Incarto n.
80.2011.97

Lugano

16 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 6 luglio 2011 contro la decisione del 9 giugno 2011 in materia di IC e IFD 2009.

 

 

Fatti

 

 

                                     -   __________ è proprietaria della quota di PPP n. __________ sul fondo base n. __________ RFD di __________, appartamento abitato dalla madre RI 1;

 

                                     -   nella dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2009, RI 1 indicava di aver conseguito un reddito della sostanza immobiliare di fr. 19'200.–;

 

                                     -   notificandole la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 45'700.– per l’IC ed in fr. 52'700.– per l’IFD;

 

                                     -   rispetto alla dichiarazione della contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto al reddito della sostanza dichiarato il valore locativo di fr. 18'000.–, “in quanto la contribuente vive nell’apparta-mento intestato alla figlia __________ senza pagare nessun affitto”;

 

                                     -   nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale faceva riferimento a quanto “definito in sede di reclamo”;

 

                                     -   dall’importo in questione venivano dedotte spese di manutenzione nella misura del 25% per l’IC e del 20% per l’IFD;

 

                                     -   la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 marzo 2011, nel quale chiedeva all’autorità fiscale di “tenere in sospeso la decisione fintanto che non verrà definita la tassazione dei proprietari dell’immobile RFD __________ a __________”;

 

                                     -   il 24 marzo 2011 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante, invitandola a indicare i punti oggetto della contestazione, avvertendola che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   con decisione del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Il rappresentante della contribuente ha inoltrato il reclamo contro la decisione di tassazione 2009 per quanto concerne il valore locativo.

                                         In sede di audizione del 8 febbraio 2011 la proprietaria __________ ha concordato con l’autorità fiscale un valore locativo di fr. 18'000 per la PPP __________ del mappale __________ di __________.

                                         Tale appartamento è messo a disposizione gratuitamente  a favore della madre ragione per cui l’importo è stato esposto nella sua partita fiscale. Tale modo di procedere è stato concordato in sede di audizione del 8.2.2011 (vedasi verbale), il reclamo pertanto non è ammesso.

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la commisurazione del valore locativo, per il fatto che il valore stabilito si discosterebbe in misura rilevante dal 90% del valore di reddito su cui è calcolato il valore di stima ufficiale (fr. 11'693.–);

 

                                     -   in secondo luogo, la ricorrente ritiene che il valore locativo dell’appartamento sia imponibile fra i redditi della proprietaria e non dell’usufruttuaria;

 

                                     -   nelle sue osservazioni del 12 luglio 2011, l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso, ritenendo che la decisione sia fondata su un valido accordo transattivo;

 

                                     -   nella replica del 29 luglio 2011, la ricorrente ha contestato di aver concluso una trasnsazione con l’Ufficio di tassazione.

 

                                     

Diritto

 

 

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   per quanto attiene alla questione dell’imponibilità del valore locativo in capo alla ricorrente piuttosto che alla figlia, proprietaria dell’appartamento, la tesi ricorsuale è destituita di fondamento;

 

                                     -   infatti, sebbene la ricorrente non goda di un diritto di usufrutto sull’appartamento messo a sua disposizione dalla figlia, risulta nondimeno che lo occupi a titolo gratuito;                                   

 

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la nozione di usufrutto del diritto fiscale è una nozione di tipo economico ("wirtschaftliche Betrachtungsweise") e non di tipo civilistico nel senso dell'istituto dell'usufrutto secondo il CC (v. anche CDT n. 80.2004.37 del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.1t; inoltre CDT n. 80.2004.110/111/112 del 5 novembre 2004, in RtiD I-2005 n.14t);

 

                                     -   infatti, secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento ("aus Nutzniessung oder sonstiger Nutzung" nel testo tedesco, rispettivamente "de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance", nel testo francese);

 

                                     -   per l'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, sono invece imponibili “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito”, disposizione che in tedesco ed in francese si serve tuttavia di una terminologia diversa da quella della lettera precedente, cioè non parla di usufrutto nel senso civilistico del termine, ma di "unentgeltliches Nutzungsrecht für Eigengebrauch" risp. di "droit de jouissance obtenu à titre gratuit";

 

                                     -   Il Tribunale federale ha così stabilito che determinante sono i testi francese e tedesco (cfr. RF 2002 p. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28), con la conseguenza che non è determinante per l'imposizione del reddito della sostanza mobiliare la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento;

 

                                     -   non può per contro essere seguita la tesi della ricorrente, che richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla locazione di favore fra parenti (in particolare la sentenza del 28 gennaio 2005, n. 2A.535/2003, in RF 2005 p. 500) pretenderebbe di azzerrare il reddito relativo all’appartamento occupato dalla madre, trattandosi di una locazione gratuita;

 

                                     -   nella fattispecie, infatti, la madre della ricorrente gode dell’uso gratuito dell’appartamento messole a disposizione dalla figlia, sicché sono applicabili l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e l’identico art. 20 cpv. 1 lett. b LT, mentre non può entrare in considerazione la giurisprudenza relativa alla pigione di favore fra parenti, che presupporrebbe l’esistenza di un contratto di locazione e quindi il conseguimento, da parte del proprietario, di un provento dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT;

 

                                     -   per quanto attiene invece alla commisurazione del valore locativo dell’appartamento abitato dalla ricorrente, l’autorità fiscale si limita a richiamare un accordo transattivo contenuto nel verbale di un’udienza tenutasi l’8 febbraio 2011;

 

                                     -   il rappresentante della ricorrente contesta tuttavia l’esistenza di un accordo di tale natura, che sarebbe avvenuto nell’ambito della procedura di tassazione della figlia;

 

                                     -   vincolata nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali (DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);

 

                                     -   giurisprudenza e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

 

                                     -   una seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;

 

                                     -   su questi punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid. 3.1; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2; sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid. 7b/aa);

 

                                     -   sempre secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 N. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);

 

                                     -   ora, nella fattispecie, il verbale cui fa riferimento l’autorità fiscale è stato sottoscritto nell’ambito della procedura di reclamo promossa dalla figlia della ricorrente, __________, che è proprietaria dell’appartamento;

 

                                     -   un’eventuale transazione conclusa in tale ambito non può chiaramente vincolare la ricorrente, la cui tassazione non era in discussione in quella sede;

 

                                     -   neppure il fatto che il consulente che accompagnava la figlia all’udienza fosse lo stesso rappresentante della contribuente implica una diversa conclusione, non solo perché in quel momento agiva nell’interesse di __________, ma anche perché il verbale è comunque stato sottoscritto dalla sola reclamante ed ancor più in considerazione della formulazione del preteso accordo, che difficilmente fa pensare ad una transazione piuttosto che ad una semplice constatazione dell’autorità fiscale:

                                         Da informazioni fornite risulta che la contribuente è proprietaria della PPP __________. Tale PPP è abitata gratuitamente dalla signora __________ alla quale verrà esposto un valore locativo di fr. 18'000.– per l’anno 2009;

 

                                     -   in simili circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo che concerne la commisurazione del valore locativo;

 

                                     -   visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di gisutizia e spese processuali.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 9 giugno 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo sulla commisurazione del valore locativo della PPP n. __________ di __________.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: