Incarti n.
80.2012.183

80.2012.184

Lugano

12 novembre 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

 

segretario

Antonio Saredo-Parodi

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 24 agosto 2012 contro la decisione del 25 luglio 2012 in materia di IC e IFD 2010.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1, cittadino svizzero, è coniugato dal 1996 con la cittadina ugandese __________, con la quale ha inizialmente stabilito il proprio domicilio a __________, in via __________.

                                         L’Ufficio controllo abitanti informava l’autorità fiscale che, il 30 giugno 2005, il contribuente aveva lasciato il territorio elvetico per recarsi in __________, a causa degli impegni legati alla propria professione, alle dipendenze della __________ SA, un’impresa luganese che acquista e sfrutta brevetti commerciali nel campo della chimica industriale.

                                         Da un’altra informazione dello stesso ufficio, datata 30 aprile 2007, risultava un ulteriore spostamento del contribuente, questa volta in __________. Contemporaneamente a quest’ultimo passaggio, e meglio il 26 aprile 2007, __________ trasferiva la propria residenza da __________, via __________, a __________, __________, abitazione in comproprietà del marito e del fratello del marito, __________, immobile lasciato loro dal papà defunto. Sull’abitazione vige un diritto di usufrutto a vantaggio della vedova e madre dei due fratelli, __________.

 

 

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 9 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 26'600.– per l’IFD e fr. 127'500.– per l’IC. Rispetto alla dichiarazione inoltrata, l’autorità fiscale aveva in particolare negato la deduzione di fr. 45'070.–, importo corrispondente agli alimenti che egli avrebbe versato alla moglie, da cui sosteneva di essere “separato di fatto”. Secondo l’Ufficio di tassazione tale deduzione non poteva essere ammessa in quanto non erano dati i presupposti per la separazione delle partite fiscali, risultando la moglie “a tutt’oggi… ancora domiciliata a __________ nell’economia domestica del marito”.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 3 giugno 2012, il contribuente chiedeva nuovamente la deduzione degli alimenti versati alla moglie, sottolineando che la sua situazione rifletteva esattamente quanto descritto nelle “Disposizioni per municipi concernenti la legge tributaria del 21 giugno 1994” in relazione ai presupposti della separazione di fatto. Aggiungeva di essere “fisicamente impossibilitato ad adempiere ai pagamenti” ed allegava le copie dei pagamenti effettuati mensilmente per tutta la durata dell’anno di fr. 1'300.– al conto privato della moglie e di fr. 2'200.– al conto cointestato ai due coniugi.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 25 luglio 2012, così motivata:

                                         Va, ancora una volta, ribadito che la situazione dei coniugi __________ non permette la disgiunzione delle partite fiscali per separazione di fatto.

                                         Infatti, a tutt’oggi, la moglie è ancora domiciliata a __________ nell’economia domestica del marito.

                                         L’avventato reclamo è, pertanto, respinto.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata deduzione dell’importo corrispondente agli alimenti versati alla moglie da cui a suo dire sarebbe separato di fatto da diversi anni. Sostiene che, dopo aver sciolto l’abitazione coniugale sita a __________, in via __________, sarebbe tornato nella casa della madre (in __________), mentre la moglie, dopo essere stata ospite di diversi amici, sia nel Canton Ticino sia a Zurigo, si sarebbe infine trasferita ad __________. Da parte sua, l’insorgente sarebbe stato domiciliato all’estero (in Russia, Cina e Qatar) dal 2005 fino al 29 maggio 2012, mantenendo nella casa materna “i suoi effetti personali”. La moglie, sarebbe stata spesso in visita da parenti in Uganda, Danimarca e USA. Infine, il contribuente allega una serie di documenti a comprova del fatto che ha sostenuto economicamente la moglie con regolari bonifici e pagandole la cassa malati e l’affitto dell’abitazione di __________.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

                                         Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 136; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).

 

                                         1.2.

                                         A contrario, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto,

                                    ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale

                                    (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta

                                    federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992;

                                    RS 642.117.1).

                                         Secondo la Circolare n. 14 dell’Amministrazione federale delle

                                    contribuzioni (AFC) del 29 luglio 1994 (da cui la circolare 18/2009

                                    della Divisione delle contribuzioni), i criteri determinanti per

                                    procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che

                                    vivono separati sono i seguenti:

-          assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

-          sospensione della comunione domestica (art. 175 CC);

-          esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC);

-          utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali – non esiste più “alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il mantenimento”. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile;

-          lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede;

-          la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

 

                                         1.3.

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati      sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n. 2A.458/2006 del 18 dicembre      2006 consid. 3.1).

                                         La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD, p. 189).               

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La fattispecie in esame solleva una prima questione, legata alla particolare situazione lavorativa del ricorrente, spesso costretto, per incombenze aziendali, a spostarsi in luoghi diversi, all’estero, anche per periodi prolungati. Come ricordato, egli ha ripetutamente segnalato all’Ufficio controllo abitanti del suo comune di domicilio la partenza per l’estero. Ci si potrebbe così chiedere se il contribuente non abbia trasferito il domicilio fiscale all’estero.

                                        

                                         2.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

                                         Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

                                         Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

-     l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-     l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.

 

                                         2.3.

                                         Contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 del Decreto del 19 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD; abrogato con l’entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995), nell’attuale formulazione della LIFD il legislatore non ha previsto il rinvio agli articoli del CC in cui si definisce la nozione di domicilio civile. In particolare, non ha previsto il rinvio all’art. 24 CC, secondo il quale il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

                                         Questa omissione ha prodotto non poche perplessità interpre-tative. Il fatto che la nozione di domicilio fiscale venisse esplicitata senza rinviare al CC poteva esprimere la necessità di distinguere le due nozioni, distanziando quella di domicilio fiscale da quella di domicilio civile.

                                         Il Tribunale federale si è espresso recentemente sull’argomento, pronunciandosi sul caso di un sessantaduenne, autodefinitosi “Weltenbummler”, partito in solitaria a bordo della propria barca per mete esotiche lasciando in Svizzera la moglie. Costui non aveva di fatto costituito domicilio in altro luogo fuori della Svizzera, ma pretendeva comunque di non corrispondere più i tributi alla Confederazione adducendo di non essere più residente in territorio elvetivo ed affermando di non dover in alcun modo “provare” di aver trasferito il centro dei propri interessi vitali all’estero.

                                         Il Tribunale federale ha negato che il ricorrente potesse affermare di non avere più un domicilio in Svizzera senza provare di aver costituito un altro “centro degli interessi vitali” al di fuori del territorio elvetico. Secondo l’Alta Corte, pur non essendovi più un esplicito riferimento al CC, la LIFD comunque poggia la nozione di domicilio fiscale su quella di domicilio civile, e posto che nessuno possa essere domiciliato in più luoghi contemporaneamente, poiché ciò potrebbe dare origine ad abusi, ribadisce che l’onere della prova di aver costituito un nuovo domicilio è a carico del ricorrente. Non è pertanto determinante quando il contribuente annuncia la partenza dal più recente domicilio o quando lo lascia. Se parte per l’estero, rimane comunque assoggettato all’imposta in Svizzera, fintantoché non prova di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (cfr. la sentenza del Tribunale Federale n. 2C_614/2011 del 4 maggio 2012, in RF 67/2012 p. 586, consid. 3.3).

                                         Per quanto attiene all’onere della prova, sebbene in linea di principio spetti all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza dei presupposti del domicilio fiscale, il Tribunale federale ha sottolineato che compete per contro al contribuente la prova che vi è stato un cambiamento di domicilio, non solo dimostrando che sono stati definitivamente sciolti i legami con l’attuale domicilio, ma anche esponendo i fatti che hanno comportato la costituzione del nuovo domicilio (RF 67/2012 p. 586, consid. 3.4).

 

                                         2.4.

                                         Quindi, sulla scorta dei ragionamenti fino ad ora esposti, pur certo che il ricorrente abbia trascorso all’estero alcuni periodi (anche prolungati), questo dato non risulta sufficiente a comprovare il trasferimento del domicilio dalla Svizzera ad un altro luogo all’estero. Al contrario, la frequenza degli spostamenti ed i rapporti sempre mantenuti nel frattempo con il suo comune di provenienza dimostrano che il centro dei suoi interessi è rimasto nel Canton Ticino. Pertanto il contribuente è rimasto assoggettato illimitatamente in Svizzera e nel Canton Ticino e lo è stato in particolar modo nel periodo fiscale litigioso.

 

 

                                   3.   3.1.                                

                                         Il contribuente argomenta, in sede di ricorso, che l’abitazione coniugale non sussisterebbe più da quando, nel 2005, i coniugi hanno lasciato la propria abitazione in via __________.

                                         Egli stesso si sarebbe trasferito dalla madre per un certo periodo, per poi intraprendere lunghe trasferte di lavoro all’estero; mentre la moglie, dal 2005 al 2007, si sarebbe spostata da amici e conoscenti fino a trasferirsi nel Canton __________, a __________. Questa tesi sarebbe supportata dalla presenza di un contratto di locazione, stipulato dalla coppia, decorrente dal 1° aprile 2007 e pagato con addebito diretto da un conto presso la Banca __________, cointestato ai coniugi, il quale viene a sua volta rimpinguato mensilmente da un bonifico di CHF 2'200.– da un conto __________ di cui è titolare il ricorrente. Quest’ultimo avrebbe sempre sostenuto finanziariamente la moglie, mediante: bonifici mensili di CHF 1'300.-- al suo conto privato, il pagamento – come detto – della locazione dell’immobile di __________ e il versamento delle somme per la cassa malati.

                                        

                                         3.2.

                                         L’art. 25 cpv. 1 CC (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988) non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito; la moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito, e questo dato isolato non può da solo essere considerato indice di una separazione di fatto (cfr. Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz.,  Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47). Quindi, due coniugi che, pur condividendo la comunione matrimoniale e mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè hanno diritto al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726).

                                         In altre parole: perché cessi il regime della tassazione congiunta, i coniugi devono dimostrare di essere separati di fatto (Locher, Introduzione cit., p. 35).

                                         Interpretando l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso del 2001, l’Alta Corte si è confrontata con il caso di una moglie che, dopo il matrimonio, aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro; i coniugi continuavano a  lavorare allo stesso posto; ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni; ma l’Alta Corte ha comunque stabilito che non vi fosse una separazione di fatto durevole finché sussisteva l’unione coniugale, conformemente all’art. 9 cpv. 1 LIFD, e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c).

 

                                         3.3.

                                         Nonostante il versamento di somme di denaro sul conto della moglie, come risulta anche dagli accertamenti intrapresi dall’Ufficio tassazione presso il Comune di __________, i coniugi __________ non hanno mai annunciato una qualsivoglia forma di separazione personale; anzi, la moglie, da quando ha spostato il proprio domicilio in __________, dal 26 aprile 2007, ha sempre abitato lì.

                                         Il versamento mensile di un importo di denaro dal conto del marito a quello della moglie non appare peraltro inspiegabile, se si pensa ai prolungati periodi di assenza all’estero del ricorrente ed alla circostanza che la moglie non disponeva di propri redditi.

                                         La presenza dell’appartamento a __________ non determina l’inesistenza della comunione domestica, alla luce del fatto non solo che nessuno dei due coniugi ha mai spostato nel Canton __________ il proprio domicilio, ma anche che il pagamento del canone di locazione proviene da un conto bancario cointestato a marito e moglie.

                                         Quanto detto dimostra che l’appartamento di __________ non è un argomento decisivo nella determinazione della sussistenza (o meno) dell’unione coniugale. Non è sufficiente che il ricorrente sostenga di non aver avuto i mezzi per “costringere” la moglie a spostare il suo domicilio.

                                         Non viene del resto indicata alcuna prova che consenta di conoscere il “comportamento della coppia in pubblico”, come indicato nella circolare dell’AFC.

 

                                         3.4.

                                         Posto che la tassazione separata dei coniugi è un’eccezione alla regola generale della tassazione congiunta, sottostante a precise condizioni (descritte al consid. 1.2.) ed il cui onere probatorio cade interamente sul ricorrente, non essendo stati prodotti elementi atti a supportare la tesi della mancanza di unione coniugale, la decisione impugnata deve essere confermata.

 

 

                                   4.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: