Incarto n.
80.2011.94

Lugano

15 novembre 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

RI 2

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 luglio 2011 contro la decisione del 9 giugno 2011 in materia di IC/IFD 2008 e 2009.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1945, percepisce una rendita AVS/AI e dall’agosto del 1989 anche una rendita derivante da una polizza assicurativa privata.                                                                       Quest’ultima è una polizza assicurativa temporanea sulla vita (n. __________) della società __________. Secondo tale contratto, concluso nel 1981, in caso di decesso del contraente prima del 1° novembre 2009, l’assicurazione avrebbe dovuto versare  un capitale di fr. 120'000 alla moglie __________. La polizza comprendeva pure le seguenti clausole: la prima prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 36'000 in caso di incapacità di guadagno, al massimo fino al 1° novembre 2009; la seconda esonerava il contraente dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno.   

 

.

                                  B.   Nelle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009, i coniugi __________ indicavano di aver ricevuto una rendita vitalizia, rispettivamente, di fr. 36'000 nel 2008 e di fr. 30'000 nel 2009. Da questi importi chiedevano la deduzione, rispettivamente, di fr. 18'000 e fr. 21'600, pari al 60% delle rendite percepite.

                                         Notificando loro le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con decisioni del 30 marzo 2011 e del 29 marzo 2011, l’CO 1 di __________ imponeva i citati redditi integralmente,  negando così la deduzione del 60%  delle rendite percepite, con la motivazione che non si trattava di una rendita vitalizia.

 

 

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 aprile 2011, contestando le modifiche apportate ai dati dichiarati e chiedendo una convocazione in audizione.    

                                         Un’udienza aveva luogo dinanzi all’autorità fiscale il 25 maggio 2011.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisioni del 9 giugno 2011, riconfermando la integrale imponibilità delle rendite.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso i coniugi RI 1 contestano nuovamente la mancata deduzione del 60% delle rendite assicurative percepite, sottolineando che fino al periodo fiscale 2007 la deduzione era sempre stata riconosciuta. A sostegno del loro ricorso argomentano che le istruzioni allegate alle dichiarazioni fiscali confermano la deducibilità del 60%, valevole anche per le rendite temporanee, come nella fattispecie.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 8 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione  propone di respingere il ricorso. A suo avviso la rendita versata a causa d’inabilità al lavoro non rientra nella categoria delle rendite vitalizie, per cui non può beneficiare dell’imposizione del 40%. Hanno diritto a questa imposizione agevolata solo le rendite vitalizie, in quanto una componente della rendita stessa costituisce un rimborso del capitale versato all’assicurazione dall’assicurato. Nella fattispecie la rendita per incapacità al lavoro era stata finaziata con dei premi puro rischio.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   I redditi da fonti previdenziali (rendite AVS/AI e prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale) sono imponibili integralmente (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT), in considerazione del fatto che i premi e i contributi versati per il loro finanziamento non sono a carico del solo beneficiario e vige il principio della deducibilità integrale dei contributi.

                                         Secondo l’art. 22 cpv. 3 LIFD e l’art. 21 cpv. 3 LT, tuttavia, le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6). Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo nella misura del 40 %.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Fino al periodo fiscale 2007, i contribuenti hanno beneficiato della deduzione pari al 60% dell’importo della rendita percepita. Questa deduzione è stata poi negata dall’Ufficio di tassazione, a partire del 2008, argomentando che la prestazione erogata non era in nessun caso una rendita vitalizia e che, se anche i ricorrenti avevano beneficiato, a torto, fino a quel momento dell’imponibilità agevolata, questo non poteva essere un motivo valido per giustificare un’imposizione della rendita nella misura del 40% secondo gli art. 21 cpv. 3 LT e art. 22 cpv. 3 LIFD.

 

                                         2.2.

                                         È opportuno sottolineare dapprima che la circostanza che l’autorità fiscale abbia riconosciuto la deduzione litigiosa nei periodi fiscali precedenti non impone automaticamente la stessa soluzione per le tassazioni qui in esame.

                                         A quest’ultimo riguardo, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).            

 

                                     

                                   3.   3.1.

                                         Per quanto attiene al merito della questione, il Tribunale federale ha precisato che, sebbene l’art. 22 cpv. 3 LIFD menzioni unicamente le rendite vitalizie, la prassi interpreta tuttavia tale nozione in modo estensivo, facendovi rientrare anche i contratti di rendita soggetti alle legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

                                         La rendita vitalizia secondo l’art. 516 ss. CO è un obbligo di versare prestazioni ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane al debitore della rendita, a meno che non ne sia stato convenuto il rimborso.

                                         La rendita vitalizia può anche essere temporanea, nel senso che dopo un certo lasso di tempo cessa, a meno che la persona non muoia prima. Si richiede tuttavia che, in considerazione dell’età, si possa prevedere con una certa verosimiglianza che la morte intervenga ancora prima. In caso contrario, si tratta di una rendita certa (Zeitrente), cioè di una rendita da versare per un lasso di tempo determinato o fino ad una certa età, che come tale non si considera una rendita vitalizia. Si tratta infatti di un investimento patrimoniale caratterizzato dal fatto che prevede il rimborso del capitale aumentato di una quota di reddito (interessi). La quota della rendita che rappresenta gli interessi sul capitale è assoggettata all’imposta quale reddito della sostanza secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 febbraio 2009, in ASA 79/2010 p. 364, consid. 4.2; inoltre DTF 131 I 409 consid. 5.5.7; RDAF 2008 II 390; inoltre Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 26 ad art. 22 LIFD, p. 393).

                                         La differenza fra i due casi appena menzionati deve essere ricercata nel fatto che solo nel primo il debitore della rendita si assume, almeno in una certa misura, il rischio legato alla longevità della persona assicurata. Nel caso della rendita certa, per contro, le prestazioni spettanti al creditore della rendita non sono minimamente legate alla durata della vita.                                        

 

                                         3.2.                                

                                         Nel caso in esame, si tratta di confrontarsi non con l’assicurazio-ne sulla vita, che prevedeva il pagamento di un capitale alla moglie in caso di morte del contraente prima del 1° novembre 2009, bensì con l’assicurazione di rendita in caso di incapacità di guadagno dello stesso contraente. Secondo la giurisprudenza, infatti, anche se quest’ultima integra l’assicurazione di capitale, deve essere presa in considerazione per sé stessa (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C_830/2009 dell’8 giugno 2010, in RF 65/2010 p. 783 consid. 2.3 e riferimenti citati).

 

 

3.3.

                                         L’assicurazione in discussione prevedeva il versamento al ricorrente di una rendita annua di fr. 36'000 in caso di incapacità di guadagno, pagabile dopo un termine di attesa di un mese, ma al massimo fino al 1° novembre 2009.

                                         La polizza in questione era perciò destinata a coprire una perdita di guadagno dovuta a inabilità al lavoro e il ricorrente ha finanziato questa rendita unicamente con dei premi di puro rischio, che non hanno comportato la costituzione di un capitale. Ne consegue che la rendita in questione non comprende alcuna componente di rimborso del capitale, che potrebbe giustificare un’imposizione attenuata. Dal momento che la prestazione assicurativa si riferisce unicamente all’incapacità lucrativa per un periodo determinato, cioè fino al 1° novembre 2009, essa è integralmente soggetta all’imposta sul reddito secondo gli articoli 23 lett. a o b LIFD e 22 lett. a o b LT (RF 65/2010 p. 783 consid. 2.4 e riferimenti citati, in particolare Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 58 ad art. 22 LIFD, p. 396).

 

                                         3.4.

                                         Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

 

 

                                   4.   Dagli atti trasmessi a questa Camera dall’Ufficio di tassazione è emersa una “notifica di prestazioni in capitale pilastro 3b”, dalla quale si apprende che il 3 novembre 2009 la __________ ha versato al ricorrente l’importo di fr. 27'583.50, quale partecipazione agli utili relativa all’assicurazione di capitale. Tale prestazione non è stata dichiarata dai contribuenti né è stata inclusa fra gli elementi imponibili dall’autorità di tassazione. Interpellati da questa Camera, i ricorrenti si sono giustificati attribuendo la mancanza ad una “disattenzione”.

                                         Competerà all’Ufficio di tassazione tener conto della menzionata prestazione in capitale, in base al diritto applicabile.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         §    L’Ufficio di tassazione si pronuncerà sull’imposizione della prestazione in capitale del 3 novembre 2009 della __________.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: