Incarti n.
80.2012.181

80.2012.182

Lugano

30 novembre 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

  RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 23 agosto 2012 contro la decisione del 25 luglio 2012 in materia di IC e IFD 2006.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 esercita la libera professione di avvocato e di consulente commerciale, prestando la propria opera a suo dire anche per clientela estera.

                                         Non avendo ricevuto la dichiarazione di imposta per l’anno 2006, il 26 gennaio 2011 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 118'300.– per l’IFD ed in fr. 115'100.– per l’IC.

 

                                     

                                  B.   Il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, il 28 febbraio 2011, sottolineando di non aver potuto compilare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2006 in quanto in precario stato di salute. Rendeva noto alle autorità fiscali di aver conseguito un reddito netto di fr. 80'541.85 (lordo di fr. 89'985.–, spese per fr. 9'443.–) e di aver incassato, nel 2006, fr. 32'000.– per la vendita di un immobile al Patriziato di __________ (fondi __________ e __________ RFD di __________); chiedeva la deduzione di fr. 21'045.– per contributi AVS e premi delle assicurazioni contro le malattie e sulla vita; dichiarava altresì una serie di posizioni attive (3 polizze, 2 con __________ e 1 con __________, titoli numerario fr. 30'000.–, oggetti di valore fr. 273'000.–, auto fr. 10'000.–) ed anche alcune voci passive (debito di fr. 31'318.65 verso __________ ed uno verso la madre, senza interessi da anni, di fr. 12'000.–).

 

 

                                  C.   L’Ufficio di tassazione chiedeva, il 4 marzo 2011, di integrare la documentazione prodotta, in quanto insufficiente. La risposta del reclamante, arrivata il 5 aprile 2011, conteneva la richiesta di vedersi concesso un ulteriore periodo di tempo per produrre gli allegati, ribadendo che la propria precaria situazione di salute non gli aveva consentito di attivarsi per tempo.

                                         Il 21 settembre 2011 l’Ufficio di Tassazione notificava la decisione di tassazione su reclamo, dichiarando il reclamo irricevibile, in quanto non era corredato da motivazione e da mezzi di prova esaustivi e adeguati e non provava la manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento.

                                         La decisione veniva successivamente (il 21.10.2011) annullata e l’autorità tentava nuovamente di ottenere la documentazione richiesta; il contribuente replicava in data 30 novembre 2011, inviando la dichiarazione compilata e altresì 17 documenti allegati.

                                         Dopo ulteriori tentativi di ottenere informazioni a completamento della dichiarazione inviata il 30 novembre 2011 e la convocazione in udienza, andata deserta, del 11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto non veniva dimostrata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio; poi, esso non era sufficientemente motivato e risultava carente delle prove indispensabili. Venivano così confermate integralmente le cifre contenute nella tassazione d’ufficio del 26 gennaio 2011.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, dopo riassunto delle vicissituni personali affrontate nei mesi precedenti, afferma che il reclamo non avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile in quanto la decisione del 4 marzo 2011, con comminatoria di irricevibilità, ha perso forza in ragione degli atti successivi e sostiene che le entrate per gli anni 2006 e seguenti hanno evidentemente subito una contrazione, sia per l’attesa dell’esito del processo __________ fino al 14 ottobre 2011, data in cui è stato sentenziato l’abbandono del procedimento penale nei suoi confronti, sia per gli innumerevoli problemi di salute di cui avrebbe sofferto nell’ultimo periodo; chiede poi la deduzione delle spese per contributi al terzo pilastro (fr.  15'315.–), conteggiate nel 2005 ma non anche nel 2006.

 

 

                                  E.   Nelle osservazioni del 5 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione conferma la decisione che ha ritenuto il reclamo irricevibile, in quanto non sarebbe stata provata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e ribadisce altresì che i documenti prodotti a prezzo di continui solleciti (7 proroghe, 1 richiamo, 1 diffida, 1 multa) sono insufficienti.

                                         All’udienza del 24 ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto un certificato medico e tre rapporti di esami medici, con una lettera del 17 ottobre 2011 alla Divisione IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Ha quindi sostenuto che il suo reclamo contro la tassazione d’ufficio adempiva i requisiti di motivazione stabiliti dalla legge, almeno limitatamente al versamento di fr. 15'000.– a titolo di contributi al 3° pilastro. L’autorità di tassazione ha sottolineato che fin dal periodo fiscale 2003 il contribuente viene sottoposto a tassazione d’ufficio, per mancata collaborazione, e che, nonostante gli sforzi intrapresi, anche coinvolgendo l’Ispettorato fiscale, non è mai stato possibile determinare il reddito professionale. Ha ribadito che a suo avviso non è possibile ammettere in deduzione l’importo versato al 3° Pilastro da un reddito stabilito per apprezzamento.

                                     

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, perché non avrebbe soddisfatto i requisiti formali pretesi dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio, e per ciò stesso ha confermato quest’ultima, rilevando che il contribuente si è manifestato sfuggente alle richieste di integrazione, presentando ogni volta, ed altresì in ritardo, documentazione insufficiente.

 

 

 

                                         1.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                    1.3.

                                     Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).                                           

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza del 22 novembre 2011 n. 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).   

                                        

                                         2.2.

                                         Il contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. Questo è reso evidente dal fatto che la motivazione del reclamo è supportata da dati generici e da nessuna prova, non avendo il reclamante presentato alcun documento che certificasse il reddito da attività indipendente prodotto nel corso dell’anno 2006. Unici allegati sono alcune fotocopie di bollettini di pagamento per contributi previdenziali e assicurazioni private.

                                    Questa inadempienza si è verificata nonostante l’Ufficio di tassazione di Lugano Città avesse, con la tassazione d’ufficio del 26 gennaio 2011, avvisato il contribuente della possibilità di interporre reclamo avverso la decisione d’ufficio “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”; in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva. Il reclamo, pertanto, è giustamente stato dichiarato irricevibile.

                                        

                                         2.3.

                                         È vero che, in seguito al reclamo, il contribuente ha inoltrato una parziale dichiarazione, rimediando almeno parzialmente alla propria precedente totale mancanza di collaborazione. Tuttavia, ha omesso di documentare proprio il suo principale reddito, quello proveniente dalla sua attività professionale.

                                         L’autorità fiscale è stata così praticamente obbligata a procedere ad una stima del reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente.

                                         A tale riguardo, gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

                                         Il contribuente ha palesemente disatteso gli obblighi di collaborazione che gli incombevano, né li ha d’altronde adempiuti dopo la richiesta di documentazione sottopostagli nel corso della procedura di reclamo.

                                         A ciò si aggiunga la circostanza che anche nei periodi precedenti l’autorità è stata costretta a stimare gli utili dell’attività professionale del ricorrente. Il 10 febbraio 2010, addirittura, l’Ispettorato fiscale si è a lui rivolto, per intraprendere una verifica nel suo studio legale, sentendosi opporre la circostanza che non disponeva più di un ufficio e che pertanto avrebbe portato la documentazione presso l’Ufficio di tassazione. Cosa che tuttavia non si è mai verificata, nonostante ulteriori, ripetuti richiami.

                                        

                                         2.4.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente chiede di poter dedurre la somma di fr. 15'315.– per contributi versati al Terzo pilastro, argomentando che la deduzione in questione gli sarebbe stata concessa negli anni precedenti. Come già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale Federale esclude che si possa provare la manifesta inesattezza contestando un singolo punto della decisione di tassazione d’ufficio: occorre riprendere la collaborazione precedentemente omessa e produrre le prove necessarie a confutare l’intera decisione.

                                         Nel caso del ricorrente, questo onere non è stato adempiuto nonostante l’Ufficio di tassazione abbia più è più volte concesso spazio e termini per ottemperare la richiesta. L’Autorità di tassazione non poteva, in simili circostanze, che dichiarare irricevibile il reclamo.

 

        

                                   3.   Alla luce di quanto detto, il ricorso è respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-    

-  

-  ;

- Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna.

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: