Incarto n.
80.2012.123

Lugano

26 luglio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 15 giugno 2012 contro la decisione del 16 maggio 2012 in materia di IC 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   RI 1, domiciliata a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino dall’11 gennaio 2006, quando ha acquistato un appartamento in proprietà per piani (PPP) ad __________;

 

                                     -   nella dichiarazione fiscale 2010, la contribuente ha attribuito all’appartamento un valore locativo di fr. 6'000.– ed ha fatto valere spese di manutenzione per complessivi fr. 215'031.–;

 

                                     -   notificandole la tassazione IC 2010, con decisione del 14 marzo 2012, l’RS 1 di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 11'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 307'900.–;

 

                                     -   l’autorità fiscale aveva in particolare negato la deduzione delle spese di manutenzione immobiliare, in quanto non documentate;

 

                                     -   in seguito al reclamo della contribuente, con decisione del 16 maggio 2012, l’autorità fiscale riduceva il reddito imponibile a zero franchi e quello determinante per l’aliquota a fr. 193'000.–;

 

                                     -   con tempestivo ricorso, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta la mancata deduzione di tutti i costi di manutenzione fatti valere e postula la riduzione del valore locativo dell’appartamento.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   nella fattispecie, il ricorso si rivela irricevibile, in quanto la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta sul reddito;

 

                                     -   infatti, il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

 

                                     -   in altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

                                         Ø   l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

                                         Ø   il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

                                     -   secondo la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il 2010 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che la contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);

 

                                     -   del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

 

                                     -   in altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

 

                                     -   la ricorrente non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere  (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

 

                                     -   il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: