Incarto n.
80.2012.125

Lugano

21 aprile 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini e Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 2 luglio 2012 contro la decisione del 31 maggio 2012 in materia di IC 2010.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   In data 23 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai coniugi RI 1 e RI 2 una multa disciplinare di fr. 300.– per mancato inoltro, nonostante richiamo e diffida, della dichiarazione fiscale 2010. Al contempo, l’Ufficio di tassazione rinnovava la diffida a presentare gli atti in questione, avvisando i contribuenti che in caso di omissione avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  B.   In data 19 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, constatando che a fronte della richiesta del 23 agosto 2011 non era stata presentata la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2010, procedeva ad una tassazione d’ufficio. I contribuenti venivano tassati su un reddito imponibile di fr. 96'900.– (determinante per l’aliquota fr. 96'900.–) ed una sostanza di fr. 1'140’000.– (determinante per l’aliquota fr. 1'154'000.–), per cui ne derivava un’imposta cantonale di fr. 9'325.70.–. Per quanto attiene l’imposta federale diretta il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 105'700.– (determinante per l’aliquota fr. 105'700.–) per cui ne discendeva un'imposta federale diretta pari a fr. 2'513.–.

 

 

                                  C.   In data 17 ottobre 2011, i contribuenti, per tramite della RA 1, interponevano reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 2010. Essi trasmettevano unitamente al suddetto reclamo la dichiarazione fiscale 2010. Contemporaneamente si rendevano disponibili per un eventuale incontro.

 

 

                                  D.   Nel corso di un colloquio telefonico avvenuto in data 9 febbraio 2012 tra l’Ufficio di tassazione e il rappresentante dei contribuenti emergeva che questi ultimi, in data 29 novembre 2011, avevano percepito l’importo di fr. 35'000.– quale prezzo di cessione di un’azione della __________ SA.

 

 

                                  E.   In data 8 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna convocava il rappresentante dei contribuenti con l’invito a presentare ulteriore documentazione. In particolare gli chiedeva una copia del contratto di cessione e/o del libro soci a comprova della vendita delle azioni nominative della __________ SA e i documenti bancari di accredito del prezzo.

                                         Il termine scadeva infruttuoso senza comunicazione di sorta.

 

 

                                  F.   Con scritto del 2 aprile 2012, l’autorità fiscale informava il rappresentante dei contribuenti di voler procedere ad una reformatio in pejus della decisione di tassazione. In particolare, l’autorità fiscale osservava che dall’accertamento esperito risultava non comprovata l’alienazione delle azioni nominative della __________ SA per le quali era stato stabilito un valore fiscale al 31 dicembre 2010 di fr. 33'230.– per azione, come da valutazione dell’autorità fiscale competente (fonte CET). Le azioni venivano imposte per complessivi fr. 199'380.– in quanto l’Ufficio di tassazione riteneva che i contribuenti fossero proprietari di almeno 6 azioni.

 

                                  G.   Con una e-mail del 26 aprile 2012, il rappresentante inviava unicamente un giustificativo bancario in ordine ad un accredito di fr. 35'000.– a favore dei ricorrenti, quale asserito prezzo di cessione delle azioni __________ SA.

 

 

                                  H.   In data 31 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, considerando insufficiente la risposta fornita da parte del rappresentante, modificava la decisione di tassazione a svantaggio dei contribuenti. Questi ultimi venivano tassati su un reddito imponibile di fr. 100'200.– (determinante per l’aliquota fr. 100'200.–) ed una sostanza di fr. 1'338'000.– (determinante per l’aliquota fr. 1'352'000.–) per cui ne derivava un’imposta cantonale di fr. 10'342.85.–. Per quanto attiene l’imposta federale diretta il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 108'900.– (determinante per l’aliquota fr. 108'900.–) per cui ne discendeva un’imposta federale diretta pari a fr. 2'713.05.

 

 

                                    I.   In data 2 luglio 2012, i contribuenti, per il tramite della RA 1, hanno interposto ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario. Essi non contestano il valore accertato di una singola azione (fr. 33'230.–), bensì il fatto che l’Ufficio di tassazione li avesse ritenuti proprietari di più azioni.

                                         Il rappresentante dei ricorrenti sottolinea in particolar modo che i coniugi sono sempre stati in possesso di una sola azione della società. Azione dichiarata e accertata negli anni precedenti per il valore di fr. 6'000.–. Il rappresentante dei ricorrenti aggiunge poi che nell’ambito della cessione integrale del pacchetto azionario della società, la stessa è stata venduta ai signori __________ e __________, parenti della signora RI 2, che già detenevano la maggioranza del pacchetto azionario. Tale azione, in sede di trattativa, è stata valutata fr. 35'000.–.

 

 

                                  L.   In data 5 luglio 2012, chiamato ad esprimersi, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha proposto di respingere il ricorso, ponendo l’accento sulla mancata collaborazione da parte del rappresentante dei contribuenti.

 

 

                                  M.   In data 11 ottobre 2012, in sede di udienza, i ricorrenti si sono impegnati a farsi rilasciare dalla __________ SA una dichiarazione attestante che il signor RI 1 fosse iscritto come proprietario di una sola azione al 31 dicembre 2010.

 

                                  N.   In data 26 ottobre 2012, in relazione all’udienza tenutasi presso la Camera di diritto tributario, il rappresentante dei contribuenti ha trasmesso una dichiarazione sottoscritta dalla signora __________ e dal direttore della società __________ SA, del tenore seguente:

                                         Così richiesto, nella qualità di membro del Consiglio di amministrazione con firma individuale fino al momento della cessione del pacchetto azionario, ti confermo, in mancanza del libro soci, la ripartizione delle 50 azioni nominative della società in epigrafe al 31.12.2010:

                                         -   RI 1, 1 azione di nominali chf. 1'000.00.    

                                         -   __________, __________, __________, 44 azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna

                                         -   __________, 5 azioni di nominali chf.1'000.00 cadauna.

                                         L’autorità fiscale non ha presentato ulteriori osservazioni in merito ai documenti inoltrati dai ricorrenti.

 

 

                                  O.   In data 11 gennaio 2016, questa Camera, richiamando l’articolo 39 LAID, ha indirizzato uno scritto all’Administration cantonale des impôts di Losanna, con il quale ha chiesto di confermare se i signori __________, __________ e __________ avessero effettivamente dichiarato di essere proprietari di 44 azioni della __________ SA e se il signor __________ avesse dichiarato essere proprietario di 5 azioni della stessa società alla fine dell’anno 2010.

 

 

                                  P.   Il 25 gennaio 2016, l’autorità fiscale del Canton Vaud ha confermato le suddette dichiarazioni.

 

 

Diritto

 

 

1.1.1.

                                         L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT). 

 

 

                                         1.2.

                                         Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.1).

 

                                         1.3.

                                         Scopo delle Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo cui la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).

 

 

2.2.1.

I ricorrenti hanno sempre dichiarato di detenere un’azione della __________ SA, alla quale hanno attribuito un valore venale di fr. 6'000.–. Appreso che la loro partecipazione nella società in questione è stata ceduta nel corso del 2011 per fr. 35'000.–, l’Ufficio di tassazione ha supposto che gli insorgenti detenessero in effetti non una ma sei quote sociali.

                                         L’autorità fiscale non ha tuttavia portato prove o indizi concludenti a supporto della sua ipotesi, limitandosi a sottolineare l’atteggiamento poco collaborativo manifestato dai contribuenti, dapprima sottoposti a tassazione d’ufficio.

 

                                         2.2.

                                         Come ricordato, nel corso di un’udienza, questa Camera ha invitato gli insorgenti a farsi rilasciare dalla __________ SA una dichiarazione attestante che il signor RI 1 fosse iscritto come proprietario di una sola azione al 31 dicembre 2010. La direzione della società, “in mancanza del libro soci”, si è limitata a dichiarare la seguente ripartizione delle 50 azioni nominative della società al 31.12.2010:

                                         -  RI 1, 1 azione di nominali chf. 1'000.00.

                                         -  __________, 44 azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna

                                         -  __________, 5 azioni di nominali chf. 1'000.00 cadauna.

                                         Alla luce di tale dichiarazione, la Camera di diritto tributario ha indirizzato una domanda di assistenza amministrativa all’Amministrazione cantonale delle imposte del Canton Vaud, chiedendole di verificare se i soci residenti in quel cantone avessero effettivamente dichiarato di essere proprietari delle 49 azioni non dichiarate dal ricorrente. L’autorità fiscale vodese ha confermato tale circostanza con scritto del 25 gennaio 2016.

 

                                         2.3.

                                         In queste circostanze, la tesi su cui si è basata l’autorità di tassazione nella decisione impugnata non trova riscontro.

                                         Dalle verifiche intraprese si deve concludere che i contribuenti erano proprietari di una sola azione della __________ SA al momento determinante del 31 dicembre 2010. Il valore accertato dall’Ufficio di tassazione di fr. 33'230.– non è contestato in questa sede.

 

 

                                   3.   Il ricorso deve conseguentemente essere accolto.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

 

 


Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 maggio 2012 è riformata nel senso che è assoggettata all’imposta cantonale sulla sostanza una sola azione della __________ SA del valore accertato di fr. 33'230.–.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: