Incarti n.
80.2012.148

80.2012.149

Lugano

24 febbraio 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 16 luglio 2012 contro la decisione del 20 giugno 2012 in materia di IC e IFD 2008.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________, svolge la professione di tassista a titolo indipendente.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito netto da lavoro di fr. 29'515.–, che nell’allegato questionario per indipendenti senza contabilità (Modulo 10) veniva così calcolato: fr. 68'000.– (cifra d’affari) ./. fr. 38'485.– (spese generali) = fr. 29'515.–. Il totale dei chilometri percorsi nell’esercizio veniva infine indicato in 45'000, di cui 9'000 (pari al 20%) a titolo privato.

 

 

                                  B.   Il 27 novembre 2011, così richiesto, RI 1 produceva copia dei dischi dell’odocronografo, attestanti un totale di 66'179 chilometri percorsi nell’anno. Egli precisava nondimeno che una parte importante di essi andavano considerati spostamenti privati, ponendo l’accento sui frequenti viaggi nel suo paese di origine (la Repubblica di Serbia).

 

 

                                  C.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città elevava il reddito aziendale dichiarato a fr. 80'000.–, spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della realtà locale”.

 

 

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 gennaio 2010, nel quale contestava i parametri presi in considerazione dall’autorità fiscale. Sottolineava in particolare di essere al beneficio di una concessione comunale di tipo B (ricerca clienti tramite centrale taxi), sicuramente meno redditizia rispetto a quelle di categoria A (diritto di sosta su area pubblica negli spazi designati con apposita segnaletica).

                                         L’Ufficio di tassazione di Lugano Città, con decisione del 20 giugno 2012, ammetteva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito aziendale a fr. 52'000.–. La decisione conteneva la seguente motivazione:

                                         In questo caso, dai calcoli effettuati dall’ufficio risulta una cifra d’affari al di sotto di quella normalmente riscontrabile in esercizi similari. Sulla base dei dati rilevati dall’incarto, degli accertamenti eseguiti in sede di tassazione e di reclamo, il reddito d’attività indipendente viene fissato in fr. 52'000.–.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di ridurre ulteriormente il reddito da attività indipendente e di fissarlo come a dichiarazione.

                                         Il ricorrente sostiene anzitutto di avere percorso all’incirca 45'000 chilometri a titolo professionale. Dai chilometri totali attestati dai dischi dell’odocronografo (66'179) deduce infatti 21'173 chilometri per spostamenti privati (come da tabella allegata al gravame). Ritiene inoltre che l’utile lordo al chilometro debba essere stimato mediamente in fr. 1.50, contestando il coefficiente di fr. 2.– al chilometro preso in considerazione dall’autorità di tassazione (come da dichiarazione del 16 luglio 2012 allegata al gravame).

 

 

Diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, come visto, il ricorrente, di professione tassista a titolo indipendente, ha allegato alla dichiarazione fiscale una documentazione estremamente lacunosa, limitandosi sostanzialmente a indicare, nel questionario per indipendenti senza contabilità (Modulo 10), una cifra d’affari di fr. 68'000.– e spese generali per fr. 38'485.– (già dedotta la quota parte privata del 20%). Da qui il reddito netto dichiarato di fr. 29'515.–.

 

                                         2.2.

                                         Nel corso della procedura, così richiesto dall’autorità di tassazione, il contribuente ha dapprima prodotto i dischi dell’odocronografo – di cui ogni taxi deve essere provvisto (cfr. art. 14 dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi della Città di Lugano) – e successivamente i fogli settimanali del libretto di lavoro, attestanti gli orari di lavoro e i giorni di riposo (cfr. art. 18 dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti [OLR2; RS 822.222]). Con il presente gravame ha infine affermato di conseguire mediamente un utile lordo al chilometro di fr. 1.50.–, richiamandosi alla seguente tabella esemplificativa dei tragitti più battuti:

 

 

Chilometri totali

Prezzo forfettario

Utile/chilometro

Linate

200

fr. 250.–

fr. 1.25

Malpensa

160

fr. 230.–

fr. 1.43

Zurigo

450

fr. 650.–

fr. 1.44

Ginevra

800

fr. 1'200.–

fr. 1.50

 

                                         Dall’esame dell’incarto fiscale, per contro, non emerge la benché minima contabilizzazione del traffico di contanti. Nonostante la ragguardevole cifra d’affari dichiarata (fr. 68'000.–), il ricorrente non ha presentato alcuna registrazione delle entrate giornaliere o mensili (il doc. 8, intitolato “conteggio guadagno eseguito nell’anno 2008”, non contiene nessun allegato), né tanto meno ulteriori indicazioni in merito agli attivi e ai passivi della sua azienda.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

                                         L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

                                         I requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n. 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, consid. 4).

 

                                         3.2.

                                         Come anticipato sopra, in mancanza di documentazione atta ad accertare l’effettivo utile proveniente dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente, l’autorità di tassazione ha stimato il reddito imponibile in fr. 80'000., riducendolo poi in sede di reclamo a fr. 52'000.–.

                                         La decisione di procedere a una tassazione per apprezzamento è ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a giudicare la legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa a carico di un tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha ancora recentemente avuto modo di sottolineare l’importanza di una corretta tenuta del libro di cassa, segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. Certo, la sentenza è stata resa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ma come ancora precisato dai giudici federali, l’esigenza di registrazioni idonee, tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte, vale per l’insieme delle imposte, dirette e indirette (decisione TF n. 2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709; di altra opinione Chillà, Principe de la taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 276).

 

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame, tuttavia, l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso di indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di inottemperanza degli stessi.

                                         Nel pieno rispetto delle norme concernenti l¿nere probatorio (decisione TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della legittimità dell’importo di fr. 52'000.–, così calcolato in sede di reclamo:

                                         km percorsi                             66'179

                                         km percorsi privatamente          21'000

                                         km professionali                       45'179

                                         Utile lordo a fr. 2.– al km                           fr. 90'358.–

                                         ./. spese professionali dichiarate                fr. 38'485.–

                                         Utile ricostruito                                         fr. 51'873.–

 

                                         3.4.

                                         Il totale dei chilometri percorsi nell’esercizio (66'179) emerge indiscutibilmente dai dischi dell’odocronografo, mentre i chilometri percorsi privatamente corrispondono pressappoco a quelli indicati dal ricorrente (21'000 contro i 21'733 rivendicati dal ricorrente).

                                         In simili circostanze, il primo coefficiente utilizzato dall’autorità di tassazione, ovvero i chilometri percorsi a titolo professionale (45'179), non presta il fianco a critiche e appare anzi generoso nei confronti del ricorrente. Pur considerando le sue origine e pur ammettendo suoi frequenti viaggi nella Repubblica di Serbia, i chilometri percorsi nel tempo libero e durante le vacanze destano infatti più di una perplessità, ove si pensi appena che coincidono a una media settimanale di oltre 400 chilometri. Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi con gli spostamenti privati rivendicati da un tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora le dichiarazioni scritte di parenti (decisione TF n. 2C_569/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio, nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

 

                                         3.5.

                                         Nemmeno le spese generali di fr. 38'485.– (già dedotta la quota parte privata del 20%), ammesse così come esposte nel questionario per indipendenti senza contabilità, prestano il fianco a critiche. Oggetto di litigio rimane di conseguenza il solo utile lordo al chilometro. L’autorità di tassazione, come visto, ha considerato un importo di fr. 2.–, fondandosi su una media del settore dei tassisti al beneficio di una concessione comunale di tipo B, come quella del ricorrente. Quest’ultimo sostiene invece che l’utile lordo per chilometro debba essere mediamente stimato in fr. 1.50.

 

                                         3.6.

                                         In una recente sentenza del 12 novembre 2012 (TF n. 2C_543/2012), il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono giunti sulla base di un documento elaborato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, intitolato “coéfficients d’expérience taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86 tassisti ginevrini.

                                         Interpellata da questa Camera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato di non avere ad oggi elaborato alcun dato statistico per il Canton Ticino. Per contro, la Divisione delle contribuzioni ticinese ha raccolto e riepilogato i dati di tre differenti gruppi di tassisti attivi nella Città di Lugano: quelli al beneficio di una concessione comunale di categoria A (diritto di sosta su area pubblica negli spazi designati con apposita segnaletica), quelli al beneficio di una concessione di categoria B/C (ricerca clienti tramite centrale taxi) e i cosiddetti noleggiatori (su fattura). Le statistiche, riferite agli anni 2007-2010, prendono in considerazione, per ogni singola categoria, la cifra d’affari media, i chilometri totali percorsi, l’utile lordo medio al chilometro e l’utile netto medio al chilometro. Per quanto qui di interesse, i casi di tassisti al beneficio di una concessione comunale di categoria B/C esaminati nel corso degli anni 2007-2010 sono 88 e possono essere così riassunti:

 

Cifra d’affari

Km totali

Utile lordo/km

Utile netto/km

fr. 72'529.–

36'173

fr. 2.01

fr. 1.27

 

                                         Come ancora precisato nel documento della Divisione delle contribuzioni, la redditività può variare in base agli orari (clientela diurna, notturna ecc.), in base al veicolo (clientela di alto rango, lavori con hotel ecc.) oppure ancora al lavoro a forfait. Fatte queste premesse e preso inoltre atto della lieve contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all’aumento della concorrenza, per l’autorità cantonale rimane realistico un utile lordo medio di fr. 2.– al chilometro e un utile netto medio di fr. 1.30/1.40 al chilometro.

 

                                         3.7.

                                         La tabella esemplificativa prodotta dal ricorrente indica, per contro, un utile lordo medio addirittura inferiore a fr. 1.50. Certo, un lavoro a forfait garantisce generalmente una minor redditività, ma ciò non basta ancora a giustificare uno scarto del 25% rispetto ai coefficienti sperimentali descritti sopra, specie se si considera che il ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo a comprova del reale andamento della sua attività.

                                         In difetto della benché minima contabilizzazione del traffico giornaliero o perlomeno mensile di contanti – da poter confrontare con i dischi dell’odocronografo e i fogli settimanali del libretto di lavoro – nulla si oppone pertanto alla tutela della decisione qui impugnata, che non fa altro che riprendere un dato statistico medio concernente 88 tassisti della Città di __________. Questo modo di procedere si conforma agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti in considerazione in procedimento del genere ed è stato d’altronde legittimato a più riprese dal Tribunale federale, con numerose sentenze in materia di imposta sul valore aggiunto (decisioni TF n. 2C_835/2011 del 4 giugno 2012 e TF n. 2A.297/2005 del 3 febbraio 2006, in: ASA 76 p. 779).

 

                                         3.8.

                                         Applicando ai chilometri percorsi a titolo professionale (45'179, già dedotti i “generosi” spostamenti privati) un utile lordo di fr. 2.– al chilometro si ottiene una cifra d’affari di fr. 90'358.–. Dedotte le spese generali di fr. 38'485.– rivendicate dal ricorrente, l’utile netto ricostruito risulta pari a fr. 51'873.–, che arrotondato per eccesso (non fosse altro che per tenere in considerazione le mance) giustifica infine il reddito imponibile di fr. 52'000.– stimato dall’autorità di tassazione in sede di reclamo.

 

 

                                   4.   A nulla valgono infine le ulteriori argomentazioni sollevate dal ricorrente.

                                         In primo luogo, l’acquisto del nuovo veicolo __________ – peraltro preso in leasing – non è certo la causa della rivalutazione del reddito aziendale, ma costituisce pur sempre un indizio a conferma dell’utile lordo medio di fr. 2.– stimato dall’autorità di tassazione. Dal momento che la redditività dei tassisti al beneficio di una concessione comunale di categoria B/C è pure influenzata dal veicolo a disposizione, è facile supporre che l’acquisto della __________ abbia permesso al ricorrente di rimanere concorrenziale e garantirsi un certo tipo di clientela.

                                         In secondo luogo, il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia ammesso la cifra d’affari così come dichiarata. In effetti, il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazioni non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (decisione TF n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t; decisione TF n. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793).

 

 

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-;

-;

-.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: