|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti n. 80.2012.157 |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il presidente della Camera di diritto
tributario |
|||||
|
giudice Andrea Pedroli |
|||||
|
|
|||||
|
segretario |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 30 luglio 2012 contro la decisione del 10 luglio 2012 in materia di IC e IFD 2009. |
Fatti
- nella dichiarazione fiscale 2009, RI 1, domiciliata a __________, esponeva un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 9'982.–;
- notificandole la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 gennaio 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno aggiungeva a quanto dichiarato “altri redditi” per fr. 20'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “valori esposti secondo valutazione d’ufficio”;
- la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 febbraio 2011, sostenendo di poter contare sull’aiuto finanziario della sorella e di essere “abituata a vivere di poco”;
- per quanto qui di interesse, la contribuente giustificava l’inosservanza del termine di reclamo con la sua assenza all’estero, producendo un ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale valevole dal 18 dicembre 2010 al 16 febbraio 2011;
- con lettera raccomandata del 29 maggio 2012, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla contribuente, invitandola a comprovare il suo soggiorno all’estero;
- la raccomandata, non ritirata, faceva ritorno al mittente il 18 giugno 2012;
- l’Ufficio di tassazione, con successiva decisione del 10 luglio 2012, dichiarava irricevibile per tardività il reclamo, rilevando in particolare che in difetto della postulata documentazione non poteva fare altro che confermare la sua prima decisione;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di poter documentare il sostegno finanziario ricevuto dalla sorella, ribadendo in particolare di non aver potuto inoltrare prima il reclamo poiché assente all’estero;
- la ricorrente spiega inoltre di non aver nemmeno potuto ritirare la raccomandata del 29 maggio 2012 a causa degli orari di apertura sfavorevoli dell’ufficio postale di __________, allegando al gravame una copia dei biglietti aerei e del timbro d’entrata in __________, a comprova del suo soggiorno all’estero.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 23 febbraio 2011 per tardività;
- l’autorità di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni della contribuente, la quale sosteneva di poter contare sull’aiuto finanziario della sorella e di essere “abituata a vivere di poco”;
- ora, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);
- secondo costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile;
- evidenti ragioni di parità di trattamento impongono al contribuente l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (decisione CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997);
- la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l’IC) oppure dalla Svizzera (per l’IFD) è in sostanza limitata ai soli casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (decisione CDT n. 188 del 30 aprile 1980);
- tornando alla fattispecie in esame, è quindi immediatamente evidente che la contribuente non poteva pretendere una restituzione del termine di reclamo per il solo fatto di essersi recata all’estero;
- l’asserita partenza per __________ non le avrebbe del resto impedito di prendere i necessari provvedimenti per un eventuale reclamo contro la tassazione intimatagli in sua assenza, conferendo per esempio ad un parente (alla sorella) o ad un professionista il compito di occuparsi di questa piccola pratica fiscale;
- prova ne sia che il 21 dicembre 2010, quando cioè l’ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale era già in essere, la ricorrente si è nuovamente rivolta all’autorità di tassazione, comunicandole l’indirizzo della sorella (cfr. scritto del 21 dicembre 2010, agli atti dell’incarto fiscale);
- in ogni caso, quest’ultima non ha mai saputo comprovare il suo soggiorno all’estero, nemmeno dinanzi a questa Camera: i biglietti aerei e il timbro d’entrata in __________ allegati al presente gravame si riferiscono infatti ad un successivo periodo (dicembre 2011 - febbraio 2012), mentre la decisione qui impugnata risale al 4 gennaio 2011;
- da ultimo, sia detto per inciso, a nulla valgono le giustificazioni in merito al mancato ritiro della raccomandata del 29 maggio 2012: secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, un invio raccomandato è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza, anche se non viene ritirato entro il termine di custodia di sette giorni (DTF 123 III 492; 100 III 7);
- alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è conseguentemente respinto;
- vista la sua situazione economica della ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
|
|
- ; - ; - ; - .
|
||
|
|
|
|
|
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: