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Incarti n. 80.2012.197 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini |
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segretario |
Antonio Saredo-Parodi |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 14 settembre 2012 contro le decisioni del 9 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2007 - 2008. |
Fatti
A. RI 1 svolge l’attività di cuoco alle dipendenze della __________ SA di __________, società della quale è anche azionista.
Nell’ambito della procedura di tassazione per i periodi 2007 e 2008, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente, con scritto del 30 giugno 2011, sottoponendogli il calcolo delle entrate e delle uscite, dai quali risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria, e chiedendogli di prendere posizione al riguardo; inoltre, lo invitava a trasmettergli la scheda contabile della __________ SA che si riferiva al prestito dichiarato.
Il rappresentante del contribuente chiedeva ed otteneva sette proroghe del termine per la presentazione della documentazione richiesta, l’ultima delle quali scadeva il 29 febbraio 2012.
Il 7 marzo 2012, il contribuente trasmetteva all’autorità fiscale un contratto di prestito di 35'000 Euro, concluso fra lui e il fratello __________, e servito a suo dire a rimborsare il mutuo nei confronti della __________ Sagl. Allegava inoltre la scheda contabile richiesta.
L’8 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare, mediante l’invio di bonifici bancari o postali, il trasferimento di capitali dall’estero in riferimento al prestito del fratello. Il suo rappresentante rispondeva il 28 marzo 2012, rilevando che non vi erano giustificativi, in quanto l’importo in questione era stato ricevuto in contanti e non era ancora stato rimborsato.
B. Con decisioni del 13 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, aggiungendo ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 60’000.–, corrispondenti a “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. La motivazione delle decisioni conteneva poi le seguenti considerazioni:
Constatato che a fronte della richiesta del 30.06.2011 con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale, non è stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva, ritenuto non siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio.
C. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 maggio 2012, nel quale si limitava a chiedere un incontro, non comprendendo la decisione, “nonostante la documentazione presentata”.
L’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, dapprima con scritto del 15 maggio 2012 e poi con scritto del 5 giugno 2012, avvertendo in quest’ultimo che, essendo stata impugnata una tassazione d’ufficio, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, che consisteva in una presa di posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria.
Il 25 giugno 2012, il rappresentante del reclamante scriveva all’Ufficio di tassazione, affermando che il signor __________ aveva avuto un periodo difficile ed era stato aiutato con un prestito dalla famiglia; i versamenti erano avvenuti “in contanti a scaglioni”, sicché non era possibile produrre alcun giustificativo; il calcolo delle entrate e delle uscite doveva pertanto essere integrato con il mutuo in questione.
D. L’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, con due decisioni del 9 agosto 2012, così motivate;
Con lettera del 11 maggio 2012 il rappresentante dei contribuenti contesta la decisione di tassazione 2007 (2008) definita sulla base delle disposizioni degli art. 204 cpv.2 LT e art. 130 cpv. 2 LIFD.
Riassumiamo i passaggi dell'iter procedurale effettuato dall'autorità fiscale:
a) la dichiarazione fiscale 2007 (2008) presentava un dispendio insufficiente
b) con lettera dal 30.06.2011 si é proceduto ad una richiesta di documentazione con le comminatorie previste dagli articoli menzionati. La stessa veniva evasa in modo non esaustivo in data 7 marzo 2012 e successivamente il 28 marzo 2012.
c) si è proceduto all’allestimento di una tassazione d'ufficio esponendo un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.–.
d) il rappresentante dei contribuenti ha inoltrato reclamo senza chiedere di essere sentito ma l'autorità fiscale ha proceduto comunque ad un supplemento d'indagine inviando nuovamente il calcolo del dispendio e invitando a formulare dalle osservazioni e presentare della documentazione con pena d'irricevibilità del reclamo in caso di inosservanza.
e) con lettera del 28.6.2012 il rappresentante sostiene che i contribuenti hanno ricevuto una determinata somma di denaro dai parenti residenti all'estero senza tuttavia presentare nessun giustificativo in quanto il versamento di denaro è stato effettuato in contanti, a scglioni.
Nel caso specifico non esistono prove di quanto asserito ragione per cui il reclamo viene dichiarato irricevibile.
E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’imposizione del reddito d’altra fonte, aggiunto dall’Ufficio di tassazione in considerazione della insufficiente disponibilità finanziaria. Ribadisce che il rimborso del prestito alla __________ Sagl è avvenuto grazie ad un mutuo concessogli dal fratello.
Diritto
1. 1.1.
Quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.
1.3.
Ora, nella fattispecie, il 14 settembre 2012 il contribuente ha impugnato le decisioni su reclamo del 9 agosto 2012. Nel ricorso, il contribuente non ha fatto alcun accenno alla circostanza di aver ricevuto le decisioni in un momento successivo, ma si è limitato ad affermare di averle ricevute “con data 9 agosto 2012”.
Richiesto di prendere posizione su questo aspetto, con lettera del 7 ottobre 2013 il ricorrente ha affermato di aver interposto il ricorso solo il 14 settembre 2012 per il fatto di aver ricevuto le decisioni solo il 16 agosto 2012.
Sennonché, le decisioni che ha allegato al ricorso sono delle copie trasmesse via fax, verosimilmente al suo rappresentante, che ha anche redatto il ricorso. Sui fogli in questione si legge distintamente la data di trasmissione: 6 agosto 2012. Sapendo che l’autorità di tassazione cantonale è solita indicare sulle decisioni una data di qualche giorno successiva a quella dell’invio, è del tutto verosimile che le decisioni siano pervenute al ricorrente il 6 agosto 2012, cioè il giorno in cui egli stesso le ha poi trasmesse mediante fax, con la conseguenza che il ricorso è stato inoltrato dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge.
1.4.
Ne consegue che il ricorso è irricevibile, essendo stato interposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
2. 2.1.
È tuttavia opportuno osservare che, se anche il ricorso fosse stato inoltrato tempestivamente, l’esito non sarebbe mutato. Infatti, già l’autorità di tassazione, con le decisioni impugnate, non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, non essendo stati adempiuti i requisiti cui la legge subordina la contestazione di una tassazione d’ufficio.
2.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4.
Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha proceduto ad una tassazione d’ufficio, avendo constatato che nei periodi fiscali litigiosi il ricorrente aveva sostenuto spese che non erano giustificate alla luce delle entrate dichiarate. In particolar modo, il contribuente aveva estinto un debito di oltre 58'000 franchi, in parte nel 2007 e per il resto nel 2008.
Richiesto di spiegare la provenienza dei mezzi finanziari mancanti, dopo ripetute proroghe del termine attribuitogli dall’autorità fiscale, il contribuente si è limitato a produrre un contratto di mutuo concluso con il fratello residente in Italia. Un simile documento non è sufficiente a giustificare l’esistenza di un debito, in particolar modo quando si tratta di comprovare un ammanco di disponibilità finanziaria.
2.5.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
Per esempio, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
2.6.
Alla luce di queste premesse, è innegabile che il contribuente non abbia adempiuto i requisiti di motivazione del reclamo, stabiliti dalla legge. Il reclamo che ha presentato all’autorità fiscale si limitava a ribadire l’esistenza del preteso mutuo e non apportava la prova della manifesta inesattezza della decisione di tassazione per apprezzamento.
La decisione dell’Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo, appare di conseguenza del tutto legittima.
Nella motivazione delle decisioni di tassazione, l’Ufficio aveva indicato che si trattava di una tassazione d’ufficio, senza tuttavia menzionare i requisiti di ammissibilità del reclamo e le conseguenze della loro inosservanza. A tale mancanza ha tuttavia posto rimedio, indirizzando una nuova richiesta di documentazione, il 5 giugno 2012, avvertendo il reclamante che in caso di inadempimento il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
2.7.
Per il fatto che, con il reclamo, il ricorrente non ha portato la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, ne consegue che, se anche il ricorso fosse stato interposto tempestivamente, ugualmente a questa Camera sarebbe stato precluso l’esame del merito della decisione di tassazione.
3. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
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4. __________ |
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Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: