Incarti n.
80.2012.159

80.2012.160

Lugano

10 aprile 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Sabrina Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 3 agosto 2012 contro la decisione del 4 luglio 2012 in materia di IC e di IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione di tassazione IC /IFD del 22.2.2012 per il periodo fiscale 2010 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) quantificava in CHF 14'197.10 il totale dell’imposta cantonale, mentre in CHF 4'953.50 l’ammontare dell’imposta federale diretta.

Per quanto concerneva il reddito, l’Autorità accertava la somma di CHF 1'000.-- a titolo di altri redditi [“presunto reddito dei capitali”], CHF 30'000.-- corrispondenti al reddito degli immobili in usufrutto [mapp. n. __________ e __________ RFD __________].

L’UT imponeva parimenti un importo pari a CHF 6'000.-- a titolo di “altri redditi” in relazione all’utilizzo di un veicolo della Fondazione a disposizione del contribuente per utilizzo privato.

In merito alle deduzioni, non veniva riconosciuto il pagamento dei premi AVS, posto come non fosse dimostrata la corresponsione degli stessi per il periodo fiscale 2010. Veniva ammessa parzialmente la deduzione per “oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio” (unicamente l’ammontare effettivo pari a CHF 7'276.--).

Non veniva neppure tenuta in considerazione la somma esposta a titolo di deduzione per “interessi passivi privati” ritenuto come non fosse allegato alla dichiarazione alcun documento bancario a dimostrazione dell’assunzione di oneri ipotecari o altri interessi.

Le “spese malattia e infortunio” venivano quantificate dall’UT in CHF 4'393.--, con la seguente precisazione: “Sono deducibili le spese effettive a carico su presentazione dei giustificativi di costo. La deduzione forfetaria per diabetici insulinodipendenti è di Fr. 2'500.--. Le richieste di spesa per Fr. 36'500.-- in relazione a costi per una dieta speciale non possono essere ammesse” (decisione 22.2.2012, IC 2010, p. 2). Non venivano neppure riconosciute le “spese per disabilità” dichiarate dal contribuente in CHF 7'200.-- posto come il previsto “questionario per i medici” non era stato fornito all’Autorità.

Per quanto atteneva alla sostanza, l’UT quantificava in CHF 100'000.-- la sostanza mobiliare ed in CHF 442'881.-- quella immobiliare [imposizione del valore di stima degli immobili goduti in usufrutto].

 

 

                                  B.   Mediante reclamo 21.3.2012 RI 1 impugnava le decisioni di tassazione IC / IFD emesse per il periodo fiscale 2010.

Il ricorrente contestava:

-       la somma aggiunta dall’UT pari a CHF 1'000.-- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” ritenendo di non avere alcun reddito da dichiarare sotto tale posta;

-       il “valore locativo/affitti” dell’ammontare inserito dall’Autorità di CHF 15'000.--, sostenendo di non affittare alcun immobile [specificando come fosse la Fondazione __________ a concedere in locazione 4 settimane per anno un rustico, onde coprire le spese di mantenimento della proprietà] e come – in ogni caso – il valore locativo indicato fosse “esagerato”;

-       l’importo corrispondente a CHF 6'000.-- a titolo di “altri redditi”, immesso dall’UT come “vantaggi Auto dalla fondazione”. Il ricorrente precisava di non avere una propria autovettura e di non averne di per sé bisogno, posto come rimanesse sempre a casa. RI 1 asseriva di utilizzare l’autovettura della Fondazione unicamente per recarsi dal medico, corrispondendo un importo;

-       la mancata deduzione a titolo di “AVS” pari a CHF 6'230.--, ritenendo come anche nel caso in cui si riceva una rendita AI, dovesse essere corrisposta una somma quale contributo AVS;

-       la mancata deduzione a titolo di “oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio” dell’ammontare di CHF 15'313.--, ritenendo come non fossero state prese in considerazione le spese di “cassa malati”;

-       la mancata deduzione delle “spese di gestione e manutenzione di immobili” ritenendo come la manutenzione della “Casa Cima” e della teleferica collegata per accedervi dovrebbero essere prese in considerazione [per un ammontare di CHF 70'000.--] qualora vengano attribuiti al contribuente redditi di spettanza della Fondazione;

-       la mancata deduzione degli “interessi passivi privati”;

-       la mancata deduzione di “spese per malattia ed infortunio” e di “spese per disabilità”, posto come sosteneva di non ricevere alcun aiuto finanziario. Il ricorrente precisava che per far fronte alla spese cagionate dalla sua malattia avesse bisogno di un aiuto domiciliare del costo di CHF 7'200.-- oltre ai disborsi per AVS ed assicurazioni, le spese per il trattamento con l’insulina, i costi supplementari di cassa malati e quelli legati ad una dieta speciale [CHF 100.-- al giorno].

-       con riferimento alla “sostanza mobiliare” censurava l’aggiunta dell’importo di CHF 100'000.--, precisando di non possedere alcun elemento di natura patrimoniale;

-       per ciò che concerne la “sostanza immobiliare” il ricorrente sosteneva che la somma indicata dall’UT fosse relativa ai fondi di proprietà della Fondazione __________ [mapp. n. __________ e __________ RFD __________] e che lui avesse unicamente un diritto di abitazione.

 

 

                                  C.   Il 4.7.2012, l’UT emetteva la decisione di tassazione su reclamo. Mediante la stessa venivano riconfermati i dati accertati già in precedenza [cfr. decisione di tassazione IC / IFD 2010, 22.2.2012].

L’Autorità adduceva le seguenti motivazioni.

Precisava innanzitutto come reddito e sostanza gravati da usufrutto o diritto d’abitazione a favore di terzi sono imposti nella partita fiscale del beneficiario. Essendo il ricorrente usufruttuario dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________, il reddito ed il valore degli stessi dovevano essere a lui imposti.

Quo all’utilizzo dell’autoveicolo BMW X5 di proprietà della Fondazione, ma in utilizzo al contribuente, l’Autorità specificava come il mezzo fosse a completa disposizione del reclamante, senza limiti di sorta. Da qui il suesposto reddito.

In relazione alle spese riconducibili a dieta di necessità vitale riconoscibili come “spese di malattia” devono essere intese: “(...) le spese supplementari che risultano dalla necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico (ad esempio in caso di celiachia, diabete) e quelle supplementari per l’osservazione di una particolare alimentazione (dieta anabolizzante o altre diete specifiche, alimenti di complemento, ecc.) prescritta dal medico” (decisione su reclamo 4.7.2012, p. 2).

In ordine alle spese di stipendio del personale addetto all’esecuzione di lavori domestici, le stesse non sarebbero deducibili in quanto “spese di mantenimento” del contribuente. Sarebbero invece deducibili le spese di aiuto domestico, qualora fosse dimostrata la necessità, dovuta a malattia od infermità, di ricorrere all’aiuto di terzi per l’esecuzione delle azioni del vivere quotidiano.

L’UT ricordava come spetti al contribuente l’onere di apportare la prova dell’esistenza di un fatto di natura tale da diminuire oppure escludere il suo debito fiscale. In particolare l’Autorità precisava di aver trasmesso per raccomandata, il 4.5.2012 ed il 31.5.2012, una richiesta di produzione di documenti [riportata per esteso nella decisione 4.7.2012, p. 2-3] rimaste senza seguito.

Quo alla deduzione dei premi corrisposti a titolo di assicurazione malattia (LAMal ed LCA), la stessa sarebbe stata stabilita correttamente sulla base della documentazione allegata alla dichiarazione d’imposta. Per quanto concerne la deduzione delle spese di malattia ed infortunio, è ammessa unicamente la parte di costi a carico del contribuente eccedente la franchigia fiscale pari al 5% del reddito netto intermedio. Le spese a carico documentate dal contribuente per il periodo fiscale 2010 non venivano ammesse in quanto esse non raggiungevano la franchigia fiscale.

L’Autorità fiscale precisava inoltre: “In assenza di tutti i documenti richiesti non è possibile accogliere quanto fatto valere con il reclamo rispetto a tutte le contestazioni sollevate con il reclamo, fatta eccezione per il saldo dei debiti, gravanti le abitazioni in usufrutto, al 31.12.2010. Si stabilisce perciò di riconoscere in deduzione debiti per Fr. 128'000.-- in tutto, in base al documento bancario fornito con il reclamo. Tutte le altre posizioni della tassazione sono per contro confermate” (decisione dopo reclamo 4.7.2012, p. 4).

 

 

                                  D.   Con ricorso 3.8.2012, RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo emessa dall’UT. In sostanza il ricorrente presenta – a sostegno dell’impugnativa – gli stessi argomenti già esposti in sede di reclamo all’UT, con alcune precisazioni. Allega al ricorso il contratto di compravendita della BMW X5 e l’istanza di iscrizione del diritto di usufrutto.

 

 

Diritto

 

 

                                         Commisurazione del reddito

 

                                          Reddito della sostanza immobiliare [valore locativo / affitti]

 

                                   1.   1.1.

                                         L’UT ha commisurato in CHF 15'000.-- il diritto di usufrutto che ha RI 1 vita natural durante sui mapp. n. __________ e __________ RFD di __________ ed altri CHF 15'000.-- a titolo di reddito immobiliare.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).

Per la sola imposta cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT).

 

                                         1.3.

                                         In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28).

                                         Per l’imposizione del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l’usufrutto, espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all’usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD, p. 374).

 

                                         1.4.

                                         L’usufruttuario può ottenere un reddito immobiliare imponibile ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lit. a LIFD (art. 20 cpv. 1 lit. a LT) nel caso in cui l’immobile sia ceduto ad un terzo mediante contratto di locazione. In detti casi, la situazione è analoga a quella di un semplice proprietario che affitta il proprio bene immobiliare. In tale caso, l’usufruttuario viene trattato esattamente come il proprietario, in modo che egli è imponibile sulla totalità del reddito immobiliare lordo che riceve da parte del conduttore, senza poter dedurre fiscalmente da tale reddito lordo il costo di acquisto dell’usufrutto che rappresenta il versamento dell’indennità in capitale fatta al nudo proprietario.

                                         Nel caso in cui l’usufruttuario occupi lui stesso l’immobile [anziché darlo in locazione ad un terzo], egli è imposto sulla totalità del valore locativo sulla base dell’art. 21 cpv. 1 lit. b LIFD (art. 20 cpv. 1 lit. b LT), come se fosse il proprietario. In tale caso, in applicazione del principio di praticabilità, si ammette che, nonostante il versamento di un’indennità in capitale da parte dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario, l’usufrutto non è acquisito a titolo oneroso dall’usufruttuario secondo l’art. 21 cpv. 1 lit. b LIFD, ma si è confrontati ad un usufrutto acquisito a titolo gratuito. In tal caso l’usufruttuario è imposto sul valore locativo (Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea 2008, art. 21 LIFD n. 61 – 62).

 

                                         1.5.

                                         1.5.1.

                                         In sede di ricorso, RI 1 ha presentato – in forma parziale – l’istanza relativa alla costituzione d’usufrutto e di diritto d’abitazione vita natural durante del 23.3.1995.

 

                                         Al punto 3 della stessa viene stabilito mediante rogito notarile: “A carico dei beneficiari signori RI 1 e __________ viene fissato un canone di affitto mensile pari a frs. 1'000.-- indicizzato”.

 

                                         1.5.2.

                                         Nel 2003, __________ avrebbe rinunciato al diritto di usufrutto (Rapporto dell’Ispettorato fiscale, 19.10.2010, p. 6 e p. 16).

 

                                         1.5.3.

                                         Dal Rapporto dell’Ispettorato fiscale 19.10.2010 si evince quanto segue per il mapp. n. __________ RFD __________, in usufrutto al contribuente. Sullo stesso sono presenti più edifici [rustici].

__________”, e secondo le informazioni assunte dall’Ispettorato fiscale di __________ lo stesso sarebbe affittato a turisti quale casa di vacanza per un prezzo che può variare dai CHF 800.-- ai CHF 950.-- la settimana (in merito si possono parimenti consultare le informazioni presenti sul sito __________.

                                         L’edificio “Casa __________” sarebbe a disposizione di RI 1, come pure la “Casa __________” che verrebbe anche utilizzata da ospiti ed amici del contribuente (Rapporto dell’Ispettorato fiscale, 19.10.2010).

 

                                         Dal sito __________, si può evincere che sia la “__________” sia la “__________” possono essere affittate (cfr. anche Rapporto dell’Ispettorato fiscale, 19.10.2010, p. 17).

 

                                         Quanto al mapp. n. __________ __________ __________, sullo stesso vi sarebbero una stazione di partenza di una teleferica privata, un posteggio ed un rustico comprensivo di box per automobili.

 

                                         1.5.4.

                                         Con lettera 4.5.2012, l’UT ha richiesto al contribuente di voler presentare [oltre ad altri documenti giustificativi] : “Estratto conto dettagliato, 1 gennaio – 31 dicembre 2010, del conto attraverso il quale ha effettuato i pagamenti dell’affitto mensile di Fr. 1'000.- in favore della Fondazione (...)”.

 

                                         Tale scritto, come il successivo di data 31.5.2012, sono rimasti inevasi.

 

                                         Sicché agli atti, non vi è alcun documento comprovante l’effettivo versamento di CHF 1'000.-- quale canone d’affitto.

 

                                         Alle tavole processuali, non vi è neppure traccia dei conteggi dei subaffitti delle Case “__________” e “__________”, nonostante, con scritti 4.5.2012 e 31.5.2012 era stato richiesta dall’UT: “La lista dettagliata degli affitti incassati dalla locazione ai terzi della Casa “__________” e della “__________”, con l’indicazione dei nominativi dei turisti o degli amici e con l’indicazione precisa del periodo di soggiorno”.

 

 

 

 

                                         1.5.5.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT e l’art. 124 LIFD i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta.

                                         L’art. 199 LT e l’art. 125 LIFD prevede tra l’altro che le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare l’elenco completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari (lit. d).

                                         Secondo l’art. 200 LT e l’art. 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1). Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari.

                                         A norma dell’art. 204 cpv. 2 LT e l’art. 130 LIFD l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente nonostanze diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                         1.5.6.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

 

                                         1.5.7.

                                         Il ricorrente non ha fornito né in sede di reclamo all’UT né in sede di ricorso presso la Camera di diritto tributario un documento attestante il versamento effettivo della pigione pari a CHF  1'000.--.

                                         La semplice produzione di una copia [neppure completa] del rogito notarile attestante il suo diritto d’usufrutto e diritto d’abitazione sugli immobili mapp. n. __________ e __________ RFD __________ contro pagamento mensile di un importo di CHF 1'000.-- indicizzato, non è prova dell’effettivo avvenuto pagamento dello stesso per il periodo fiscale 2010.

 

                                         Ne consegue quindi, che, in assenza dei documenti suesposti, l’UT ha correttamente rilevato trattarsi di un usufrutto concesso a titolo gratuito, che ha come conseguenza la totale imposizione del valore locativo dell’immobile occupato da RI 1.

 

                                         La somma – contrariamente a quanto pretende il ricorrente –  quantificata dall’UT in CHF 15'000.-- a titolo di valore locativo non appare sproporzionata e del resto è conforme al canone stabilito mediante rogito notarile risalente al 1995.

 

                                         1.5.8.

                                         Per quanto invece attiene al reddito immobiliare [locazione a terzi] quantificato in CHF 15'000.--, va osservato quanto segue.

 

                                         Dalla consultazione del dossier allestito dall’Ispettorato fiscale di __________ il 19.10.2010 in merito alla Fondazione “__________” emerge come sia “____________________” sia “__________” sarebbero affittate soprattutto durante il periodo estivo.

 

                                         Dalla consultazione del sito internet __________ (sito consultato il 13.1.2015) emerge che le prenominate Case possono – ad oggi – essere affittate durante tutto l’anno. Significativo il rimando al sito internet di prenotazione degli immobili __________, possibile sia per “__________” sia per “__________” (oltre che al sito __________ ed al sito di recensioni __________).

 

                                         Risulterebbe inoltre esservi sui sedimi in usufrutto, un’Osteria / Grotto.

 

                                         Sempre dalla verifica del registro di commercio è parimenti emerso che in data 14.1.2013 è stata costituita la società a garanzia limitata “__________” [avente quale scopo la gestione e la conduzione di pensioni, alberghi e ristoranti nonché la prestazione di servizi nell’ambito della ristorazione, rispettivamente dell’albergheria] con socio e presidente della gerenza il qui contribuente.

 

                                         1.5.9.

                                         L’UT ha quantificato in CHF 15'000.-- il reddito immobiliare proveniente dalla locazione di Casa __________ e __________ ascrivibile alla partita fiscale del contribuente (usufruttuario).

 

                                         Il contribuente censura tale somma, contestando di affittare le predette proprietà e negando addirittura l’esistenza di “__________

 

 

                                         1.5.10.

                                         Alla luce del Rapporto dell’Ispettorato fiscale, risalente già ad inizio del periodo fiscale qui posto a giudizio e della consultazione del sito __________, la somma di CHF 15'000.-- a titolo di reddito immobiliare potrebbe addirittura sembrare prudenziale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente.

 

                                         1.5.11.

                                         La richiesta di documentazione relativa alla locazione degli immobili è rimasta inevasa.

 

                                         Sicché l’UT ha rettamente proceduto secondo i dettami dell’art. 204 cpv. 2 LT e dell’art. 130 LIFD.

 

                                         Ne consegue che, anche per quanto attiene alla ponderazione del reddito immobiliare, la commisurazione in CHF 15'000.-- appare rispettosa del principio della valutazione coscienziosa, a tal punto da sembrare [visto quanto sopra menzionato] addirittura prudente.

 

 

                                         Altri redditi imponibili

 

                                   2.   2.1.

                                         L’UT ha commisurato in CHF 6'000.-- la quota privata dei veicoli della Fondazione che rimangono a disposizione di RI 1, in ispecie una __________.

 

                                         In sede di ricorso, il contribuente ha prodotto copia di un contratto di compravendita del veicolo sopra menzionato, per la somma di CHF 18'000.-- risalente al 4.7.2009. Il contratto è privo di firme da parte dei contraenti.     

 

                                         2.2.

                                         L’art. 16 cpv. 2 LIFD prevede che sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato. Di egual tenore l’art. 15 cpv. 2 LT.

 

                                         2.3.

                                         Il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 Cost) spinge il legislatore a prendere in considerazione non solamente i vantaggi di tipo monetario, ma parimenti le prestazioni in natura, che migliorano il livello di vita del contribuente.

                                         Ad esempio un impiegato che può usufruire a titolo gratuito dell’alloggio fornito da parte del datore di lavoro, oppure l’automobile del datore di lavoro parimenti per uso personale (cfr. ad esempio sentenza CDT inc. __________ del 16.5.2011).

                                         La stima dei redditi in natura è oggetto di circolari amministrative per la quantificazione degli stessi [anche per quanto attiene all’autovettura utilizzata a scopo privato] (NOËL, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire del la LIFD, Basilea 2008, art. 16 LIFD n. 58 e riferimenti citati).

 

                                         2.4.

                                         Secondo il contratto di compravendita prodotto agli atti, la __________ sarebbe stata venduta nel corso del 2009. Tuttavia il documento alle tavole processuali non ha alcuna portata come  giustificativo, in quanto non è firmato.

 

                                         2.5.

                                         2.5.1.

                                         Tramite l’UT, questa Corte ha potuto verificare che la __________ è stata disimmatricolata il 14.8.2009.

                                         La __________ ha tuttavia proceduto, il 25.8.2009 ad immatricolare una nuova autovettura, cioè una __________ del valore a nuovo pari a CHF 114'800.--.

                                         Il veicolo dovrebbe – secondo i dati in possesso – essere a leasing o essere oggetto di pagamento rateale, posto come figuri sulla carta grigia dello stesso la cifra “178 – Cambiamento di detentore non autorizzato”.

 

                                         2.5.2.

                                         Mediante missiva 19.1.2015, questa Camera si è rivolta al ricorrente, facendo presente che, sulla base delle nuove risultanze d’inchiesta, l’importo di CHF 6'000.-- immesso come posta “altri redditi”, visto il valore del veicolo in utilizzo a RI 1 per il periodo fiscale sub judice si appalesava essere inferiore a quello corrispondente all’automezzo da lui usato.

 

                                         2.5.3.

                                         In risposta allo scritto, il ricorrente spiegava che proprietaria del veicolo fosse la società di leasing, che il valore dello stesso non superasse CHF 99'000.-- e che l’acquisto dell’automezzo fosse dettato dal fatto che per la __________ fosse importante poter disporre di una macchina ecologica.

 

 

                                         2.5.4.

                                         Sulla base del Promemoria riguardante l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta (promemoria N 1/ 2007 – Prelevamenti in natura degli indipendenti) quo alla quota privata alle spese d’automobile, si deve effettuare una determinazione forfettaria in assenza di una effettiva.

 

                                         Per quanto attiene alla determinazione forfettaria la stessa deve essere calcolata su base mensile dello 0.8% applicato sul prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), ma deve essere almeno pari a CHF 150.--.

 

                                         Nel caso in disamina, i dati d’inchiesta hanno permesso di accertare un valore a nuovo dell’autoveicolo pari a CHF 114’800.--, sicché il reddito in natura può essere commisurato in CHF 918.40 / mese, e CHF 11'020.80 /anno.

 

                                         Ne discende che la posta altri redditi deve essere modificata a svantaggio del contribuente.

 

 

                                         Deduzioni

 

                                         Contributi di legge [AVS / AI / IPG /AD]

 

                                   3.   3.1.

                                         L’UT non ha ammesso la deduzione pari a CHF 6’230.-- presentata dal ricorrente a titolo di contributi sociali per il periodo fiscale 2010, posto come il relativo pagamento non fosse stato comprovato da parte del contribuente.

 

                                         In sede di reclamo all’UT il contribuente ha prodotto la decisione della Cassa di compensazione AVS / AI / IPG relativa al periodo fiscale 2009, a tenore della quale egli avrebbe dovuto versare come contributi AVS /AI / IPG la somma pari a CHF 6'230.25.

 

                                         L’insorgente si limitava ad indicare con nota fatta a mano che per il periodo fiscale 2010 egli avrebbe ricevuto la medesima decisione, dello stesso importo.

                                         RI 1 non apportava tuttavia alcun documento attestante l’avvenuto pagamento dei contributi suesposti per il 2010, nonostante espressa richiesta da parte dell’UT risalente a maggio 2012 (a seguito del reclamo da lui interposto).

 

 

 

                                         3.2.

                                         L’art. 33 cpv. 1 lit. d LIFD (di egual tenore all’art. 32 cpv. 1 lit. d LT) disciplina che sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale.

                                         I contributi versati all’AVS / AI da parte delle persone senza attività lucrativa in Svizzera, ma che vi sono ivi domiciliati (art. 1a cpv. 1 lit. a LAVS e art. 28 RAVS) sono parimenti deducibili (Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea 2008, art. 33 LIFD n. 48 e 49 e riferimenti citati).

 

                                         3.3.

                                         Nel caso di specie, il contribuente non ha apportato alcun documento comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi, né addirittura la decisione che fissa l’ammontare degli stessi per il periodo fiscale 2010.

 

                                         L’UT ha effettuato delle verifiche - ad inizio 2012 - presso l’Autorità preposta, dalle quali è emerso che nessun contributo sociale era stato corrisposto dal contribuente per il periodo fiscale qui in discussione.

 

                                         3.4.

                                         Viene nuovamente ribadito il principio esposto al consid. 1.5.6. di questa decisione, secondo cui è carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario.

 

                                         3.5.

                                         Ne discende quindi che, in assenza di un giustificativo comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi AVS /AI /IPG la somma indicata dal ricorrente non può essere presa in considerazione.

 

 

                                          Spese per malattia e infortunio

 

                                   4.    4.1.         

                                         L’UT ha ritenuto una somma di CHF 4'393.-- a titolo di deduzione per spese malattia ed infortunio, ritenendo che sono deducibili unicamente “(...) le spese effettive a carico su presentazione dei giustificativi di costo. La deduzione forfetaria per diabetici insulinodipendenti è di Fr. 2'500.-. Le richieste di spesa per Fr. 36'500.- in relazione a costi per una dieta speciale non possono essere ammesse” (decisione UT 22.2.2012, p. 2).

 

                                         In sede di ricorso, il contribuente argomentava di dover sostenere i costi per una dieta “speciale”, il cui costo sarebbe di CHF 100.-- al giorno.

                                         4.2.

                                         L’art. 33 cpv. 1 lit. h LIFD prevede che sono dedotti dai proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono supportate dal contribuente medesimo e superano il 5% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33 (di egual tenore l’art. 32 cpv. 1 lit. i LT).

 

                                         4.3.

                                         In vigore [per il periodo fiscale sub judice] vi è la Circolare n. 9/2005 [gennaio 2006] in ambito di deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità.

                                         A pagina 5 della predetta Circolare viene specificato come – di norma – non sono deducibili le spese per prodotti alimentari dietetici ad eccezione di quelli prescritti dal medico.

 

                                         Tuttavia possono essere dedotte le spese relative a dieta di necessità vitale (punto “m” della Circolare): essi consistono nelle spese supplementari che risultano dalla necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico (ad esempio in caso di celiachia, diabete) e quelle supplementari per l’osservazione di una particolare alimentazione (dieta anabolizzante o altre diete specifiche, alimenti di complemento, ecc.) prescritta dal medico.

 

                                         In sostituzione delle spese effettive è deducibile un forfait di 2'500.- franchi tenuto conto della franchigia fiscale. Il forfait aumentato dalle eventuali altre spese di malattia o infortunio, è pertanto riconosciuto in deduzione soltanto nella misura in cui supera la franchigia fiscale (del 5%). In relazione a dette spese, bisogna apportare un documento giustificativo che attesta l’infermità e la necessità vitale di seguire una dieta e l’acquisto di alimenti speciali, come anche le relative fatture.

 

                                         4.4.

                                         Sia in sede di reclamo dinanzi all’UT sia in questa sede, il contribuente si limita a ribadire di dover sopportare una spesa giornaliera di CHF 100.-- per una dieta speciale, spiegando di essere affetto da diabete.

 

                                         Agli atti vi è un certificato medico del dr. __________ del 16.12.2008 a tenore del quale il contribuente, per far fronte ad un diabete mellito grave insulinodipendente necessiterebbe di una dieta particolare che richiederebbe un dispendio finanziario importante.

 

 

                                         4.5.

                                         Oltre al certificato medico di cui al precedente considerando, il contribuente non apporta giustificativi degli effettivi disborsi avuti per la “dieta speciale”.

                                         Sicché la sua quantificazione in CHF 100.-- giornalieri per il periodo fiscale 2010 appare del tutto sprovvista di elementi oggettivabili e risulta essere puramente autoreferenziale.

 

                                         4.6.

                                         Viene nuovamente ribadito il principio esposto al consid. 1.5.6. di questa decisione, secondo cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario.

                                         Ne discende come, correttamente l’UT ha applicato unicamente la deduzione di forfettaria di CHF 2'500.--.

 

 

                                         Spese per disabilità

 

                                   5.   5.1.

                                         L’UT ha ritenuto nel caso di specie che le spese per disabilità quantificate dal contribuente in CHF 7'200.-- non fossero deducibili: “Le spese di stipendio del personale addetto all’esecuzione dei lavori domestici non sono deducibili perché spese di mantenimento del contribuente. Sono per contro deducibili le spese di aiuto domestico se dimostrata la necessità, dovuta a infermità o malattia, di ricorrere all’aiuto di terzi per l’esecuzione delle azioni del vivere quotidiano (vestirsi, svestirsi, lavarsi, spostarsi, intrattenere contatti sociali, etc...)” (decisione 4.7.2012, p. 2).

 

                                         Dal canto suo il contribuente si è limitato a dire che – a causa della sua malattia – egli avrebbe necessità di essere assitito da parte di un aiuto domiciliare, al quale corrisponderebbe CHF 7'200.-- all’anno (cfr. dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per economie domestiche: anno 2011).

 

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         L’art. 33 cpv. 1 lit hbis LIFD (di egual tenore l’art. 32 cpv. 1 lit. l LT) disciplina che sono dedotti dai proventi le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.

 

                                         Secondo la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (RS 151.3.) e la Circolare sulla deducibilità delle spese di malattia e di quelle legate ad un handicap, una persona con handicap è una persona che soffre di un deficit mentale o fisico durevole nel tempo, di modo che ella non possa del tutto, oppure presenti delle difficoltà a compiere gli atti della vita quotidiana, come anche ad intrattenere dei contatti sociali, a muoversi e ad esercitare un’attività professionale.

                                         Ad esempio le spese di assistenza, di aiuto domestico legate all’handicap sono deducibili senza alcuna franchigia per il contribuente, all’unica condizione che queste siano a suo carico (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea 2008, art. 33 LIFD n. 89 -90 e riferimenti citati).

 

                                         5.2.2.

                                         Per quanto attiene alla Circolare n. 9/2005 [gennaio 2006] in ambito di deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità [oltre all’allegato della stessa, consistente nel “questionario per i medici”] si rileva come, coloro ai quali viene versata una rendita invalidità sono considerati come disabili (p. 12).

 

                                         5.2.3.

                                         Dalla Circolare sopra menzionata emerge per l’appunto che sono considerate spese per disabilità ad esempio le spese per l’aiuto domiciliare. Per poter ottenere la deducibilità è necessario presentare un certificato medico (per mezzo dell’apposito questionario) dal quale risulti quali attività domestiche non possono più essere esercitate senza aiuto a seguito della disabilità. La deduzione non è ammessa quando la prestazione è fornita a titolo gratuito.

 

                                         5.2.4.

                                         Come accennato in precedenza, RI 1 ha prodotto in sede di reclamo all’UT la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per economie domestiche (tuttavia dell’anno 2011).

                                         In seguito al gravame dell’insorgente, l’UT si è prodigato nel trasmettere allo stesso - mediante 2 scritti nel mese di maggio 2012 - una richiesta di documenti giustificativi, tra i quali parimenti il questionario per i medici da far compilare in relazione alle spese per disabilità.

                                         Tali due missive sono rimaste senza riscontro alcuno da parte dell’insorgente.

                                         Sicché non può essere oggettivata la necessità del contribuente di dover far capo ad un aiuto domestico, in assenza di un certificato medico [compilazione del questionario da parte di un dottore].

                                         5.2.5.

                                         Viene nuovamente ribadito il principio esposto al consid. 1.5.6. di questa decisione, secondo cui è carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario.

 

                                         Ne discende come correttamente l’UT non ha ammesso alcuna deduzione.

 

 

                                         Sostanza / Redditi da sostanza mobiliare / Spese di manutenzione

 

                                         Sostanza mobiliare

 

                                   6.   6.1.

                                         L’UT ha commisurato in CHF 100'000.-- la sostanza mobiliare di RI 1 .

 

                                         Il contribuente contestava tale importo [sia in sede di reclamo all’UT sia dinanzi a questo Tribunale], sostenendo di non avere alcun patrimonio.

 

                                         Con scritto 4.5.2012, l’UT ha richiesto: “Altra documentazione bancaria indicante il saldo dei titoli e dei capitali posseduti al 31 dicembre 2010 e indicante il reddito dei titoli e dei capitali conseguito nel corso del 2010.

 

                                         A tale scritto non è stato dato seguito alcuno.

 

                                         6.2.

                                         L’art. 41 cpv. 1 LT stabilisce che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

                                         Il capoverso 2 della medesima norma prevede che la sostanza è valutata al suo valore venale, riservati gli art. 41 ss. LT.

 

                                         6.3.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, l’autorità fiscale esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                         6.4.

                                         Dagli atti in possesso dell’UT emerge come RI 1 percepisce una rendita di invalidità che ammonta a CHF 27'360.-- annui ed un’entrata a titolo di pensioni della previdenza professionale e individuale, per CHF 81'024.--.

 

                                         Oltre a questi due reddititi c’è parimenti la somma di CHF 15'000.-- quale introito da locazione.

 

                                         Dal Rapporto dell’Ispettorato fiscale 19.10.2010 emerge come, prima di essere inabile al lavoro, RI 1, svolgesse, sino al 1998 la funzione di manager presso la Banca __________ di __________. In particolare dal 1994 al 1998 egli è stato vice-direttore del predetto istituto di credito percependo un salario lordo annuo, commisurato tra i CHF 160'000.-- e 180'000.-- (p. 9, Rapporto).

 

                                         Sempre secondo tale Rapporto, a seguito di una vicenda penale riguardante sia la __________, sia RI 1, nel 2007, la Fondazione avrebbe restituito a questi la somma di CHF 114'900.-- (Rapporto dell’Ispettorato fiscale 19.1.2010, p. 9).

 

                                         Dalla consultazione del Registro di commercio emerge - come già riportato in precedenza - che in data 14.1.2013 è stata costituita la società a garanzia limitata __________” [avente quale scopo la gestione e la conduzione di pensioni, alberghi e ristoranti nonché la prestazione di servizi nell’ambito della ristorazione, rispettivamente dell’albergheria] con socio e presidente della gerenza il qui contribuente.

                                         RS 1 deterrebbe 19 quote sociali del valore di CHF 1'000.-- l’una.

 

                                         Visto quanto precede, la stima della sostanza mobiliare effettuata dall’UT [seguendo i principi elencati all’art. 204 cpv. 2 LT] - in assenza di qualsivoglia documentazione fornita dal contribuente - appare prudenziale.

 

 

 

 

 

 

                                         Altri redditi della sostanza mobiliare

 

                                   7.   7.1.

                                         L’UT ha quantificato in CHF 1'000.-- i redditi provenienti dalla sostanza mobiliare del contribuente.

 

                                         Il ricorrente contesta tale somma, precisando di non detenere alcun bene mobiliare e di riflesso alcun reddito ad esso riconducibile.

 

                                         7.2.

                                         L’art. 20 cpv. 1 lit. a LIFD, prevede che sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: gli interessi su averi (di ugual tenore l’art. 19 lit. a LT).

 

                                         Consiste in un interesse su di un avere [ad esempio depositi bancari] ogni prestazione sotto forma di denari fornita da un debitore nei confronti del creditore, che non corrisponda ad un rimborso parziale o totale del debito in capitale. L’interesse viene calcolato in percentuale della somma prestata ed in funzione della messa a disposizione dei fondi (NOËL, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire del la LIFD, Basilea 2008, art. 20 LIFD n. 12 e riferimenti citati).

 

                                         7.3.

                                         Avendo questo Tribunale condiviso l’accertamento operato dall’UT in punto alla commisurazione della sostanza mobiliare, tenuto conto del fatto che il contribuente non ha apportato alcun documento bancario attestante l’esistenza dei suoi averi, parimenti il reddito della sostanza mobiliare si rileva congruo.

 

                                         In effetti su una sostanza di CHF 100'000.-- un tasso di interesse annuo di 1% appare nella norma.

 

                                         Da qui l’esatta imposizione del ricorrente altresì in merito a questa posta reddituale.

 

 

                                         Sostanza immobiliare

 

                                   8.   8.1.

                                         L’UT ha stabilito in CHF 442'881.-- la sostanza immobiliare di RI 1, ritenendo che, essendo egli usufruttuario dei mapp. n. __________ e __________ RFD __________ il valore degli stessi dovesse essere imposto nella sua partita fiscale.

 

                                         In sede di ricorso il contribuente ha precisato che la sostanza immobiliare indicata nella decisione di tassazione fosse di proprietà della Fondazione e che non potesse essere a lui imputata.

 

                                         8.2.

                                         Per l’imposta cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT); tale disposizione corrisponde letteralmente a quella contenuta nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 13 cpv. 2 LAID).

                                         Si tratta di norme che sono ispirate a considerazioni economiche e che assoggettano l’usufruttuario all’imposta sulla sostanza calcolata sul valore pieno del bene patrimoniale e non solo sul suo valore di reddito capitalizzato (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea 2002, n. 15 ad art. 13 LAID, p. 248).

                                         Il risultato può essere discutibile nel caso di beni poco redditizi (p. es. azioni con un elevato valore patrimoniale ma con un valore di reddito trascurabile), poiché l’usufruttuario non può godere dell’elevato valore (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., n. 8 ad § 38, p. 565).

 

                                         8.3.

                                         L’art. 42 cpv. 1 LT stabilisce che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che, nel caso concreto l’UT ha rettamente imposto la sostanza immobiliare in usufrutto a RI 1 per il valore di stima, corrispondente a CHF 442'881.--.

 

 

                                         Spese di manutenzione di immobili

 

                                   9.   9.1.

                                         Sia in sede di reclamo all’UT, sia in sede di ricorso RI 1 ha ritenuto come, qualora venisse imputata nella sua partita fiscale, la sostanza immobiliare in suo usufrutto [in ispecie i mapp. __________ e __________ RFD di __________] egli avrebbe anche dovuto avere la possibilità di poter imputare le spese di manutenzione degli immobili, da lui prudenzialmente quantificate in CHF 70'000.--.

 

                                         Nella decisione su reclamo l’UT ha stabilito: “Le affermazioni fatte valere con il reclamo per i redditi e le spese delle abitazioni di __________ (...), sono affermazioni sprovviste di prove effettive” (decisione 4.7.2012, p. 4), sicché è stata ammessa unicamente una deduzione forfettaria.

 

                                         9.2.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

 

                                         9.3.

                                         La medesima facoltà spetta all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art. 32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con quanto indicato dal diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti, quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico del nudo proprietario (Farine Fabbro, L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).

 

                                         9.4.

                                         Agli stessi principi si ispira anche la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria. Essa definisce gli oneri di manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere corrente effettuate al fine di mantenere o di ristabilire il valore dell’immobile, distinguendole dalle spese più importanti, che per contro non hanno carattere ricorrente e che comportano, di regola, anche una miglioria dell’oggetto. Le prime sono a carico dell’usufruttuario e possono conseguentemente essere dedotte nella sua partita fiscale; le seconde restano a carico del nudo proprietario e possono essere dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano una miglioria, la deduzione è invece ammessa – quale costo di investimento (art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.

 

                                         9.5.

                                         La Circolare n. 7/2010 stabilisce – per quanto attiene alle spese di manutenzione – che di principio sono deducibili le spese effettive.

                                         In assenza, l’art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di per il contribuente di avvalersi di una deduzione complessiva che è stata fissata dal Consiglio di Stato nel modo seguente:

·         15% del reddito lordo dell’immobile se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·         25% del reddito lordo dell’immobile se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni.

                                         Per reddito lordo si intende la somma delle pigioni, del valore locativo dei locali occupati dal proprietario, del valore dei locali sfitti e dei sussidi versati al proprietario dello stabile nell’ambito dell’applicazione delle leggi cantonale e federale sull’aiuto all’alloggio.

 

                                         9.6.

                                         L’UT ha commisurato in CHF 7'500.-- le spese di manutenzione.

 

                                         Questo calcolo è corretto – posto come il contribuente non ha apportato alcun giustificativo delle spese effettive sostenute – in applicazione della percentuale del 25% alla somma del valore locativo ed al valore di reddito immobiliare dei beni in usufrutto a RI 1, che si eleva a CHF 30'000.--.

 

                                         Motivo per cui, anche quest’ulteriore contestazione deve essere respinta.

 

 

                                10.   10.1.

                                         A seguito di una lettera di questa Camera, tesa ad informare il ricorrente di come, visti gli accertamenti inerenti la posta “altri redditi” ed in particolare, il valore del nuovo veicolo intestato alla __________ e __________, la decisione di tassazione dell’UT impugnata sarebbe stata modificata a suo svantaggio ex art. 230 cpv. 2 LT, __________ ha dichiarato di ritirare il proprio gravame.

 

                                         10.2.

                                         L’art. 143 cpv. 1 LIFD prevede che la commissione cantonale di ricorso prenda la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

                                         Il diritto del contribuente ad esprimersi deve essergli accordato in ogni caso, senza tenere conto del motivo che fonda l’aggravamento della decisione.

                                         L’Alta Corte ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso se la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone assolutamente in seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 554 = RF 58 p. 454 = RDAF 59 II 599, consid. 1.4; v. anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea 2008, art. 143 LIFD n. 4). Autorevole dottrina sottolinea in questo contesto che all’autorità giudiziaria tributaria cantonale compete l’obbligo di correggere le tassazioni, senza limitarsi ad adottare le modifiche auspicate dai contribuenti. Non dovrebbe pertanto essere ammesso il ritiro del ricorso se è prospettata una modifica della tassazione a svantaggio del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, introduzione agli art. 140 ss. LIFD, n. 14, p. 668).

 

                                         10.3.

                                         Per l’imposta cantonale, anche per l’art. 230 cpv. 2 LT la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. L’art. 228 cpv. 3 seconda frase LT dispone tuttavia che il ricorrente abbia la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.

 

                                         10.4.

                                         Considerata la condotta processuale del ricorrente, che non ha mai prestato una collaborazione esauriente e che, proprio in relazione alla questione dell’uso del veicolo ha addirittura cercato di trarre in inganno questa Corte, limitandosi a sostenere che l’automobile messa a sua disposizione dalla fondazione era stata venduta, non vi sono chiaramente i presupposti per dar seguito al ritiro del ricorso, perlomeno in materia di IFD.

                                         Per quanto attiene all’imposta cantonale, tenuto conto della esplicita previsione della facoltà del ricorrente di ritirare il ricorso “in ogni momento”, si può per contro dar seguito alla volontà da lui manifestata nella lettera del 5 febbraio 2015.

                                         Alla luce di tale conclusione, la motivazione della presente sentenza, nella misura in cui si riferisce all’imposta cantonale, è da considerarsi svolta “ad abundantiam”.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   1.1.  In materia di IC, il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                         1.2.  In materia di IFD, la decisione su reclamo del 4 luglio 2012 è riformata nel senso che gli “altri redditi” (reddito in natura per l’uso dell’autoveicolo) sono elevati da fr. 6'000.– a fr. 11'000.–.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                    fr.  3’800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi        fr.     200.–

                                         per un totale di                                                         fr.  4’000.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo                (fr. 2'000.–).

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

           4.            __________

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

Il presidente:                                                         Il segretario: