|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 22 dicembre 2011 |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
|
segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
|
parti |
RI 1 RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
|
|
oggetto |
ricorso del 30 maggio 2011 contro la decisione del 18 maggio 2011 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
A. RI 1, coniugato, domiciliato a Bellinzona, è comproprietario, unitamente ai fratelli __________ e __________, di una palazzina di due appartamenti nel comune di Biasca. Il primo appartamento è occupato dal padre, __________, al beneficio di un diritto di abitazione vita natural durante; il secondo è tuttora sfitto.
Nella dichiarazione fiscale 2009, il contribuente non esponeva nessun reddito immobiliare. Faceva per contro valere in deduzione spese di gestione e manutenzione per fr. 30'539.–, corrispondenti alla sua quota parte di un terzo ai costi complessivi di fr. 91'617.–.
B. Notificando ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 1° settembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sostanza immobiliare in fr. 2'500.– e ammetteva le postulate spese di gestione e manutenzione nella limitata misura di fr. 7'756.–, spiegando nella motivazione allegata che potevano essere riconosciuti in deduzione solo i costi documentati e sostenuti nel corso del 2009.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 settembre 2010, nel quale sottolineava di avere versato l’intera somma di fr. 30'539.– direttamente al padre, che aveva “anticipato le spese come prestito senza interessi”, nel corso dell’anno 2009.
Con lettere del 7 dicembre 2010 e del 19 gennaio 2011, l’autorità fiscale invitava il contribuente a farsi rilasciare dai fratelli e dal padre un’autorizzazione scritta a riaprire le rispettive decisioni di tassazione, nel frattempo passate in giudicato, così da poter ripartire correttamente le effettive spese di gestione e manutenzione.
Tale richiesta rimaneva inevasa. Con successiva decisione del 18 maggio 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona respingeva allora il reclamo in difetto “dei presupposti atti a modificare l’impostazione iniziale”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di avere sostenuto tutte le spese di gestione e manutenzione nel corso del 2009, aggiungendo poi che “eventuali errori dovuti all’Ufficio di tassazione non devono essere riversati sui ricorrenti”.
E. Nelle proprie osservazioni dell’8 giugno 2011, l’autorità fiscale propone di respingere il gravame. Ritiene anzitutto che solo i lavori eseguiti e pagati nel 2009, per un totale di fr. 46'536.–, possano essere rivendicati in deduzione, mentre ininfluente è il momento in cui il contribuente ha effettivamente liquidato l’intera sua quota. Quanto alla suddivisione delle spese, l’autorità sottolinea invece di essersi limitata a riprendere quanto proposto dall’Ufficio di tassazione di Biasca, competente a evadere il questionario per le comproprietà: un mezzo a favore del padre __________, quale beneficiario di un diritto di abitazione su un appartamento, e l’altro mezzo a favore dei tre comproprietari RI 1, __________ e __________, ai quali tocca conseguentemente un sesto dell’importo totale.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
La medesima facoltà spetta all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art. 32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con quanto indicato dal diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti, quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico del nudo proprietario (Farine Fabbro, L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).
1.3.
Agli stessi principi si ispira anche la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria. Essa definisce gli oneri di manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere corrente effettuate al fine di mantenere o di ristabilire il valore dell’immobile, distinguendole dalle spese più importanti, che per contro non hanno carattere ricorrente e che comportano, di regola, anche una miglioria dell’oggetto. Le prime sono a carico dell’usufruttuario e possono conseguentemente essere dedotte nella sua partita fiscale; le seconde restano a carico del nudo proprietario e possono essere dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano una miglioria, la deduzione è invece ammessa – quale costo di investimento (art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, il ricorrente è proprietario, unitamente ai fratelli __________ e __________, di un immobile di due appartamenti nel comune di __________. Il primo era ed è tuttora occupato dal padre __________, al beneficio di un diritto di abitazione vita natural durante, mentre il secondo, perlomeno nel periodo fiscale qui in esame, era sfitto.
Per quanto qui di interesse, dai documenti allegati alla dichiarazione fiscale risulta che i lavori di gestione e manutenzione eseguiti sull’immobile di __________ nel corso degli anni 2006-2009, per un totale complessivo di fr. 91'617.–, sono i seguenti:
__________ (sostituzione finestre) fr. 11'502.50
__________ (isolazione pareti esterne) fr. 4'899.–
__________ (isolazione pareti esterne) fr. 28'679.–
__________ (sostituzione riscaldamento) fr. 43'392.50
__________ (opere da elettricista) fr. 3'144.–
Totale fr. 91'617.–
Tutti i lavori sono stati saldati direttamente dal padre e solo successivamente, perlomeno secondo quanto da lui stesso affermato nella ricevuta 30 agosto 2009 agli atti dell’incarto fiscale, il ricorrente gli avrebbe rimborsato la sua quota parte di un terzo.
2.2.
Quanto al momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e giurisprudenza non sono unitarie. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della fattura oppure la data del pagamento (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino, perlomeno nell’amministrazione della sostanza privata, viene ammessa di regola la data di pagamento della fattura (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306). Poco importa invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori eseguiti l’anno successivo: la giurisprudenza del Canton Soletta ha già avuto modo di precisare che solo gli acconti liberi, versati all’infuori di una fattura, non sono deducibili nel relativo periodo di computo (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD e riferimenti; v. anche decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio 2003, in: RDAF 2003 II 681).
2.3.
Nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente, le sole spese eseguite e liquidate nel periodo di computo sono quelle riferite alla sostituzione del riscaldamento e alle opere da elettricista, per un totale di fr. 46'536.–. Gli ulteriori costi, relativi alla sostituzione delle finestre e all’isolazione delle pareti esterne, sono invece stati saldati precedentemente, nel corso degli anni 2006 e 2007. A quest’ultimo proposito, poco importa approfondire se il contribuente abbia effettivamente rimborsato la sua quota parte al padre, come starebbe a dimostrare la ricevuta del 30 agosto 2009. Come correttamente evidenziato dall’autorità di tassazione, conformemente al principio della periodicità, il contribuente avrebbe infatti dovuto esporre tali costi nei rispettivi periodi di computo e nel contempo dichiarare un rapporto di debito nei confronti del padre, che per sua stessa ammissione aveva “anticipato le spese come prestito senza interessi”. Un simile rimborso, anche se provato, non potrebbe quindi giustificare la deduzione delle spese relative alla sostituzione delle finestre e all’isolazione delle pareti esterne.
3. 3.1.
Nella misura in cui riconosce in deduzione solo i lavori eseguiti e pagati nel 2009, per un totale di fr. 46'536.–, la decisione impugnata non presta pertanto il fianco a critiche. Più problematica risulta invece la suddivisione di tali spese tra il padre, in ragione di un mezzo (pari a fr. 23'268.–), e i tre fratelli, in ragione di un sesto ciascuno (pari a fr. 7'756.–).
3.2.
Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione nelle proprie osservazioni dell’8 giugno 2011, ininfluente è anzitutto la circostanza che gli altri comproprietari non abbiano contestato tale ripartizione. Secondo gli art. 9 LT e 10 LIFD, di identico tenore, le masse patrimoniali indivise non soggiacciono, di regola, all’imposizione come tali; il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi. Ogni comproprietario mantiene pertanto la facoltà di salvaguardare autonomamente i propri diritti (rispettivamente adempiere ai propri obblighi), indipendentemente dalle scelte degli altri comproprietari.
3.3.
Fatta questa necessaria premessa, la decisione dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona, che si è di fatto limitato a riprendere la ripartizione proposta dall’Ufficio di tassazione di Biasca, competente a evadere il questionario per le comproprietà, non può essere condivisa.
Dal semplice esame delle fatture prodotte dal ricorrente emerge chiaramente che i lavori di sostituzione del riscaldamento e le opere da elettricista, pure sostenute nell’ambito del risanamento della centrale di riscaldamento, non possono rappresentare una spesa di “manutenzione ordinaria” ai sensi dell’art. 765 cpv. 1 CC. Un simile intervento, di carattere manifestamente straordinario, era senza dubbio di competenza dei nudi proprietari (art. 765 cpv. 3 CC); solo essi potevano conseguentemente dedurre le relative spese, ad esclusione del padre, al beneficio di un diritto di abitazione. Una corretta ripartizione delle spese di gestione e manutenzione avrebbe pertanto imposto di riconoscere al ricorrente una deduzione di ben fr. 15'512.–, pari alla sua quota parte di un terzo ai costi complessivi di fr. 46'536.–, alla condizione tuttavia che avesse portato la prova di averli effettivamente sostenuti.
3.4.
Secondo un consolidato principio, l’onere della prova di quegli elementi che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario incombe infatti ai contribuenti (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
A tale proposito, gli atti dell’incarto fiscale sono carenti. Essi contengono unicamente la già citata ricevuta del 30 agosto 2009, nella quale il padre __________ si limita a dichiarare di avere ricevuto dal figlio la somma di fr. 30'539.–. Manca invece qualsiasi documentazione atta a comprovare l’avvenuto versamento di tale importo. In simili circostanze, appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’autorità di tassazione perché si pronunci sull’entità delle spese deducibili (al massimo fr. 15'512.–), dopo avere impartito al contribuente un congruo termine per produrre le necessarie prove (addebito e accredito bancario), dalle quali si evinca l’importo esatto delle spese riferite alla sostituzione del riscaldamento e alle opere da elettricista da lui effettivamente sostenute.
4. La decisione su reclamo del 18 maggio 2011 è conseguentemente annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona, affinché esamini se e in che misura il ricorrente si è assunto il pagamento delle spese riferite alla sostituzione del riscaldamento e alle opere da elettricista.
Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 18 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
|
|
-; -; -; -; -.
|
||
|
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: