Incarto n.
80.2012.12

Lugano

27 gennaio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

RI 1

 rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 9 gennaio 2012 contro la decisione del 9 dicembre 2011 in materia di IC 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1 è una fondazione, con sede a __________ (__________), il cui scopo consiste nel garantire gli assicurati contro le conseguenze economiche della malattia, degli infortuni e della maternità. La fondazione sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

                                         Dello stesso gruppo fa parte anche la __________ SA, la cui sede si trova pure a __________, che si occupa per contro di attività nell’ambito delle assicurazioni complementari secondo la Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

 

 

                                  B.   Il 20 dicembre 2006, la __________ SA si rivolgeva all’RS 1__________ con una lettera, nella quale comunicava che la RI 1 le aveva trasferito la gestione delle assicurazioni complementari secondo la LCA, a partire dal 1° gennaio 2001. Precisava poi però che, diversamente dalla fondazione, aveva assunto personale proprio solo nel Canton __________ e, in seguito, a __________. Di conseguenza, avrebbe inviato la dichiarazione d’imposta solo alle autorità fiscali dei cantoni nei quali vi era uno stabilimento d’impresa.

                                         Con scritto del 30 ottobre 2007, l’UTPG rivendicava un’imposizione parziale della __________ SA a partire dal 1° gennaio 2001, sostenendo che il gruppo era ben presente nel Canton Ticino “con una propria non irrilevante struttura (uffici e personale propri) prima ad __________ e dal 1.4.2004 a __________”. L’autorità cantonale contestava in particolar modo la pretesa della contribuente, di non essere imponibile nel Cantone “per il semplice fatto che ad occuparsi anche delle assicurazioni complementari (unico settore fiscalmente imponibile) è il personale che (per motivi che non ci interessano) risulta essere alle dipendenze della società che gestisce il settore dell’assicurazione obbligatoria (fiscalmente esente)”.

 

 

                                  C.   Seguiva uno scambio di corrispondenza fra l’UTPG e l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Canton __________. Mentre quest’ultimo (nella lettera del 2 novembre 2007) sottolineava che delle otto persone impiegate nel Canton Ticino meno di una unità era occupata nella gestione delle polizze relative alle assicurazioni complementari, e che pertanto non erano adempiuti i requisiti per il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa, l’autorità ticinese (nella lettera del 9 novembre 2007) rilevava di non essere disposta “a rinunciare a qualsiasi imposizione di parte degli utili e dei capitali imponibili di quelle casse malati che hanno scelto di operare in Ticino (anche per quanto riguarda le assicurazioni complementari) facendo capo a personale organicamente alle dipendenze dell’entità fiscalmente esente”.

 

                                        

                                  D.   Il 21 giugno 2011, si svolgeva un’udienza, nel corso della quale l’autorità fiscale contestava che, per stabilire se il numero di collaboratori attivi nel settore assicurativo imponibile raggiungesse le tre unità, necessarie per ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa secondo la circolare n. 23 della Conferenza fiscale svizzera, ci si potesse basare sulla proporzione tra il fatturato della parte obbligatoria e quello della parte complementare. Veniva convenuto che la contribuente avrebbe preso contatto con l'Amministrazione fiscale __________ per rivedere il riparto intercantonale, attribuendo al Canton Ticino la propria quota parte e riconoscendone lo stabilimento d’impresa. In caso di esito negativo, l’UTPG avrebbe rivendicato l'assoggettamento fiscale e creato di fatto una doppia imposizione intercantonale, suscettibile di contestazione da parte della contribuente.

                                         L’Ufficio di tassazione del Canton __________ respingeva le pretese fiscali del Canton Ticino, con scritto del 3 agosto 2011, nel quale sottolineava che la fondazione disponeva di sette collaboratori nel Canton Ticino, i quali dedicavano alle assicurazioni complementari il 10% del loro tempo. In seguito alla richiesta dell’UTPG, di documentare il tempo impiegato dai collaboratori per le prestazioni LAMal e LCA, la contribuente, con lettera del 14 settembre 2011, negava di disporre di un’analisi che descrivesse la ripartizione del tempo degli impiegati fra le attività nell’ambito LAMal e LCA, ma ribadiva di avere applicato la chiave di ripartizione basata sull’ammontare lordo dei premi assicurativi, ispirata alla Circolare n. 23 della Conferenza fiscale svizzera.   

 

 

                                  E.   Con decisioni del 7 ottobre 2011, l’UTPG notificava alla __________ SA le tassazioni dell’imposta cantonale (IC) per i periodi fiscali dal 2001 al 2006. L’utile e il capitale imponibili erano così definiti:

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Utile

153’100

3’600

31’300

20’600

319’900

472’900

Capitale

761’000

723’000

824’000

686’000

704’000

834’000

 

                                         Nella motivazione delle decisioni, l’autorità fiscale rilevava che il Gruppo __________ è presente nel Canton Ticino con un numero di collaboratori da quattro a sette, “per cui sono rispettate le condizioni indicate nella circolare della Conferenza Svizzera delle imposte (CSI) per ottenere uno stabilimento d’impresa”. Di conseguenza, l’UTPG attribuiva al Canton Ticino una quota dell’utile e del capitale complessivi, proporzionale alla percentuale dei premi incassati nel Cantone.

 

 

                                  F.   La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 10 novembre 2011, con il quale contestava l’assoggettamento nel Canton Ticino e lamentava una doppia imposizione intercantonale. La contribuente argomentava in particolar modo di non avere alcun dipendente né un’agenzia nel Cantone.          

                                         L’UTPG ha respinto il reclamo, con sei decisioni del 9 dicembre 2011, nelle quali ha in particolare proposto la motivazione seguente (quella che segue concerne il periodo fiscale 2001, ma la sola differenza negli altri periodi è rappresentata dal numero dei collaboratori):

                                         Il Gruppo __________ è un gruppo operativo nell'ambito assicurativo con una struttura articolata presente nel territorio in modo da poter vendere e promuovere i propri "prodotti assicurativi". Le prestazioni obbligatorie esercitate nell'ambito dell'assicurazione sociale vengono svolte dalla "Fondation __________ ", dove i relativi redditi e sostanza sono esenti da imposte (art. 80 LPGA), mentre che __________ SA, società in questione, si occupa delle prestazioni complementari (LCA) settore imponibile ai fini fiscali.

                                         Dalle informazioni in nostro possesso, nel Canton Ticino, il Gruppo __________ è presente ad __________, dove occupa 7 collaboratori, i quali anche se assunti dalla "Fondation __________ ", si occupano sia dell'attività relativa all'assicurazione obbligatoria, sia dell'attività concernente l'assicurazione complementare (attività svolta da __________ SA).

                                         L'attività dei collaboratori consiste principalmente nella ricerca di nuovi assicurati, contatti con la clientela, consulenza assicurativa e amministrativa, il potere di segnalare e concludere contratti assicurativi, ecc.

                                         Nell'ambito internazionale gli agenti legittimati a concludere dei contratti, nella misura in cui operano in qualità di società commissionarie, costituiscono secondo l'art. 5 cpv. 5 della Convenzione modello dell'OCSE degli stabilimenti d'impresa della società principale (società madre). Tali disposizioni sono applicabili anche a livello nazionale e, conseguentemente, vengono considerati come tali gli "stabilimenti di rappresentanza". Le agenzie di __________ SA apportano un contributo sostanziale al valore aggiunto della società principale e una parte sostanziale dell'utile della stessa società dev'essere loro attribuito.

                                         In Ticino, come già anticipato in precedenza, sono presenti 7 collaboratori per cui il criterio indicato al punto 4.2 della circolare 23 della CSI viene ampiamente rispettato, in quanto cita: "... in materia intercantonale, uno stabilimento d'impresa composto di più di tre collaboratori a tempo pieno costituisce uno stabilimento d'impresa...".

                                         Solo in un secondo tempo, una volta riconosciuto lo stabilimento d'impresa, il riparto intercantonale avviene unicamente prendendo in considerazione i premi lordi generati dalle prestazioni complementari LCA. Le prestazioni LaMal essendo esenti da imposte non rientrano nel calcolo per il riparto.

                                         Vi è da rilevare che nella Circolare 23 della CSI non viene indicato che si deve dapprima effettuare una suddivisione in proporzione alla cifra d'affari tra il personale occupato nella LaMal (esente da imposte) e quello occupato per le prestazioni complementari LCA (imponibile da imposte), al fine di determinare l'esistenza di uno stabile di organizzazione.

                                         In conclusione, la presente Autorità fiscale sulla base delle considerazioni sopra esposte respinge il reclamo presentato da parte della contribuente, rivendicando lo stabilimento d'impresa in Ticino…

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ SA postula l’annullamento delle decisioni di tassazione relative all’imposta cantonale. Ricordato che, negli ultimi 13 anni, la Conferenza fiscale svizzera ha emanato ben quattro circolari in merito alla ripartizione intercantonale e internazionale degli utili delle assicurazioni, si domanda come il Canton Ticino, che le ha accettate, possa disconoscerle con le decisioni contestate. L’insorgente ritiene in particolare che il Cantone debba conformarsi al requisito, stabilito dall’ultima circolare del 2006, secondo cui uno stabilimento d’impresa presuppone almeno tre dipendenti a tempo pieno. Ritiene che, per stabilire in quale misura i dipendenti ticinesi della fondazione __________ siano operativi nel settore di attività che non beneficia dell’esenzione fiscale, l’unico criterio logico, sensato e coerente consista nel definire la proporzione fra premi lordi totali e premi LCA generati nel Canton Ticino.

 

 

                                  H.   Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2012, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso. A suo avviso, la condizione minima di almeno tre collaboratori a tempo pieno è adempiuta e vi è pure un’installazione fissa e permanente. Contesta poi la chiave di ripartizione della parte LAMal e della parte LCA proposta dalla ricorrente, non essendo comparabili fra loro le due forme di assicurazione. L’autorità fiscale rileva quindi che il Canton Ticino partecipa al riparto intercantonale di diverse casse malati, senza necessariamente raggiungere le proporzioni di personale che pretenderebbe la ricorrente.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Per l’art. 61 cpv. 1 lett. b LT, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone. La disposizione della legge cantonale è conforme all’art. 21 cpv. 1 lett. b LAID, il cui tenore è identico. In assenza di una definizione propria, la disposizione del diritto federale rinvia ai principi d'interpretazione posti dalla giurisprudenza federale in materia di divieto della doppia imposizione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2011, in RtiD II-2011 n. 17t consid. 4.1, con riferimento a: DTF 134 I 303 consid. 1.2 p. 305 in fine e riferimento di dottrina nonché consid. 2.2 p. 307; Messaggio a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta [Messaggio sull'armonizzazione fiscale] del 25 maggio 1983 in: FF 1983 III 1 p. 56, risp. 69; Athanas/Widmer in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 2a ed. Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 4 LAID; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ed., Zurigo 2006, n. 12 ss. ad art. 4).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale richiamata, si è in presenza di uno stabilimento d'impresa quando una società possiede impianti o installazioni materiali permanenti che formano una parte dell'azienda fuori Cantone e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid. 2.2 p. 307 in fine con richiami).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, il gruppo __________ ha suddiviso le sue attività nell’ambito delle assicurazioni contro le malattie, a dipendenza del fatto che si tratti di polizze relative all’assicurazione obbligatoria o di quella complementare. In tal modo, ha consentito di agevolare la distinzione fra gli utili e i capitali soggetti all’imposta e quelli esenti. Infatti, l’art. 80 cpv. 1 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prevede che gli assicuratori e gli organi d’esecuzione siano esentati dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni nella misura in cui il loro reddito e la loro sostanza servono esclusivamente all’applicazione dell’assicurazione sociale, ad accordare o a garantire prestazioni delle assicurazioni sociali. Anche l’art. 65 lett. e LT esenta dalle imposte sull’utile e sul capitale le casse malati. Gli utili e il capitale della Fondazione __________, che si occupa dell’assicurazione obbligatoria secondo la Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sono pertanto esenti, mentre sono imponibili quelli __________ SA, la quale gestisce per contro le polizze nell’ambito della LCA.

                                         Nel Canton Ticino, tuttavia, il gruppo __________ ha aperto una succursale solo della Fondazione __________ e non anche della __________ SA. Tale ufficio gestisce anche le assicurazioni complementari. Secondo il ricorso, la Fondazione rifattura ogni anno alla __________ SA una quota parte delle proprie spese generali totali (inclusi i salari), proprio per tener conto del fatto che le assicurazioni complementari, non solo nel Canton Ticino, sono gestite dal personale della fondazione.

 

                                         2.2.

                                         Le casse malati sono libere di offrire, oltre all’assicurazione sociale contro le malattie, anche le assicurazioni complementari disciplinate dalla LCA (art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal); dall’altra parte, anche compagnie d’assicurazione private, soggette alla Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA; RS 961.01) e subordinate ad autorizzazione, possono gestire l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 lett. b LAMal).

                                         I costi amministrativi degli assicuratori che, oltre all’assicurazione sociale malattie, praticano direttamente l’assicurazione complementare vengono suddivisi tra i due comparti assicurativi. Tali costi sono verificati scrupolosamente dall’autorità di vigilanza (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 febbraio 2010, n. 2C_584/2010, consid. 4.4, con riferimento all’art. 22 LAMal ed a Maurer/Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 3a ediz., Basilea 2009, p. 297).

                                         Per l’art. 84 cpv. 1 dell’Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) i costi di amministrazione dell'assicurazione malattie devono essere ripartiti tra l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione d'indennità giornaliera e le assicurazioni complementari e le altre forme d'assicurazione. Questa ripartizione va effettuata secondo gli oneri effettivi (art. 84 cpv. 2 OAMal).

                                         Per l’autorità di vigilanza, sono determinanti le modalità della suddivisione. In tale contesto l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) veglia, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LAMal, affinché l’assicurazione sociale malattie non venga gravata di costi amministrativi a vantaggio delle assicurazioni complementari ma accetta una chiave di ripartizione vantaggiosa per l’assicurazione di base. Ciò che conta è che tutti gli assicuratori-malattie dispongano di una chiave di ripartizione dei costi amministrativi trasparente e comprensibile, che giustifichi la suddivisione di detti costi e consenta all’autorità di vigilanza di verificarne la conformità alla legge (cfr. UFSP, Determinazione e approvazione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, Rapporto in adempimento del postulato Robbiani [05.3625], settembre 2006, p. 21).

 

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie in discussione, la cassa malati __________ non offre anche le assicurazioni complementari, che sono gestite invece da una società di capitali indipendente. Nel Canton Ticino, tuttavia, quest’ultima non dispone di propri uffici e personale, ma si serve di quelli della fondazione, alla quale versa ogni anno un compenso.

                                         A tale riguardo, così si esprime il già menzionato rapporto dell’UFSP:

                                         Se le assicurazioni complementari sono esercitate da un'altra persona giuridica, fanno stato i relativi contratti di servizi stipulati con quest’ultima, che non sono soggetti all’approvazione dell’autorità di vigilanza e che si fondano su decisioni imprenditoriali della cassa malati. Anche in questo caso, l'autorità di vigilanza verifica l'onere complessivo rappresentato dai costi di amministrazione dell’AOMS (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) e la chiave di ripartizione applicata ai costi amministrativi derivanti dai relativi contratti di servizi alla luce degli stessi criteri applicati alle casse malati che esercitano direttamente l’assicurazione complementare. Anche in queste eventualità, l’autorità di vigilanza non tollera alcun sovvenzionamento trasversale a detrimento dell’AOMS, ma accetta fondamentalmente che i contratti di prestazioni di servizio stipulati con le imprese private che esercitano l’assicurazione complementare siano allestiti in modo vantaggioso per la cassa malati.

                                         (cfr. UFSP, Rapporto cit., p. 21 s.).

 

                                         2.4.

                                         La scarsa trasparenza di quelle casse malati che gestiscono l’assicurazione di base e quella complementare nella stessa società è tuttavia considerata una grave lacuna del sistema vigente. Si verificano infatti casi di sovvenzionamento incrociato, cioè di travaso di risorse dall’assicurazione sociale a quella complementare (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2013, n. 13.080, concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie [Compensazione dei rischi. Separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare], in FF 2013 6847 ss., in particolare p. 6852). Il Consiglio federale ha pertanto proposto recentemente di modificare la LAMal, separando fra loro l’assicurazione sociale e quella complementare. Il disegno di legge sottoposto alle Camere prevede infatti che un’impresa di assicurazione privata non possa più esercitare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che, dall’altra parte, le casse malati possano esercitare solo l’assicurazione sociale. Quest’ultima dovrà pertanto essere offerta da un’entità giuridica separata dalle altre società dello stesso gruppo (cfr. Messaggio cit., p. 6859).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo la decisione impugnata, la RI 1 SA avrebbe uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, in quanto sarebbero soddisfatti i requisiti stabiliti dalla Circolare n. 23 della Conferenza fiscale svizzera, secondo cui “in materia intercantonale, uno stabilimento d’impresa composto di più di tre collaboratori a tempo pieno costituisce uno stabilimento d’impresa”. L’UTPG non condivide la tesi della ricorrente, secondo cui, per determinare se vi sia una stabile organizzazione, si debba procedere alla suddivisione in proporzione alla cifra d’affari tra il personale occupato nell’assicurazione obbligatoria e quello occupato nelle assicurazioni complementari.

                                         La ricorrente sostiene infatti che, “non essendovi mezzi tecnici (contabilità ecc.) che consentano di allocare esattamente il tempo di lavoro di ciascuna persona a un’entità piuttosto che ad un’altra, occorre quindi trovare una chiave di attribuzione delle rispettive autorità, nel contesto dell’applicazione della circolare 2006”. La chiave adottata dalla ricorrente e dal cantone di sede è rappresentata nel caso concreto “dal rapporto fra premi lordi totali (LCA + LAMal) e premi lordi esclusivamente LAMal, generati in Ticino”. Ne risulta che l’insorgente avrebbe avuto fra 0,58 e 0,79 dipendenti all’anno, nel periodo 2001-2010.

                                        

                                         3.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le società di assicurazione che sono rappresentate in tutta la Svizzera da agenti, deve essere attribuito un particolare peso al principio per cui deve essere evitato un eccessivo frazionamento della sovranità fiscale, sicché non si deve ritenere che vi sia un domicilio fiscale secondario presso la sede di ogni agenzia. Un’agenzia si considera stabilimento d’impresa solo quando appare giuridicamente ed economicamente una parte della società ed in particolar modo quando l’agente è legato all’impresa da un rapporto di lavoro o da un simile rapporto di dipendenza. Si richiede in generale che agisca in suo nome. Se un dipendente attivo in una sede fissa di affari di un’impresa o un agente economicamente dipendente possiede la procura per concludere contratti in nome dell’impresa, di solito vi è in quel luogo uno stabilimento d’impresa. Tendenzialmente, lo stesso accade se l’agente generale ha a sua disposizione uffici che sono presi in locazione della società di assicurazione e gli impiegati sono stati assunti e vengono retribuiti dalla società. Depone a favore della dipendenza anche la circostanza che l’agente sia sottoposto in tutti gli ambiti della sua attività alle istruzioni della società e vi siano prescrizioni vincolanti in particolar modo in merito all’impiego ed alla suddivisione dell’orario di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 1° luglio 2011, in ASA 80 p. 423 consid. 4.2).

 

                                         3.3.

                                         La Circolare n. 23 del 21 novembre 2006 della Conferenza fiscale svizzera concernente la ripartizione fiscale degli elementi imponibili delle compagnie di assicurazione, applicabile agli esercizi dal 2005 in avanti, stabilisce che un’unità organizzativa composta da più di tre collaboratori a tempo pieno, costituita da un’entità locale amministrativa propria, fonda uno stabilimento d’impresa di una compagnia di assicurazione, a prescindere dalla circostanza che l’agente generale vi eserciti l’attività in base ad un contratto di agenzia o di regia (cfr. circolare cit., par. 4.2).

                                         La stessa circolare prevede poi che siano determinanti, per la ripartizione dell’utile d’esercizio fra le unità organizzative i premi incassati (premi lordi) e che il cantone di sede abbia diritto ad un precipuo del 30% (ibidem).

 

                                         3.4.

                                         Mediante direttive, l'amministrazione esplicita l'interpretazione che attribuisce a determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme. Le direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione. Esse non dispensano quindi quest'ultima dal pronunciarsi in rapporto alle circostanze del caso specifico. Data la loro portata, esse non possono comunque esulare dal contesto fissato dalla norma che dovrebbero concretizzare e, in assenza di lacune, non possono quindi prevedere altro che quanto deriva dalla legislazione o dalla giurisprudenza. Le istanze di ricorso verificano se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne possono tener conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007, n. 2A_683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 6.3, con riferimento a: DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b).

                                         La circolare della Conferenza fiscale svizzera non è pertanto vincolante, anche se si giustifica di tenerne conto, nella misura in cui sia conforme al principio di legalità, soprattutto ai fini della parità di trattamento dei contribuenti.

 

                                         3.5.

                                         Il criterio del numero minimo di collaboratori, perché una unità organizzativa sia considerata stabilimento d’impresa, ha chiaramente lo scopo di concretizzare il requisito generale, stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui in uno stabilimento d’impresa deve essere esercitata una parte “qualitativamente e quantitativamente rilevante” dell'attività dell’impresa (v. supra, consid. 1).

                                         Alla tesi della ricorrente devono tuttavia essere opposte alcune considerazioni.

                                         Anzitutto, la circolare invocata si applica solo a partire dall’esercizio 2005, mentre nella fattispecie sono litigiosi anche i periodi fiscali dal 2001 al 2004. In secondo luogo, il campo d’applicazione della circolare è rappresentato dalle compagnie di assicurazione, in relazione alle quali viene affermato che agiscono generalmente tramite agenti generali (cfr. circolare cit., par. 4.1), cosa che tuttavia non si verifica nel caso della ricorrente (e, più in generale, delle casse malati). Infine, come ha rilevato anche l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la circolare non stabilisce con quale criterio si definisca il numero di collaboratori, quando la stessa unità organizzativa gestisce sia le assicurazioni sociali (esenti dall’imposta) sia quelle complementari (imponibili). Il criterio dei premi lordi incassati vale infatti per la ripartizione dell’utile fra la sede e i vari stabilimenti d’impresa.

 

                                         3.6.

                                         Si tratta pertanto di verificare se, tenuto conto della situazione della ricorrente, si possano considerare adempiuti i presupposti per ritenere che vi sia uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino.

                                         Anche se, come sostiene l’UTPG nella decisione impugnata, il numero di collaboratori della RI 1 nel Canton Ticino è senz’altro sufficiente a fondare uno stabilimento d’impresa, non si può neppure ignorare la circostanza che le attività svolte dalla ricorrente sono in parte esenti dall’imposta.

                                         Dall’altra parte, non appare convincente neppure la tesi della ricorrente, secondo cui il numero di collaboratori dovrebbe essere ripartito fra la parte esente e quella imponibile in proporzione ai premi lordi totali. Ciò presupporrebbe infatti che l’onere di lavoro richiesto per occuparsi degli assicurati dei due gruppi fosse assolutamente identico. Uno studio di santésuisse ha invece evidenziato come i costi amministrativi nell’ambito delle assicurazioni complementari siano nettamente superiori rispetto al settore dell’assicurazione obbligatoria. Gli assicuratori che offrono coperture complementari devono infatti sostenere spese per la valutazione dei rischi e per l’applicazione di eventuali riserve, per la suddivisione delle prestazioni fra LCA e LAMal, per verificare se le prestazioni non coperte dalla LAMal siano coperte dalla LCA, per valutare l’economicità e l’efficacia delle prestazioni, per elaborare nuovi prodotti assicurativi. La quota parte dei costi amministrativi nell’ambito delle assicurazioni complementari ammonta quindi circa al triplo rispetto al settore dell’assicurazione obbligatoria (cfr. Bertschi, Verwaltungskosten der Krankenversicherer, Berna 2004, in particolare p. 8).

                                        

                                         3.7.

                                         Nel 2003, per esempio, la ricorrente, nel Canton Ticino, ha incassato premi complessivi per fr. 30'712'686.50; di questi, l’11,27% si riferivano alle assicurazioni complementari. Secondo la contribuente, l’11,27% dei collaboratori (cioè 0.79 unità, pari all’11,27% di 7) si sarebbero occupati delle assicurazioni LCA.

                                         Dagli stessi dati forniti dall’insorgente si possono ricavare tuttavia anche conclusioni ben diverse.

                                         Per esempio, pur considerando che in alcuni cantoni, come il Ticino, anche le assicurazioni complementari sono gestite dalla cassa malati, queste sono le proporzioni fra i collaboratori delle due entità: su un totale di 434 collaboratori, nel 2003, 72 erano alle dipendenze della __________ SA, cioè il 16,6%. Percentuale che supera quella dei premi incassati per le assicurazioni complementari (11,27%).

                                         Se poi si divide l’ammontare dei premi lordi per il numero dei collaboratori si ottengono gli importi seguenti:

·         settore assicurazione sociale (LAMal):
fr. 632'023'473.50 : 362 = fr. 1'745’921

·         settore assicurazioni complementari (LCA):
fr. 84'324'409.12 : 72 = fr. 1'171’172

                                         Il che significa che ogni collaboratore della cassa malati “fattura” più di 1'700'000 franchi, mentre uno della SA più di 1'100'000 franchi.

                                         Se si considera che nel 2003, tuttavia,__________ SA aveva dipendenti solo nei __________ __________, mentre negli altri si avvaleva del personale della cassa malati sociale, è ancora più evidente che la proporzione su cui si è fondata la ricorrente non è accettabile.

                                         Prendendo in considerazione i dati degli anni seguenti, le indicazioni che precedono ne escono ulteriormente rafforzate. Per esempio, nel 2006, i collaboratori della SA salgono a 123 su 584, pari al 21%, mentre la quota dei premi riferita alle coperture complementari ammonta solo al 9,93%. Il “fatturato” del singolo collaboratore scende, a sua volta, a fr. 836'874 per il settore delle assicurazioni complementari, mentre sale a fr. 2'024'494 per quello delle assicurazioni obbligatorie.

 

                                         3.8.

                                         È dunque difficile, se non impossibile, suddividere con precisione l’impegno profuso dai collaboratori della ricorrente nel Canton Ticino fra le assicurazioni obbligatorie e quelle complementari. Certamente, il criterio proposto dalla ricorrente, basato sulla semplice proporzione fra le quote dei premi per i due settori, non è affidabile. È comunque poco verosimile che tutte le polizze LCA potrebbero essere gestite con meno di tre collaboratori.

                                         D’altronde, come ricordato, quest’ultimo criterio, che emerge dalla circolare della Conferenza fiscale svizzera, non è determinante. In considerazione dell’organizzazione del gruppo __________ e delle strutture e delle risorse di cui dispone sul territorio del Canton Ticino, si ritiene che qui venga esercitata l’attività in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante e vi sia pertanto uno stabilimento d'impresa.

 

 

4.La ricorrente ha esplicitamente escluso di contestare il criterio di ripartizione dell’utile, adottato con le decisioni impugnate, così come le cifre indicate. Ne consegue che il ricorso è integralmente respinto.

 

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                fr. 6'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi    fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 6’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: