cui sono provate, devono pertanto essere prese in considerazione, nel calcolo del ricavo, anche modifiche successive del prezzo di alienazione/acquisto, cioè riduzioni o elevazioni posteriori, determinate da contratto, decisione amministrativa o sentenza (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 209 con riferimenti). Questa Camera, per esempio, ha avuto occasione di affermare l’inesistenza di un utile immobiliare nel caso di un contribuente che aveva prodotto una decisione dell’autorità penale, dalla quale emergeva che l’acquirente dell’immobile aveva commesso una truffa ai danni dell’alienante; il primo, sottacendo le difficoltà economiche in cui si trovava, aveva infatti ottenuto l’iscrizione del trapasso dell’immobile dopo aver pagato solo un esiguo anticipo del prezzo e aveva acceso in seguito un mutuo ipotecario garantito dall’immobile stesso, senza peraltro impiegare la somma per pagare il prezzo (CDT n. 159 del 22 agosto 1994).
4.3.
Nello stesso senso, nel determinare il reale valore di acquisto dell’appartamento di __________ non ci si può soffermare sul solo prezzo di 500'000 franchi pattuito dalle parti e risultante dal primo atto pubblico. Se si analizza l’operazione in termini economici, è evidente infatti che l’immobile è costato al contribuente ben 800'000 franchi. Al mutuo appena acceso presso Banca __________ si è aggiunto, suo malgrado, il vecchio debito ipotecario della venditrice __________ contratto nei confronti di __________, di circa 300'000 franchi, che il notaio rogante non ha provveduto ad estinguere, disattendendo ai propri obblighi civili e incorrendo – come visto – nella propria responsabilità penale. È quindi immediatamente evidente che dall’acquisto e successiva (forzata) rivendita dell’immobile di __________ RI 1 non ha realizzato nessun utile immobiliare
Come esposto in narrativa, è però lo stesso ricorrente ad avere indicato nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, a fronte di un incontestato valore di alienazione di fr. 650'000.–, un valore di acquisto di soli fr. 500'000.–. Lo stesso ricorrente non ha nemmeno impugnato la successiva decisione dell’autorità di tassazione, la quale ha commisurato in fr. 138'156.– l’utile imponibile, deducendo dal valore di alienazione il prezzo di acquisto e costi di investimento per un totale fr. 11'844.–. La tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, sebbene fondata su un calcolo che non riflette la situazione economica, è ormai divenuta esecutiva ed a questa Camera è preclusa la possibilità di rimetterla in discussione nell’ambito di una procedura che si inserisce nella fase dell’esazione, e che come tale presuppone proprio che un debito d’imposta sia esecutivo.
In questo contesto risulta così del tutto infondata la richiesta del ricorrente di compensare (almeno parzialmente) gli incontestabili danni economici sofferti a causa delle malversazioni del pubblico ufficiale con la rinuncia alla riscossione dell’imposta sugli utili immobiliari, in quanto tale non contestata. Decidere diversamente significherebbe snaturare la procedura di condono, che trova le sue ragioni nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, ma che non può in nessun caso sostituire i rimedi giuridici né tanto meno può avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato (art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
4.4.
Di nessun rilievo, ai fini della presente procedura, è pure l’asserita anticostituzionalità dell’attuale legislazione cantonale, ed in particolare dell’art. 2 lett. b della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL 2.6.1.1), che esclude espressamente la responsabilità dello Stato per l’operato dei notai.
La normativa in discussione istituisce la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato illecitamente dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Tale responsabilità è diretta ed esclusiva, nel senso che il danneggiato deve agire direttamente contro l’ente pubblico, ad esclusione dell’azione contro l’agente (art. 4 cpv. 3 LResp). Per contro, i notai svolgono la loro funzione pubblica di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica (art. 1 della Legge sul notariato, RL 3.2.2.1) sotto la propria responsabilità personale e finanziaria. Ad oggi, in assenza di norme specifiche sulla responsabilità dei notai ticinesi ai sensi dell’art. 61 CO, si applicano gli art. 41 ss. CO come diritto cantonale suppletorio. La responsabilità del notaio dipende pertanto dall’attuarsi di tutti i presupposti della responsabilità per atto illecito.
Il progetto di nuova Legge sul notariato prevede espressamente all’art. 8 che il notaio è civilmente responsabile di ogni pregiudizio causato illecitamente, sia per negligenza che volontariamente nell’espletazione delle sue funzioni ministeriali e attività connesse. Allo stadio attuale dell’iter legislativo, il Consiglio di Stato rinuncia invece ad estendere al notaio la copertura offerta per l’operato dei funzionari, pur avvertendo la necessità di rafforzare in misura consistente la protezione dell’utenza (Messaggio n. 6491 del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011).
Sia come sia, il terzo che intende rendere responsabile il notaio del danno cagionatogli deve e verosimilmente dovrà anche in futuro convenirlo in giudizio innanzi al giudice civile ordinario. Non spetta quindi a questa Camera accertare l’incostituzionalità dell’attuale legislazione cantonale, specie nell’ambito di una procedura di condono dell’imposta sugli utili immobiliari.
5. 5.1.
D’altra parte, non può nemmeno essere seguita la prima motivazione dell’Ufficio esazione e condoni, che a giustificazione della mancata concessione del postulato condono si richiama ad una consolidata prassi interna, secondo la quale tutte le imposte garantite da un diritto di pegno immobiliare non possono essere oggetto di una domanda di condono, poiché così facendo si precluderebbe “la possibilità di agire anche nei confronti del terzo proprietario del pegno”.
5.2.
L’art. 252 cpv. 1 LT prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC. L’imposta sugli utili immobiliari rientra pacificamente tra i crediti d’imposta assisti da ipoteca legale non iscritta, che sorge ex lege nello stesso momento in cui nasce il credito d’imposta che deve garantire, essendo un pubblico tributo che più d’ogni altro denota una relazione con l’immobile, dato che trae origine proprio dal trasferimento dell’immobile stesso, come per altro si evince anche dall’esame della volontà del legislatore che con la nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995 ha abbandonato il precedente regime della responsabilità solidale a favore di quello dell’ipoteca legale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 159).
È però altrettanto pacifico che l’esistenza di un’ipoteca legale non possa escludere a priori una domanda di condono dell’imposta sugli utili immobiliari (Stähli, Das Steuergrundpfandrecht, Berna 2006, p. 326). Certo, al fine di garantire la parità di trattamento, le condizioni cumulative poste dall’art. 246 LT devono essere applicate ancor più rigorosamente, dal momento che oggetto dell’imposta è il solo utile realizzato con il trasferimento immobiliare (Schorno/Meier, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Vol. II, 3. ediz., Muri-Berna 2009, n. 12 ad § 230, p. 2054; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2. ediz., Zurigo 2006, n. 20 ad § 183, p. 1428; Langenegger, Handbuch zur bernischen Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri-Berna 2002, p. 222). Ciò non toglie tuttavia che di fronte ad una chiara situazione di necessità e se il pagamento dell’importo dovuto costituirebbe per il contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria, nulla si opporrebbe alla concessione del condono dell’imposta sugli utili immobiliari.
5.3.
Ai fini della presente procedura, pertinente è invece la seconda motivazione dell’Ufficio esazione e condoni, che a giustificazione della sua decisione sottolinea che il ricorrente non ha dimostrato né tanto meno documentato la sua attuale situazione economica.
Come più volte ribadito, la famiglia __________ è stata pacificamente danneggiata dalle malversazioni del notaio rogante, senza peraltro poter contare sulla protezione dell’attuale regime di notariato libero, che lo stesso Consiglio di Stato non ha esitato a definire carente sotto questo profilo. Solo grazie alla vendita dell’appartamento di __________, alla rinuncia di Banca __________ a parte del suo credito ed alla raccolta di un “fondo di solidarietà” i coniugi __________ sono riusciti a limitare massicciamente i danni, oggi sostanzialmente rappresentati dagli investimenti in contanti iniziali e dalle spese legali sostenute dal 2003 al 2008. Il torto procurato alla famiglia __________ è indiscutibile. Come evidenziato dall’autorità fiscale, resta però il fatto che il ricorrente non si è minimamente confrontato con la situazione finanziaria della sua famiglia, né tanto meno ha documentato l’entità dei suoi attuali redditi e di quelli di sua moglie, disattendendo in tal modo all’onere della prova che la procedura di condono gli imponeva (cfr. art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Dall’esame degli atti, ed in particolare dell’istanza di condono del 18 agosto 2009, non sembra peraltro emergere la necessità di preservare l’esistenza economica dei coniugi __________ in quanto tale, specie se si considera che l’importo dell’imposta dovuta è ancora depositato presso il nuovo notaio rogante, per cui le precise condizioni per la concessione di un condono, come visto ancor più rigorose nei confronti di un’imposta sugli utili immobiliari, non risultano essere adempiute.
D’altra parte, come ammesso dallo stesso ricorrente, la procedura di condono non può essere confusa con un “atto di grazia”, adottato dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato, di natura essenzialmente politica. Non spetta pertanto a questa Camera rendere una decisione “politica”, in considerazione del carattere eccezionale del caso in discussione.
6. 6.1.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
6.2.
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
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-; -; -.
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Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: